LE CANNE FUMARIE NON DEVONO RISPETTARE LE DISTANZE DEL CODICE CIVILE (SENTENZA C.C., N. 10618, 23/5/2016)
Per la seconda sezione civile della Corte di cassazione sentenza n. 10618 del 23 maggio 2016 per la canna fumaria non essendo una costruzione in senso stretto, bensì un accessorio dell’impianto, non trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 907 del codice civile che prevede distanze minime di tre metri a tutela delle vedute. Si tratta peraltro, ribadisce la Corte di una tesi piuttosto consolidata (v. anche Cass. civ. n. 2741 del 23/2/2012).
Nel caso di specie era stata contestata la presenza di due canne fumarie davanti alle finestre della proprietà del vicino poste a una distanza inferiore a quella legale che, secondo i motivi del ricorso, provocavano un pregiudizio al “panorama”.
In allegato la sentenza n. 10618 del 23 maggio 2016
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