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23.06.2016 - lavoro

INPS – TUTELA DELLA MATERNITÀ – LEGGE N. 92/2012 – VOUCHER PER L’ACQUISTO DEI SERVIZI PER L’INFANZIA – FUNZIONALITÀ TELEMATICHE – CIRCOLARE N. 75/2016

Si informa che l’Inps, con la circolare n. 75 del 6 maggio 2016 ha reso noto che sono state introdotte nuove funzionalità nell’ambito della procedura telematica per l’assegnazione e la gestione dei voucher “babysitting”, alternativi al congedo parentale, con eliminazione dei buoni cartacei.
A tal proposito si rammenta che tali voucher sono utilizzabili dalle lavoratrici madri al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, per un massimo di sei mesi.
L’Istituto ha precisato che l’appropriazione del bonus deve avvenire nel termine di 120 giorni dalla ricevuta di accoglimento della domanda, tramite i canali telematici, altrimenti la mancata appropriazione sarà intesa quale tacita rinuncia allo stesso.
Il suddetto beneficio, introdotto in via sperimentale per il triennio 2013-2015 dall’art. 4, comma 24, lettera b), della Legge 28 giugno 2012, n. 92, è stato prorogato per l’anno 2016 dall’art. 1, comma 282, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed esteso dal successivo comma 283, per lo stesso anno, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.
Nello specifico, la circolare di cui trattasi segnala che:
– le nuove funzionalità internet consentono l’assegnazione e la gestione dei voucher per i servizi di baby-sitting, senza più ricorrere alla consegna dei buoni cartacei presso le Sedi Inps;
– la lavoratrice madre, munita di PIN, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), accede alla procedura per l’assegnazione del “bonus”, tramite la voce di menù “Committente/datori di lavoro (accesso con PIN)”, presente nel menù delle funzionalità del Lavoro accessorio, e sceglie di agire come committente/persona fisica;
– tramite la voce “Appropriazione Bonus” la madre entra in possesso del “bonus”, che, in modalità telematica, andrà a far parte dell’importo utilizzabile per il pagamento delle prestazioni rese dalla persona che si prende cura del bambino;
– la madre deve procedere all’appropriazione del “bonus” nel termine di centoventi giorni dalla ricevuta di accoglimento della domanda tramite i canali telematici. La mancata appropriazione del “bonus” nel predetto termine viene considerata come tacita rinuncia allo stesso;
– entro ventiquattro mesi dall’appropriazione del “bonus” riconosciutole, la madre è tenuta a restituire le mensilità di cui non ha usufruito tramite l’apposita funzionalità;
– la procedura consente la restituzione, per mesi, degli importi in precedenza accreditati alla madre/committente, in base alle mensilità già erogate ed agli eventuali importi già consuntivati o rimborsati.


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