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26.10.2016 - lavori pubblici

ISCRIZIONE O MODIFICA NELL’ELENCO DEI FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI NON SOGGETTI A TENTATIVO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA (WHITE LIST)

Presso la Prefettura di Brescia è stato istituito l’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. “White List”) previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190 e dalD.P.C.M. del 18 aprile 2013.
L’iscrizione nell’elenco, che è di natura volontaria, soddisfa i requisiti per l’informazione antimafia per l’esercizio dell’attività per cui è stata disposta l’iscrizione. È pertanto soggetta alle seguenti condizioni:
assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’ art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice Antimafia).
assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa di cui all’art. 84, comma 3, del Codice Antimafia.
L’iscrizione è valida per dodici mesi dalla data in cui è disposta, salvi gli esiti delle verifiche periodiche.
Le attività imprenditoriali iscrivibili nell’elenco prefettizio sono quelle espressamente individuate nell’art.53 della legge 190/2012:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporto per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.

PREFETTURA COMPETENTE
La Prefettura della provincia dove l’impresa ha la propria residenza o sede legale.
Se l’impresa è costituita all’estero, la Prefettura della provincia dove l’impresa ha una sede stabile ai sensi dell’art.2508 c.c..
Se l’impresa è costituita all’estero senza sede stabile nel territorio dello Stato, la Prefettura nel cui elenco è richiesta l’iscrizione.

PROCEDIMENTO PER L’ISCRIZIONE
Il titolare dell’impresa individuale ovvero il legale rappresentante della società deve presentare istanza alla Prefettura di Brescia specificando il settore o i settori di attività per cui chiede l’iscrizione, allegando la dichiarazione sostitutiva del certificato di scrizione alla Camera di Commercio e le autocertificazioni rese da ciascun soggetto sottoposto a verifica ai sensi dell’art.85 del Codice Antimafia relative ai conviventi. (si vedano i moduli allegati).
L’istanza potrà essere trasmessa per posta certificata all’indirizzo sicurezza.prefbs@pec.interno.it , specificando nell’oggetto richiesta iscrizione in “white list”.
La Prefettura, esperite con esito favorevole le verifiche volte ad accertare l’insussistenza delle citate condizioni ostative, dispone l’iscrizione dell’impresa nell’elenco pubblicato sul sito, dandone contestuale comunicazione all’interessato.
Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano condizioni ostative, il Prefetto rigetta l’istanza di iscrizione dandone notizia all’interessato.

MODIFICA DELL’ASSETTO SOCIETARIO
L’impresa iscritta nell’elenco comunica alla Prefettura qualsiasi modifica dell’assetto proprietario e dei propri organi sociali entro 30 giorni dalla data della modifica (adozione dell’atto o stipula del contratto che determina tali modifiche). Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58.
La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell’iscrizione.

AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL’ELENCO
L’impresa comunica alla Prefettura, almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell’iscrizione, l’interesse a permanere nell’elenco. L’impresa può richiedere di permanere nell’elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi.
PARERE ANAC:
1) UNA CONDANNA NON COMPORTA L’AUTOMATICA ESCLUSIONE –
2) IL CRITERIO DI ROTAZIONE NON NEGA L’INVITO AL PRECEDENTE AFFIDATARIO

1) Conformemente a quanto previsto dall’abrogato art. 38, d.lgs. 163/2006, anche l’art. 80, comma 1, d.lgs. 50/2016 individua, tra le cause di esclusione da interpretarsi tassativamente, la sussistenza a carico del concorrente di una sentenza definitiva o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per gli specifici reati indicati.
Ne consegue che la pendenza di un procedimento penale a carico dell’operatore economico interessato a partecipare alla procedura di gara non è circostanza idonea a ritenere configurata una causa di esclusione ex art. 80, d.lgs. 50/2016.
2) Il criterio di rotazione non implica l’impossibilità di invitare un precedente fornitore per affidamenti aventi oggetto distinto o di importo significativamente superiore a quello dell’affidamento precedente.
Il criterio di rotazione comporta in linea generale l’esclusione dell’affidatario del contratto uscente, salvo motivare la decisione contraria nei termini indicati connessi alla competenza e all’esecuzione a regola d’arte del precedente contratto.

 


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