INPS – RATEAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI IN FASE AMMINISTRATIVA – MESSAGGIO N. 2312/16
Si informa che l’Inps con messaggio n. 2312 del 24 maggio 2016, ha fornito le ulteriori indicazioni, di seguito sintetizzate, in merito al Regolamento di disciplina delle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa, approvato dal Presidente dell’Istituto con Determinazioni n. 229 del 14 dicembre 2012 e n. 113 del 9 maggio 2013.
Il pagamento in forma rateale della esposizione debitoria deve ricomprendere tutti i debiti in fase amministrativa, per contributi e sanzioni, maturati nei confronti di tutte le Gestioni amministrate dall’INPS, che risultano denunciati dal contribuente e accertati alla data di presentazione della istanza.
Pertanto, nei casi in cui la regolarizzazione non abbia interessato tutte le esposizioni debitorie maturate in capo al richiedente, la Sede INPS che ha ricevuto la domanda deve provvedere immediatamente alla reiezione della stessa.
Laddove – diversamente da quanto stabilito in tema di presentazione della domanda che interessi più posizioni in corso presso Sedi INPS diverse – il contribuente abbia inoltrato una pluralità di domande per ciascuna Gestione o Sede competente, il medesimo provvedimento di reiezione deve essere contestualmente adottato per ciascuna delle domande e riportare le istruzioni per la corretta modalità di presentazione.
A seguito di un provvedimento di reiezione, adottato in questa fase, il contribuente può proporre una nuova istanza comprensiva dell’intera esposizione debitoria denunciata e/o accertata alla data di presentazione della medesima.
Il Regolamento, alla lettera I), prevede che il mancato pagamento di due rate mensili consecutive comporta la revoca della rateazione concessa con effetto dalla data di adozione del relativo provvedimento di revoca.
In proposito, il messaggio in esame precisa che per “consecutività” si deve intendere anche il mancato pagamento di due rate non aventi tra di esse scadenza in successione temporale nell’ambito del piano di ammortamento accordato.
Ne consegue che, nell’ipotesi di pagamento con sequenze temporali alternate (ad esempio, tre rate sì, una no, due sì, una no), deve essere adottato il provvedimento di revoca, anche ai fini della corretta valutazione della condizione di regolarità per il rilascio del DURC on-line.
Il permanere del titolo alla regolarizzazione mediante rateazione è subordinato al regolare versamento delle rate accordate, unitamente al versamento della contribuzione corrente dovuta per ciascuna Gestione.
Allo scopo di consentire il mantenimento di tale ultimo requisito, è prevista la possibilità di utilizzare lo strumento della “rateazione breve”, che può interessare la regolarizzazione di un periodo non superiore a tre mesi/un trimestre per ciascuna Gestione, anche per Gestioni diverse rispetto a quelle per le quali è stata attivata la rateazione principale, e per una sola volta nel corso della rateazione principale stessa.
La domanda di “rateazione breve” deve essere presentata dal contribuente con tempestività e, comunque, nel caso di adempimento mensile, non oltre tre mesi dalla prima omissione.
Analogamente, nell’ipotesi di adempimento periodico, l’istanza di “rateazione breve” deve pervenire all’INPS non oltre i trenta giorni successivi alla scadenza legale dell’adempimento riferito al trimestre in cui si è verificata l’omissione.
In caso di richiesta di DURC on-line, la regolarità può essere attestata soltanto se la “rateazione breve” sia stata attivata con il pagamento della prima rata nei termini assegnati con il provvedimento di accoglimento.
Qualora la situazione di omissione venga rilevata in sede di invito a regolarizzare a seguito di richiesta di DURC on-line, ove non sia più possibile ricorrere alla “rateazione breve”, la condizione di regolarità può essere attestata soltanto in presenza di pagamento in unica soluzione della contribuzione corrente, ferma restando la regolarità del versamento delle rate della rateazione a quel momento scadute.
Alla lettera F), il Regolamento dispone che il mancato o parziale pagamento della prima rata o delle rate scadute, entro la data fissata nel piano di ammortamento, comporta l’annullamento di quest’ultimo.
La suddetta previsione – osserva l’INPS – contempla l’ipotesi del parziale pagamento solo con riguardo al versamento dell’importo indicato come prima rata o delle rate già scadute al momento della comunicazione del piano di ammortamento.
Laddove il pagamento non sia effettuato per intero alla data stabilita nel piano, quest’ultimo deve essere annullato.
In tale caso resta preclusa la possibilità per il contribuente di proporre, per le medesime partite a debito, una nuova istanza di rateazione. Inoltre, i crediti interessati dall’annullamento saranno richiesti al contribuente con avviso di addebito e consegnati all’agente della riscossione per le successive attività di recupero.
La diversa ipotesi del pagamento parziale delle rate successive alla prima, accordate con il piano di ammortamento, che sia eseguito regolarmente alle scadenze definite dal piano ma con importi inferiori al dovuto, costituisce una violazione degli impegni assunti dal contribuente all’atto di presentazione della domanda.
Qualora venga rilevato tale anomalo comportamento, il contribuente deve essere immediatamente invitato al rispetto degli impegni assunti, evidenziando che, oltre alle differenze in sorte capitale, saranno dovute anche le connesse sanzioni civili per poter considerare definita con il pagamento, al termine della rateazione, l’esposizione debitoria compresa nella rateazione stessa.
Una nuova domanda di dilazione che comprenda l’esposizione debitoria determinatasi nel corso della precedente può essere accettata a condizione che vi sia stata la definizione con il pagamento integrale della rateazione principale (pagamento dell’ultima rata), anche nella forma dell’estinzione anticipata (pagamento delle rate accordate e ancora dovute).
Se la rata del piano di ammortamento scade il sabato o in un giorno festivo, la regolarità del pagamento viene riconosciuta qualora il versamento sia effettuato nel primo giorno lavorativo successivo al sabato o al giorno festivo.
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