L’OFFERTA PERVENUTA IN RITARDO PER LA CHIUSURA DEGLI UFFICI DELLA STAZIONE APPALTANTE NON PUO’ ESSERE ESCLUSA
(Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2463, del 9/6/2016)
È illegittimo il provvedimento di esclusione predisposto dalla Stazione appaltante nei confronti dell’operatore economico, la cui l’offerta inviata nei termini previsti dalla lex specialis a mezzo raccomandata, nel concreto sia stata recepita in ritardo per causa imputabile al soggetto preposto al servizio consegna. Nella fattispecie, il plico contente le offerte era pervenuto al protocollo dell’ente oltre il termine fissato per la presentazione delle domande, in quanto «pur essendo stato spedito in tempo non era stato tempestivamente consegnato all’ufficio». Sul caso di specie, il Consiglio di Stato, sez. III con sentenza n. 2463 del 09/06/2016, ha stabilito che, in base al principio del “favor partecipationis”, l’operatore doveva essere ammesso a concorrere alla gara, atteso che il plico contente la proposta era stato posto nella disponibilità dell’ufficio comunale nel termine fissato dalla lex specialis. In particolare, l’offerta spedita 1’8 ottobre 2015 non veniva tempestivamente consegnato all’ufficio «poiché il postino incaricato ha ‘provato’ a recapitarlo alle ore 10,27 del 9 ottobre 2015, lasciando il relativo avviso, mentre poi lo ha consegnato effettivamente il giorno successivo alla scadenza del termine». In tale circostanza, non può dunque attribuirsi una negligenza nel comportamento dell’operatore economico. Diversamente, ciò che assume rilievo nella fattispecie analizzata è il fatto che: « a) il plico è stato tempestivamente portato all’interno dell’ufficio della P.A. appaltante; b) non è contestato che il postino incaricato ha lasciato nell’ufficio della P.A. l’«avviso di giacenza» e che l’Amministrazione non ha curato il ritiro del plico ». Dunque l’offerta cosi presentata doveva essere ammessa alla valutazione della Stazione Appaltante.
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