LINEE GUIDA ANAC N. 1 SULL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E VALIDAZIONE
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016, è stata pubblicata la Delibera ANAC n. 973 del 14 settembre 2016 in merito alla prima linea guida definitivamente approvata. Si tratta delle Linee Guida n. 1 in merito agli “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”
Rimandando alla lettura delle linee guida in parola, consultabile sul sito ANAC, si cerca in questa sede di rivedere i punti salienti di questo primo documento ANAC previsto dal nuovo Codice degli Appalti.
Affidamento
Si rammenta come non sono consentite modalità di affidamento dei servizi di cui all’art. 3, lett. vvvv) diverse da quelle individuate dal Codice. Il comma 3 dell’art. 157 del Codice vieta «l’affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente decreto».
Per il principio di continuità nella progettazione è ammissibile la partecipazione alla gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva anche del progettista che ha redatto l’eventuale progetto di fattibilità tecnica ed economica, ferma restando la necessità di accettazione, da parte del nuovo progettista dell’attività svolta in precedenza. Non è consentito il subappalto della relazione geologica.
Separazione tra progettazione ed esecuzione
A base di gara per i lavori deve essere posto il progetto esecutivo. Non è, di regola, consentito l’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, salvo le eccezioni di legge. Tale divieto non si estende ai settori speciali.
Modalità di affidamento
Gli incarichi ed i servizi di progettazione, come definiti dall’art.157, relativi a lavori che non rientrano tra quelli di cui all’art. 23 comma 2, possono essere affidati all’esterno:
1. Stabilendo classe/i e categoria/e di appartenenza dei servizi da affidare, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato d.m. 17 giugno 2016;
2. Determinando il corrispettivo da porre a base di gara applicando il decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016;
3. Definendo i requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara;
4. Specificando per le gare di importo pari o superiore a 40.000 – che devono svolgersi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo – il contenuto dell’offerta da presentare, ai fini della dimostrazione della professionalità e della adeguatezza della medesima.
Non è consentita la “consulenza” di ausilio alla progettazione di opere pubbliche. È affidata al Rup la responsabilità, la vigilanza e i compiti di coordinamento sull’intero ciclo dell’appalto (progettazione, affidamento, esecuzione)
Affidamento di incarichi inferiori a 40.000 euro affidati in via diretta
Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta.
Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 100.000 con procedura negoziata
Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati con procedura negoziata senza bando individuando gli operatori da invitare sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi.
L’istituzione dell’elenco deve avvenire nel rispetto del principio di trasparenza, dandone adeguata pubblicità, e, quindi, mediante un avviso pubblico.
Anche l’indagine di mercato deve essere svolta previo avviso, da pubblicarsi secondo le medesime modalità dell’elenco degli operatori, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità, rotazione e sorteggio.
Affidamenti pari o superiori a 100.000 e fino alla soglia comunitaria
Gli incarichi di importo superiore a centomila euro sono affidati solo con procedura aperta o ristretta ai sensi degli artt. 60 e 61 (art. 157, comma 2, ultimo periodo). I requisiti di partecipazione sono gli stessi indicati per gli affidamenti di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.
Affidamento di incarichi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria
Gli affidamenti degli incarichi di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35, avvengono secondo le procedure previste per gli appalti di lavori, servizi e forniture, di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del Codice (art. 157, comma 1).
Requisiti di partecipazione
I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa sono: il fatturato globale; l’avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi analoghi, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare; l’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi cc.dd. di punta; il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni per gli operatori in forma societaria e il numero di unità minime di tecnici per i professionisti singoli o associati.
Raggruppamenti e consorzi stabili
In caso di Raggruppamenti o Consorzi stabili la distribuzione delle quote in ordine al possesso dei requisiti tra mandataria e mandanti è stabilita direttamente dalle stazioni appaltanti nei documenti di gara. Tranne che per i servizi di punta i requisiti devono essere posseduti cumulativamente tra mandanti e mandataria. Quest’ultima deve possedere i requisiti necessari per la partecipazione in misura maggioritaria.
Elementi di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo
Quali criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo possono essere valutati:
– la professionalità e l’adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di tre servizi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento;
– le caratteristiche metodologiche dell’offerta;
– il ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica;
– la riduzione percentuale riferita al tempo;
– le prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi ovvero soluzioni progettuali che prevedano l’utilizzo di materiale rinnovabile.
Per garantire la qualità della prestazione, i fattori ponderali, per ciascun criterio, devono mantenersi all’interno di parametri da determinarsi anche avendo riguardo al tipo di formula prescelta, non attribuendo un punteggio elevato al prezzo nel caso in cui sia previsto l’utilizzo di formule che incentivino molto la competizione sui ribassi percentuali (es. interpolazione lineare) e viceversa.
Criteri motivazionali
I criteri motivazioni di valutazione degli elementi qualitativi devono essere stabiliti nel bando, distinguendoli a seconda che si affidi la sola prestazione di progettazione, la sola prestazione di direzione dei lavori o entrambe le prestazioni.
Per il criterio motivazionale inerente alla professionalità e adeguatezza si tiene conto della migliore rispondenza, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, agli obiettivi che persegue la stazione appaltante; per quello inerente alle caratteristiche metodologiche si tiene conto della maggiore coerenza tra la concezione progettuale e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell’offerta, anche in relazione ai tempi complessivi previsti.
Contenuto e Soggetti della Validazione
Le stazioni appaltanti devono procedere all’affidamento di appalti di lavori sulla base di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa. La validazione (atto formale che riporta gli esiti delle verifiche) del progetto posto a base di gara è un elemento essenziale del bando o della lettera di invito per l’affidamento dei lavori. Il Codice impone che lo svolgimento dell’attività di verifica sia incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo (art. 24, comma 7); sotto la soglia del milione di euro il RUP può svolgere le funzioni di verifica preventiva del progetto, unicamente nei casi in cui non abbia svolto le funzioni di progettista.
Affidamento esterno e procedure
L’affidamento all’esterno della verifica preventiva avviene in modo unitario per tutti i livelli di progettazione, non verificati già all’interno, mediante selezione del soggetto verificatore con un’unica gara per tutti i livelli e tutti gli ambiti (architettonico, ambientale, strutturale, impiantistico, ecc.) di progettazione appaltati.
Alle procedure di affidamento si applicano le regole previste per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.
I requisiti di accesso alla gara sono individuati almeno in: fatturato globale, adeguatamente motivato, per servizi di verifica, realizzato negli ultimi cinque anni o, in alternativa, “livello adeguato di copertura assicurativa” contro i rischi professionali; avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, o di progettazione e direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto dell’appalto da affidare e di natura analoga allo stesso.
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