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29.01.2016 - lavori pubblici

LA DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

(Art. 118 del D.Lgs. n. 163 del 12/4/2006 – Art. 170 Dpr 207/2010)

Si ritiene opportuno riepilogare il vigente ordinamento in materia di subappalto nei lavori pubblici.

A) Richiesta di autorizzazione al subappalto
La disciplina del subappalto è principalmente contenuta nell’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006, noto come Codice degli Appalti, che dal 1° luglio 2006 ha sostituito e riprodotto per intero l’art. 18 della L. 55/1990 (abrogato) apportandovi alcune modifiche. Lo stesso articolo 118 ha subìto negli anni diversi aggiustamenti attraverso le modifiche normative apportate dai 3 decreti correttivi al Codice degli Appalti. In particolare, al comma 2, il suddetto articolo prevede che nel progetto e nel bando di gara vengano indicati sia l’importo della categoria prevalente che quello di ciascuna delle ulteriori categorie. Il primo è subappaltabile entro il tetto massimo del 30%, (ridotto al 20% se i lavori sono stati aggiudicati mediante procedura negoziata), mentre le opere che non sono riconducibili alla categoria prevalente (le cosiddette “ulteriori categorie”) sono interamente subappaltabili, con le dovute eccezioni.
La medesima norma dispone poi come il subappalto sia soggetto alle seguenti condizioni, peraltro già note:
1) che venga effettuata al committente apposita istanza scritta (vedi fac-simile n. 1);
2) che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’affidatario, nel caso di varianti in corso d’opera, all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendano subappaltare o concedere in cottimo (se non già compresa nelle varie dichiarazioni previste dal bando, la richiesta, che non richiede specifiche modalità, può essere effettuata seguendo il fac-simile n. 2);
3) che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni;
4) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’appaltatore trasmetta altresì l’attestazione SOA per la categoria del lavoro da eseguire ed importo sufficiente a
coprire l’importo dei lavori che saranno da assumere.
Per i subappalti di importo non superiore ai 150.000 euro è necessario produrre la attestazione rilasciata da una SOA indipendentemente dalle categorie e dagli importi di qualificazione acquisiti, o, in mancanza dell’attestazione SOA, la documentazione riportata al successivo punto D).
5) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante venga trasmessa altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006.
Si rammenta, infatti, che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. h) del D. Lgs. n. 163/2006, sono esclusi dalla partecipazione agli appalti pubblici per un anno anche i subappaltatori che hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio.
6) solo per importi di contratto del subappalto superiori a 150.000 euro: che non sussistano divieti previsti dalle norme antimafia nei confronti del subappaltatore. Con l’entrata in vigore delle disposizioni del libro II del D. Lgs. n. 159/2011, inerenti alla documentazione antimafia, i soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2 (pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all’art. 176 del D. Lgs. 163/2006) acquisiscono d’ufficio, tramite le Prefetture, la documentazione antimafia (comunicazioni ed informazioni). (la verifica verrà effettuata dalla Stazione appaltante; qualora per casi di urgenza venga richiesta una dichiarazione temporaneamente sostitutiva utilizzare il fac-simile n. 3).
7) che venga presentato il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva). La mancata presentazione di tale attestazione di regolarità rende nulla l’eventuale autorizzazione al subappalto già acquisita esplicitamente, o tacitamente per il decorso dei trenta giorni dalla richiesta di autorizzazione.
Il Durc, da richiedersi in via telematica presso lo Sportello unico Previdenziale (www.sportellounicoprevidenziale.it).
Va puoi ricordato quanto previsto dal decreto del “Fare”, il D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013) e cioè:
– l’obbligo di acquisizione d’ufficio del DURC da parte della stazione appaltante,
– la validità temporale del DURC (art. 31, comma 5, del D.L. n. 69/2013) stabilendo che il Documento è valido (per tutto il 2014) per la durata di 120 giorni dalla data del suo rilascio.
La stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro, tali termini sono ridotti della metà.

B) Subappalto non autorizzato – sanzioni
L’importanza di segnalazione in sede di offerta dei futuri subappalti è collegata alle pesanti sanzioni cui è sottoposto il subappalto non autorizzato.
La concessione in subappalto o cottimo, in tutto o in parte, di opere pubbliche senza la prescritta autorizzazione è infatti sanzionata nel seguente modo:
– per l’appaltatore: arresto da 6 mesi ad un anno e ammenda variabile da un minimo pari ad un terzo dell’importo delle opere concesse in subappalto, fino ad un massimo pari ad un terzo dell’importo delle opere assunte in appalto;
– per il subappaltatore: arresto da 6 mesi ad un anno ed ammenda pari ad un terzo dell’importo delle opere ricevute in subappalto o cottimo.

C) Limiti quantitativi del subappalto
Il comma 2 del già citato art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 recita:
“2. La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch’esse con il relativo importo.
Tutte le prestazioni, nonchè lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono appaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, è definita la quota subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento.”
Pertanto mentre sussiste il limite del 30% di subappaltabilità per le sole opere ricadenti nell’ambito della categoria prevalente (ridotto al 20% qualora i lavori siano stati aggiudicati con gara mediante procedura negoziata), non sussistono limiti per tutte le altre opere che ricadono in categorie diverse dalla prevalente.
Il fatto che il bando di gara ometta di effettuare una precisa distinzione della categoria di ciascuna lavorazione non inibisce il diritto dell’appaltatore a ricorrere al subappalto nei limiti citati.
Si ribadisce infatti il come dato testuale della norma imponga che, per l’individuazione della categorie diverse dalla prevalente (che sono subappaltabili al 100%), ci si debba riferire “al progetto e al bando”:
Ora, mentre non vi è dubbio circa l’individuazione, sempre presente nel bando, di quale sia la categoria prevalente, dallo stesso non può viceversa desumersi l’importo delle lavorazioni nella stessa inquadrabili. Ad esempio, a termini di legge le lavorazioni che non superino il 10% dell’importo a base di gara o i 150.000 euro non debbono essere indicate nel bando, facendo confluire i relativi importi nella categoria prevalente.
I criteri per la redazione del bando non prevedono l’individuazione di tutte le categorie di cui viceversa parla il comma 2 dell’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006. Detta analisi di individuazione di tutte le categorie di lavoro e dei relativi importi, ancorchè minimi rispetto all’importo a basa di gara, dovrebbe quindi rinvenirsi nella documentazione di progetto. Di fatto nessun progettista si preoccupa di questo aspetto.
Ma risulta palese come l’omissione di un’apposita analisi in sede di progetto delle lavorazioni riconducibili a categorie diverse dalla prevalente, non possa vincolare il diritto dell’appaltatore al subappalto di tutte le lavorazioni non ricadenti nella categoria prevalente.
Le categorie di lavoro sono individuabili nel solo computo metrico, documento presente nell’insieme degli elaborati di progetto. Detto computo consente di ricostruire anche a posteriori ciò che non è stato fatto in sede di progetto e cioè il preciso inquadramento di ogni singola voce di computo nella categoria SOA specifica, o comunque più prossima.
Si dovrà dunque effettuare anche a posteriori una valutazione in tal senso, partendo dagli elaborati di progetto, specialmente dal computo metrico estimativo. Lo stesso T.A.R. Lombardia – sezione di Brescia (13/10/1992, n. 1051) ha stabilito che in tale situazione l’appaltatore debba provvedere a scorporare le opere che risultino riconducibili ad altre categorie ovvero a lavori speciali, indicando quali sono le categorie di specializzazione rispetto alla categoria prevalente indicata nel bando, ed ovviamente il relativo importo.(TAR: “Per l’autorizzazione all’affidamento in subappalto o in cottimo di qualsiasi parte delle opere o dei lavori pubblici compresi nell’appalto, l’art. 18, comma 3, l. 19 marzo 1990, n. 55 fissa un limite quantitativo stabilendo che le opere da appaltare o da affidare non debbano superare complessivamente il 40% dell’importo netto di aggiudicazione dell’appalto, con il limite massimo del 15% per le opere della categoria prevalente; detta ultima limitazione, però, non ricorre allorquando nel bando sia indicata una sola categoria di lavori e l’appaltatore provveda esso stesso a scorporare le opere che risultino riconducibili ad altre categorie o a lavori speciali, indicando quali sono le categorie di specializzazione rispetto a quella prevalente indicata nel bando.”)
E’ pertanto consigliabile che l’appaltatore in occasione della prima richiesta di autorizzazione al subappalto faccia una copia del computo metrico estimativo di progetto, aggiungendo un’ulteriore colonna ove indicare per ciascuna voce la categoria SOA specifica o comunque più prossima. Infine provvederà a fare un riassunto di tutte le categorie presenti nelle lavorazioni di cui al computo metrico estimativo con il totale dell’importo di ciascuna. La categoria di importo maggiore, che coinciderà con la prevalente indicata nel bando, potrà essere subappaltata nei limiti di cui sopra (30%, ridotto a 20% in caso di affidamento mediante procedura negoziata), mentre tutte le altre categorie saranno interamente subappaltabili. Sarà opportuno trasmettere detto elaborato in occasione della prima di richiesta di subappalto, richiamandosi allo stesso per ogni altra successiva istanza.

D) Importi non superiori a 150.000 euro: qualificazione del subappaltatore privo di attestazione Soa
Per subappalti di importo non superiore ai 150.000 euro non è necessaria la qualificazione SOA. Qualora il subappaltatore la possieda per la specifica categoria o per categorie “analoghe” può utilizzarla, sempre nel limite di importo citato.
Qualora il subappaltatore non sia qualificato SOA, unitamente alla richiesta di subappalto inoltrata dall’appaltatore al committente, deve essere allegata la seguente documentazione:
1) certificati di esecuzione di lavori analoghi, cioè dichiarazioni rese dal committente e/o dal direttore dei lavori circa la buona esecuzione di opere realizzate nell’ultimo quinquennio. La dichiarazione deve essere resa seguendo lo schema del fac-simile n. 4 se il committente non è un ente pubblico ma un soggetto privato. Per i lavori pubblici, a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 163/2006, il certificato di esecuzione lavori rilasciato dagli enti pubblici deve essere predisposto dalle stazioni appaltanti in via telematica attraverso l’Osservatorio informatico istituito presso l’Autorità. In tal caso è opportuno che l’impresa ne richieda una copia vidimata dall’ente.
Possono essere documentati anche più lavori, purchè l’importo complessivo risulti almeno pari a quello del contratto di subappalto;
2) attestazione che il costo sostenuto per il personale dipendente nell’ultimo quinquennio è almeno pari al 15% dell’importo del subappalto.
Nel caso di ditte individuali o di società di persone per attestare tale requisito è sufficiente presentare una dichiarazione resa secondo il fac-simile n. 5, ove si fa riferimento ad un costo virtuale riferito al titolare o ai soci.
Nel caso di società di capitale è necessaria la presentazione di uno o più bilanci, con relativo attestato di deposito alla C.C.I.A.A., da cui risulti un costo per il personale dipendente che raggiunga l’importo richiesto. I bilanci e gli attestati di deposito possono essere presentati in fotocopia semplice corredata da una dichiarazione, resa secondo il fac-simile n. 6, che ne attesti la conformità all’originale.
3) un elenco dell’attrezzatura posseduta, reso dal legale rappresentante senza alcuna formalità. Non è prevista una dotazione minima di attrezzatura, per cui anche un elenco succinto è sufficiente.
Una eccezione è prevista per il caso di lavori di categoria OG13 (opere di ingegneria naturalistica) per i quali è richiesta o la qualificazione SOA nella specifica categoria, oppure il certificato di cui al precedente punto 1) corredato dall’attestato di buon esito dei lavori rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.

E) Certificazione ISO 9000 del subappaltatore per importi superiori a 619.000 euro
Per i subappalti superiori a tale limite, oltre alla già illustrata attestazione SOA per categoria ed importo adeguati, l’art. 63 del D.P.R. n. 207/2010 stabilisce la necessità di possedere la Certificazione di qualità aziendale di cui alle norme UNI EN ISO 9000.
Il possesso di detta Certificazione deve risultare dall’attestato di qualificazione rilasciato dalla SOA, come peraltro confermato anche dalla giurisprudenza più recente.

F) Dichiarazione inerente le forme di controllo tra la ditta appaltatrice e la subappaltatrice
In allegato alla richiesta di autorizzazione al subappalto o cottimo, deve essere presentata una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile, tra l’impresa appaltatrice e la ditta subappaltatrice, ai sensi del comma 8 dell’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006.
Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio.
Tale dichiarazione, resa in carta non bollata e con firma semplice, cioè non autentica, può essere redatta secondo il fac-simile n. 7.Qualora sussistano forme di controllo o di collegamento tra l’appaltatore e l’impresa affidataria del subappalto o del cottimo, la dichiarazione va opportunamente modificata indicando tali forme.

G) Cartelli di cantiere
Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché gli eventuali relativi dati di qualificazione SOA (ragione sociale della SOA, categoria e importo di qualificazione).
A tal fine il Ministero dei lavori pubblici aveva emanato la circolare n. 1729/UL, dell’1-6-1990, con la quale veniva riportato uno schema indicativo di tali cartelli (vedi fac-simile n. 8).
In essa è stabilito che nel cantiere dovrà essere installata e mantenuta durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, apposita tabella di dimensioni non inferiore a m 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza), collocata in sito ben visibile, indicato dal direttore dei lavori, entro cinque giorni dalla consegna dei lavori stessi.
Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale, il direttore dei lavori dovrà altresì provvedere affinché venga installato un numero di tabelle adeguato alla estensione del cantiere.
Pur non essendo vincolante per gli altri enti pubblici, la circolare del ministero dei Lavori pubblici può essere considerata di generale riferimento.

H) Trasmissione copia del contratto di subappalto
Come già ricordato al punto A, l’impresa appaltatrice ha l’obbligo di trasmettere al committente, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni, fotocopia semplice dei contratti di subappalto.

I Obblighi di tracciabilità dei pagamenti – relativa clausola contrattuale)
La legge 13 agosto 2010 n.136, recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia antimafia”`, ha introdotto norme circa la tracciabilià dei pagamenti, cui sono vincolati non solo gli appaltatori, ma anche i subappaltatori. Senza voler in questa sede riepilogare tutta la normativa, si accenna ai principali obblighi:
– il subappaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante:
• gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
• le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
• ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall’accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, “dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica”.
– i subappaltatori devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via esclusiva. Ciò significa che tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo le deroghe più sotto descritte, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, quali le Ri.Ba.. Tali conti dedicati possono essere utilizzati per più commesse pubbliche. Inoltre sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.
I conti correnti dedicati possono essere reintegrati dal titolare del conto mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e perciò con esclusione di contanti e assegni;
– I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, relativi al cantiere pubblico nonchè quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche (cioè all’acquisto di macchinari) sono eseguiti tramite un conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto, anche quando il pagamento è riferibile solo parzialmente alla realizzazione dell’appalto pubblico.
Con riferimento a tali pagamenti si ritiene che non vada indicato il CIG/CUP.
Si ritiene altresì, ai sensi del comma 1 dell’art. 3 della legge, che le spese generali per cui vige l’obbligo di utilizzo del pagamento con bonifico mediante conto corrente dedicato siano solo quelle direttamente riconducibili alla gestione del singolo cantiere e non quelle generali di gestione dell’impresa;
– I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa;
– per le spese giornaliere di importo fino a 1.500 euro, inerenti il lavoro pubblico, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa (ad es. carte di credito, assegni, bancomat) L’eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l’obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata in favore di uno o più dipendenti tramite bonifico bancario o postale o di strumenti di pagamento differenti purché idonei ad assicurare a piena tracciabilità della transazione finanziaria;
– gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, dagli appaltatori, dai subappaltatori e dai subcontraenti, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP);
– La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le indicazioni qui brevemente accennate, rimandando agli altri articoli sul tema pubblicati su questa rivista. (fac-simile n. 9)

L) Previsione di bando circa il pagamento diretto al subappaltatore o la trasmissione di copia delle fatture
Nel bando di gara l’amministrazione o ente appaltante deve indicare che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dei lavori dagli stessi eseguiti. In alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano all’amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
Come già detto, il pagamento diretto del subappaltatore dal parte della stazione appaltante, con le relative incombenze già ricordate, avviene anche nel caso del ricorso al subappalto delle cosiddette opere “superspecializzate” superiori al 15% dell’importo dell’appalto e ai 150.000 euro.

M) Oneri per la sicurezza e corresponsabilità dell’appaltatore circa gli obblighi in tema di sicurezza
L’affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione di questa disposizione
L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia.

N) Responsabilità solidale dell’appaltatore per il trattamento economico e i contributi previdenziali dei dipendenti del subappaltatore
Il subappaltatore, come ovviamente anche l’affidatario, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; l’appaltatore è, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
Si rammenta inoltre quanto disposto dal Decreto legislativo 276/2003, al comma 2° dell’art. 29, in relazione a tutti i subappalti, pubblici o privati, e cioè che “il committente o il datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonchè con ciascuno dei subappaltatori entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.

O) Prezzi unitari previsti dal contratto di subappalto
L’impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Qualora venga sottoscritto un apposito elenco prezzi, lo stesso dovrà essere allegato alla copia del contratto di cui al punto H).

P) Disposizioni antimafia comuni a quelle previste per l’appalto
Si applicano al subappaltatore le disposizioni all’appaltatore che si richiamano solo per menzione:
– la certificazione “antimafia”;
– comunicazione circa la composizione azionaria;
– denuncia di inizio lavori;
– redazione dei piani di sicurezza
Per la trasmissione di atti e documenti all’ente committente i subappaltatori ricorrono di norma alla ditta appaltatrice.

Q) Subappalti “a cascata”(Art. 118 del D. Lgs. n.163/2006 – artt. 72, 4° comma, 74 e 141, comma 2, D.P.R. n. 554/1999)
Il subappalto di opere ricevute in subappalto (il cosiddetto “subappalto a cascata”) è vietato. In deroga a tale principio generale il subappaltatore può a sua volta subappaltare solo la posa in opera dei seguenti impianti, strutture e opere speciali:
– impianti elettromeccanici trasportatori (categoria OS4);
– impianti pneumatici e antiintrusione (categoria OS5);
– strutture prefabbricate in cemento armato (categoria OS13);
– componenti strutturali in acciaio (categoria OS18-A);
– componenti per facciate continue (categoria OS18-B).
Tali subappalti “a cascata” sono soggetti alle medesime disposizioni autorizzative previste per i subappalti diretti.
In tale ambito è opportuno ricordare che la facoltà del subappaltatore di rivolgersi ad imprese di propria fiducia non può portare alla violazione del divieto di somministrazione irregolare o fraudolenta di manodopera stabilito dal Decreto legislativo 276/2003, agli articoli 27 e 28.

R) Noli a caldo – contratti di fornitura con posa in opera
(Art. 118, comma 11, D. Lgs. 163 del 12/4/2006)
Va preliminarmente chiarito che i subappalti, ancorchè di importo inferiore al 2% di quello dell’appalto, oppure con bassa incidenza della manodopera, sono comunque e sempre soggetti alla normativa fin qui richiamata, soprattutto alla richiesta di autorizzazione, soggetta al silenzio-assenso dopo 30 giorni, ridotti a 15 qualora l’importo del subappalto non superi il 2% di quello dell’appalto.
Pertanto ogni prestazione che si configuri quale appalto affidato a terzi dall’appaltatore è giuridicamente subappalto e non può essere assimilato alle due fattispecie qui esaminate dei noli a caldo e delle forniture in opera.
Le prestazioni che ricadono in questi contratti, qualora rispondano ad alcuni requisiti, vengono assoggettate alla medesima disciplina dei subappalti, già riepilogata dall’inizio di questo capitolo.
I contratti di fornitura in opera (distinti dai contratti di appalto il cui oggetto è la realizzazione di un bene e non la fornitura di un materiale) ed i noli a caldo (ovvero i noli di macchinari con il solo operaio addetto alla manovra) per essere assoggettati al medesimo regime previsto per i subappalti devono incidere, singolarmente, per più del 2% dell’importo dei lavori affidati o essere di importo superiore a 100.000 euro, e contemporaneamente vi deve essere un’incidenza della mano d’opera superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare. In tal caso si devono seguire le indicazioni sopra riportate in tema di subappalto.
Viceversa nel caso contrario deve essere inviata all’ente committente una semplice comunicazione (fac-simile n. 10).
Si rammenta da ultimo la previsione dell’art 15 dello Statuto delle imprese – legge 11/11/2011, n. 180 – che così recita:
“La disposizione dell’art. 118, comma 3, secondo periodo di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica anche agli esecutori in subcontratto di fornitura le cui prestazioni sono pagate in base allo stato d’avanzamento lavori ovvero a stato d’avanzamento forniture”.
L’art. 118, comma 3, secondo periodo della legge 163/2006 prevede che: Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

S) Subcontratti non inquadrabili nel subappalto che prevedono l’impiego di manodopera, quali fornitura, montaggio, smontaggio di strutture macchinari e ponteggi
In più occasioni ci si pone il quesito circa la configurabilità del regime normativo e giuridico, nell’ambito di lavori pubblici, delle lavorazioni effettuate in cantiere non relative alle opere da realizzare oggetto dell’appalto, ma finalizzate alla realizzazione o montaggio di strutture da utilizzare per realizzare l’opera e da smontare alla fine dei lavori e perciò non incorporabili all’opera appaltata, ovvero a servizi, come quelli di progettazione, di rilevazioni topografiche, geologiche o di altro genere, etc… Si pensi ad esempio ai ponteggi, alla costruzione di carri ponte, al montaggio di gru, di talpe e frese per la realizzazione del foro di galleria, carotaggi, indagini geognostiche, etc..
Due le preliminari considerazioni da svolgere, e più precisamente:
a) le lavorazioni in parola si realizzano con contratti di sub affidamento, essendo dipendenti da un precedente contratto di appalto;
b) tali lavorazioni si configurano come prestazione mista di fornitura in opera, o meglio di noleggio di attrezzatura, unito a prestazione di servizi (montaggio e smontaggio), oppure quali servizi puri e non quali subappalti. La fornitura con posa in opera è un contratto a cosa mista, ove una parte si impegna sia alla vendita (o al nolo) di materiali (ove cioè la prestazione principale si concretizza in un obbligo di “dare”, in questo caso a carattere provvisorio), sia alla messa in opera (prestazione accessoria rispetto all’obbligo di “dare”). Il carattere distintivo tra “fornitura e posa in opera” e “subappalto” va ricercata nel criterio della “trasformazione oggettiva” del bene fornito. Si ha subappalto quando il bene viene trasformato all’interno del cantiere al fine di una sua incorporazione definitiva e irreversibile nella costruzione. Si ha fornitura di un bene quando il materiale fornito, una volta incorporato nella costruzione, mantiene inalterate le proprie caratteristiche strutturali e arriva in cantiere come bene finito, prelavorato all’esterno del cantiere. Nella casistica in parola il materiale (strutture tubulari, piani di lavoro, opere di presidio, apprestamenti di manufatti finalizzati all’utilizzo di macchinari, etc.) viene viceversa fornito quale bene funzionale non alla costruzione delle opere oggetto dell’appalto, ma alle lavorazioni preliminari e funzionali per realizzarla. A lavori ultimati detti beni non faranno parte della costruzione e verranno tolti dal cantiere. La manodopera necessaria per le operazioni di montaggio e smontaggio è quindi più assimilabile allo svolgimento di un servizio che a una “posa in opera”.
Quanto alla differenza tra servizio e appalto (e quindi anche in relazione ai contratti dagli stessi derivati, non si può prescindere dalla nozione di servizio dettata dal Codice dei contratti, il D.Lgs. 163/2006, che all’art. 3, comma 10 stabilisce che è servizio l’appalto pubblico diverso dai lavori e dalla fornitura avente per oggetto i servizi di cui all’allegato II. In tale allegato figurano tra gli altri i servizi relativi a:
– Servizi di manutenzione e riparazione
– Servizi informatici ed affini
– Servizi di ricerca e sviluppo
– Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi
– Altri servizi
La dottrina ha sempre individuato il carattere distintivo dell’appalto di servizi in un “facere“, normalmente opposto a quello dell’appalto di lavori connotato da un “dare“, termini latini che vogliono indicare nel primo caso una prestazione lavorativa che non realizza un bene a differenza della seconda che vicevrsa realizza un’ “opus“.
Ciò posto, la disciplina contenuta nell’art. 118 del Codice degli appalti, il D.Lgs. 163/2006, dopo aver trattato l’ambito del regime dei subappalti, al comma 11 disciplina tutte le ulteriori attività “che richiedono l’impiego di manodopera”.
La norma, invero, si preoccupa di definire in quali casi le attività diverse dai lavori, che richiedono l’intervento di manodopera, debbano essere equiparate al subappalto ponendo all’uopo alcune condizioni. A contrariis, ove manchi anche una sola condizione, tali attività non saranno soggette alla disciplina dei subappalti.
Affinchè dette attività diverse dai lavori siano da assoggettare alla medesima disciplina dei subappalti la norma impone la compresenza di due condizioni, di cui la prima ha due alternative:1a condizione. L’importo della prestazione deve essere:
a) superiore al 2% dell’importo dell’appalto,
oppure
b) superiore a 100.000 euro
2a condizione. L’incidenza della manodopera deve essere superiore al 50%.
Viceversa la condizione perché le attività diverse dall’appalti di opere non possano essere equiparate ai subappalti è la mancanza di uno dei due elementi citati (punto 1a oppure punto 2a).
In conclusione, il contratto di subaffidamento per fornitura, posa e/o smontaggio di attrezzature, manufatti, strutture, non incorporate all’opera ma solo prodromiche alla sua realizzazione, come pure quelle ricadenti nei servizi, non viene assoggettato alla disciplina del subappalto ed è soggetto ad una semplice comunicazione al committente (art. 118, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006).
Qualora peraltro si ritenga comunque di ricondurre specifiche fattispecie nell’alveo dei noli a caldo o forniture in opera, le stesse non potranno essere assoggettate alla disciplina del subappalto se la manodopera non incide oltre il 50%, indipendentemente dall’importo dell’appalto; oppure, pur in presenza di un’incidenza della manodopera superiore al 50%, qualora l’importo dell’attività in parola, se l’appalto è superiore a 5 milioni di euro, non superi i 100.000 euro, o, se l’appalto è inferiore a 5 milioni di euro, non superi il 2% dell’importo di appalto. In tal caso vige per l’appaltatore il solo obbligo di comunicazione al committente (art. 118, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006).
Alla luce di quanto esposto si ritiene che le due fattispecie poste all’attenzione ricadano sotto l’egida dell’art. 118, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006, e perciò soggette a semplice comunicazione al soggetto committente.(fac-simile n. 10)

S) Noli a freddo – contratti di fornitura
Ai fini della normativa relativa agli appalti pubblici e dei relativi adempimenti i noli a freddo (ovvero i noli di macchinari senza l’operaio addetto al loro funzionamento) ed i contratti di fornitura che non prevedono la posa in opera non sono soggetti alla disciplina prevista per i subappalti.
Non sono soggetti ad autorizzazione preventiva dell’ente committente, non sono vincolati ad alcuna formalità ed il soggetto che concede il nolo del proprio macchinario non è sottoposto alla verifica di “non mafiosità”.
§Quanto detto in chiusura del precedente punto sui noli a cado, con riferimento alla statuto delle imprese si applica alle semplici forniture senza posa in opera.

T) Cottimo fiduciario
L’articolo 118 del D. Lgs. n. 163/2006, unitamente al subappalto, cita anche il “cottimo”, vincolandolo alle medesime disposizioni. Il D.P.R. 554/99 disciplinava all’art. 144 lo strumento del “cottimo” che costituiva genericamente una modalità di aggiudicazione dei lavori mediante una “procedura negoziata”, ove l’ufficio pubblico stipulava apposita convenzione con persona idonea di fiducia per l’esecuzione di un lavoro fino a 200.000 euro. Tale strumento non doveva essere confuso con la fattispecie individuata dall’art.13 del contratto di lavoro del settore edile che disciplina le condizioni cui l’azienda deve attenersi nel caso in cui affidi ai propri dipendenti lavorazioni a cottimo individuale o collettivo.
Ora i commi 1 e 2 dell’art. 144 del D.P.R. 554/99 sono stati abrogati dall’art. 256 del D.Lgs. 163/2006, quindi la legislazione di riferimento per il “cottimo” rimane l’art. 125 del Codice degli Appalti, oltre l’art. 118. Il cottimo fiduciario è possibile per appalti di importo compreso tra 40.000 euro e 200.000 euro e l’affidamento avviene previa consultazione di almeno 5 soggetti.

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Fac-simile n. 1

(resa su carta libera – senza bollo – con firma normale)

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
AL SUBAPPALTO

Spett.le Amministrazione
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oggetto: Lavori di ……………………………..
contratto d’appalto del …………………………richiesta di autorizzazione al subappalto
Il sottoscritto ………………. nato a ……………il …………………. , nella sua qualità di legale rappresentate dell’impresa …………………,
con sede in ……………………….., Via ……………………., aggiudicataria dei lavori in oggetto, ai sensi del D. Lgs. 163/2006

CHIEDE
l’autorizzazione al subappalto delle seguenti opere (già indicate all’atto della offerta):
1) opere da ……………………….., pari ad un importo di aggiudicazione di …………… da subappaltare alla ditta …………………., con sede in ……………………….., Via ……………………….., qualificata dalla S.O.A. …………………, con attestato n. ……., con scadenza fissata al ……….., nella categoria ……………………….. per l’importo fino a €. ……………………….. (oppure iscritta alla C.C.I.A.A. della provincia di ……………………….. al n. …………….).
2) Opere da …………………… ecc. ………….
Si allega alla presente istanza, per ognuna delle ditte sopra citate:
a) attestato di qualificazione S.O.A.
oppure:
a1) certificati di buona esecuzione

a2) attestazione costo manodopera
a3) elenco attrezzature
b) dichiarazione di non controllo o collegamento tra l’impresa appaltatrice e l’impresa subappaltatrice
c) dichiarazione sostitutiva del certificato della Camera di Commercio
Decorsi 30 giorni, ovvero 15 qualora l’importo del subappalto citato non sia superiore a 100.000 euro o al 2% dell’importo dell’appalto, dalla ricezione della presente senza che alla scrivente sia pervenuta la autorizzazione, né la comunicazione circa eventuali motivi ostativi al rilascio della stessa, questa ditta si ritiene autorizzata alla stipula dei relativi contratti di subappalto ai sensi del comma 8 dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006.
………….., lì ……………………….
TIMBRO e FIRMA
del legale rappresentante

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Fac-simile n. 2

(resa su carta libera – senza bollo – con firma normale)

DICHIARAZIONE ALLEGATA
ALL’OFFERTA CIRCA I POSSIBILI
SUBAPPALTI

Spett.le Amministrazione Comunale di. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il sottoscritto. . . . . . . . . . . . . . . . . ., legale rappresentante della ditta. . . . . . . . . . . . . . . . . ., con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . ., via . . . . . . . . . . . . . . . . . ., in relazione all’appalto dei lavori di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .indetto da codesta Amministrazione, ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006

DICHIARA
che nel corso dei lavori si riserva di subappaltare, nel rispetto dei limiti e con le modalità previste dalla citata norma, le seguenti fasi lavorative:

– . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distinti saluti.
. . . . . . . . ., lì. . . . . . . . . . . . .
Timbro e Firma

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Fac-simile n. 3

(in carta libera)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DEL CERTIFICATO “ANTIMAFIA”

(resa su carta libera – senza bollo – con firma normale)

Spett.le Amministrazione …………………….
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modello – autocertificazione art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159.
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il sottoscritto ……………………………………….nato a …………………………….., il …………….. residente in ……………………., Via ………….., nella sua qualità di …………………………….
(legale rappresentante / direttore tecnico / socio di snc) dell’impresa ……………………., con sede in ……………………………………….., Via ………………………………….consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
data
IL DICHIARANTE
……………………….
firma leggibile del dichiarante(*)
N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.
(*) Ove il richiedente è una società l’autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori, sindaci, procuratori e direttori tecnici

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Fac-simile n. 4 (per lavori con committenti privati)

CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI

(Modello “Allegato B” ai sensi del DPR 207/2010 per lavori privati)

QUADRO 1: DATI DI CONTRATTO

Committente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . località. . . . . . . . . . . .P.Iva . . . . . . . . . . . . Codice fiscale . . . . . . . . . . . . tel . . . . . . . . . . . . fax . . . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . . . Legale rappresentante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .residente in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . località . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Direttore dei Lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con studio in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . località. . . . . . . . . . . . tel . . . . . . . . . . . . fax . . . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . . . Iscritto all’Ordine . . . . . . . . . . . . della Provincia di . . . . . . . . . . . . al n° . . . . . . . . . . . .

Oggetto del contratto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luogo di esecuzione dei lavori: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atto autorizzativo: (concessione edilizia oppure D.I.A o permesso di costruire) n. . . . . . . . . . . . del . . . . . . . . . . . .presentato al Comune di. . . . . . . . . . . . . in data . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Importo complessivo del contratto: euro in cifre. . . . . . . . . . . . (e in lettere. . . . . . . . . . . .
Categoria prevalente: . . . . . . . . . . . . ai sensi dell’Allegato A del DPR 207/2010
Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Lavori di. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
categoria ai sensi dell’Allegato A del DPR 207/2010 . . . . . . . . . . . .
importo: euro in cifre. . . . . . . . . . . . (e in lettere. . . . . . . . . . . .
QUADRO 2: SOGGETTO AFFIDATARIO DEI LAVORI
TIPO SOGGETTO AFFIDATARIO:
(indicare se impresa singola, Ati, consorzio stabile, etc…)
COMPOSIZIONE SOGGETTO AGGIUDICATARIO:
Impresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .con sede legale in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.F. . . . . . . . . . . . P.I. . . . . . . . . . . .
(in caso di ATI indicare per ciascun componente il ruolo di mandataria o mandante e la percentuale di partecipazione al raggruppamento)

QUADRO 3: IMPORTO DI CONTRATTO

Importo contratto netto: euro . . . . . . . . . . . . . . . . . ( in lettere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contratto del . . . . . . . . . . . . . . .

Data di inizio dei lavori. . . . . . . . . . . .

Data di ultimazione dei lavori. . . . . . . . . . . .

(oppure: i lavori sono in corso alla data del. . . . . . . . . . . . ed eseguiti per euro. . . . . . . . . . . . – in lettere. . . . . . . . . . . .
Importo contabilizzato a fine lavori: euro . . . . . . . . . . . -in lettere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Importo contabilizzato a fine lavori, suddiviso per categoria
– cat. (ai sensi dell’Allegato A del DPR 207/2010): . . . . . . ; euro . . . . . . . . . . . . (in lettere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)
– cat. (ai sensi dell’Allegato A del DPR 207/2010): . . . . . . ; euro . . . . . . . . . . . (in lettere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
QUADRO 4: LAVORAZIONI ESEGUITE DAL SOGGETTO AFFIDATARIO
Impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Categoria di lavori (ai sensi dell’Allegato A del DPR207/2010): . . . . . . . . . . . .
lavorazione: . . . . . . . . . . . .
Importo euro : . . . . . . . . . . . .
QUADRO 5: LAVORAZIONI ESEGUITE DALLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI
1) Impresa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sede. . . . . . . . . . . . codice fiscale . . . . . . . . . . . . responsabile della condotta dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lavorazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Importo contabilizzato euro in cifre. . . . . . . . . . . . e in lettere. . . . . . . . . . . . Categoria. . . . . . . . . . . . Inizio lavori. . . . . . . . . . . . fine lavori. . . . . . . . . . . .
2) Impresa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sede. . . . . . . . . . . . codice fiscale . . . . . . . . . . . . responsabile della condotta dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lavorazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Importo contabilizzato euro in cifre. . . . . . . . . . . . e in lettere. . . . . . . . . . . . Categoria. . . . . . . . . . . . Inizio lavori. . . . . . . . . . . . fine lavori. . . . . . . . . . . .
oppure: Nessuna lavorazione è stata eseguita in subappalto.
QUADRO 6: RESPONSABILI DELLA CONDOTTA DEI LAVORI (Direttore tecnico)
Sig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . codice fiscale . . . . . . . . . . . . dell’impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inizio lavori. . . . . . . . . . . . fine lavori. . . . . . . . . . . .
QUADRO 7: DICHIARAZIONE SULLA ESECUZIONE DEI LAVOR
I lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito e non hanno dato luogo a vertenze né in sede arbitrale né in sede giudiziaria.
Data………………
FIRME COMMITTENTE DIRETTORE DEI LAVORI
In base all’art. 86 comma 7 del DPR 207/2010, i firmatari sono responsabili anche dell’indicazione di eventuali subappaltatori
COMMITTENTE (timbro e firma)
DIRETTORE DEI LAVORI (timbro professionale e firma)
Data………………
______________
N.B. E’ opportuno che vengano apposti timbro e firma del direttore dei lavori e la firma del committente su ogni foglio.
Nel caso di lavori riferibili alle seguenti categorie: OG2-OS2A-OS2B/OS25 il certificato deve essere firmato anche dall’Autorità preposta alla tutela del bene; per la categoria OG13 il visto necessita solo se i lavori sono vincolati dall’autorità preposta

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Fac-simile n. 5

(resa su carta libera – senza bollo – con firma normale)

RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
DI TITOLARI E SOCI

(art.79, comma 10, D.P.R. 207/2010)

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . legale rappresentante dell’Impresa . . . . . . . . . . . . . . . . , con sede legale in . . . . . . . . (prov. . . . ) Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. . . .(C.A.P. . . . . . .), in relazione al requisito previsto dal comma 10, art. 79 del D.P.R. 207/2010, in ordine alla determinazione del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, fa presente che il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL rivalutata 5 volte, da computarsi per il solo titolare (oppure: da computarsi per n. .. . soci lavoranti) è pro capite il seguente:
anno 2011 euro 66.735,00
anno 2012 euro 68.550,00
anno 2013 euro 70.605,00
anno 2014 euro 71.370,00
anno 2015 euro 71.520,00
Importo complessivo pro capite nel quinquennio 2011/2015: euro 348.780,00 x . . (n. soci) = euro. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . , lì . . . . . . . . .
TIMBRO DELL’IMPRESA
e firma del legale rappresentante

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Fac-simile n. 6 (resa su carta libera – senza bollo – con firma normale)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ AGLI ORIGINALI DELLE COPIE DEI BILANCI

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., legale rappresentante dell’Impresa . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , partita IVA n. . . . . . . . . . . . , con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (prov. . . ), Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , n. . . . , (C.A.P. . . . . .) ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

che le copie dei bilanci relativi agli esercizi . . . . . . . . . . . . . . . . , allegati alla presente, corrispondono ai relativi originali a suo tempo presentati alla competente Camera di Commercio.
………………………., lì …………………..
TIMBRO dell’impresa e
FIRMA del legale rappresentante

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Fac-simile n. 7

(resa su carta libera – senza bollo – con firma normale)

DICHIARAZIONE DI NON CONTROLLO TRA LA DITTA APPALTATRICE
E LA SUBAPPALTATRICE

Spett.le Amministrazione
………………………………….
Oggetto: Lavori di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il sottoscritto ………………. nato a ……………il …………………. , nella sua qualità di legale rappresentate dell’impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
con sede in ……………………, Via ……………, appaltatrice dei lavori di ……………………..,
in relazione alla richiesta di autorizzazione a stipulare contratto di subappalto con la ditta …………………… con sede in ………….., Via ………………………., ai sensi del comma 8 dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006

DICHIARA
che tra le aziende sopra citate non sussistono forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile.
……………………….., lì ………………
TIMBRO dell’impresa e
FIRMA del legale rappresentante

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Fac-simile n. 8

SCHEMA DI CARTELLO DI CANTIERE

Amministrazione centrale . . . . .. . . . . . . .
Ufficio competente . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Titolo generale dell’opera . . . . .. .. . . . . . .
Immagini e/o grafici illustrativi dell’opera (quando tecnicamente possibile);
Titolo del lavoro in appalto . . . .. . . . . . . .
Estremi della legge o del piano ……………..
Concessionario dell’opera .. . . . . . . . . .. .
Impresa/e esecutrice/i (compresi i dati di qualificazione S.O.A. per categorie ed import,i oppure di iscrizione alla C.C.I.A.A.) . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Importo complessivo dei lavori………. . . . .
Data di consegna dei lavori …………………..
Data contrattuale di ultimazione dei lavori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Progettista . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
Assistente tecnico ……………………………..
Direttore del cantiere ……………………….
Direttore dei lavori ……………………………..
Ingegnere capo …………………………………
Subaffidatario/i (indicare eventale Soa e CCIAA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spazio per aggiornamento dei dati o per comunicazioni al pubblico: . . . . . . . . . . . . .

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Fac-simile n. 9

SCHEMA DELLA CLAUSOLA DA INSERIRE NEL CONTRATTO TRA APPALTATORE E SUBAPPALTATORE/SUBCONTRAENTE AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136 PER GLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI

(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)§
1. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Ente (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto all’Ente (…).

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Fac-simile n. 10

(resa su carta libera – senza bollo – con firma normale)

COMUNICAZIONE DEL RICORSO
A NOLI A CALDO
O FORNITURE IN OPERA

Spett.le Amministrazione
………………………………….
Oggetto: Lavori di . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . ., legale rappresentante dell’Impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con sede in . . . . . . . . . . . . . . . (prov. . . ), Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , n. . . . , (C.A.P. . . . . .) ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006, in relazione ai lavori in oggetto
FA PRESENTE
di aver stipulato il seguente sub-contratto:
1) Nome del subcontraente: . . . . . . . . . .
2) Importo del contratto: . . . . . . . . . . . . .
3) oggetto del contratto: nolo a caldo (oppure: fornitura in opera) di . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . lì …………
TIMBRO dell’impresa e
FIRMA del legale rappresentante

 

 


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