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28.04.2016 - lavoro

INPS – ART. 29 LEGGE 341/95 – RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 11,50% PER L’ANNO 2015 – PUBBLICAZIONE DECRETO – CIRCOLARE N. 52/2016

Con decreto del 1° dicembre 2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – assunto di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e pubblicato il 20 gennaio 2016 nella sezione della pubblicità legale del sito internet www.lavoro.gov.it – ha confermato, per l’anno 2015 – ossia per il periodo gennaio-dicembre 2015 -, la riduzione contributiva dell’11,50% per gli operai a tempo pieno del settore edile.
Con circolare 52 del 17 marzo 2016 l’Inps ha dettato le indicazioni operative cui dovranno attenersi le imprese per l’ammissione e il godimento del regime agevolato.
Peraltro, non sono tenute ad alcun adempimento le imprese che, sulla base del messaggio n. 5336/2015 (cfr. circolare n. 42/2015), hanno già provveduto ad inviare all’Inps l’istanza per richiedere l’applicazione della riduzione in commento e che hanno già goduto della riduzione in parola. Per le imprese in questa condizione si segnala unicamente che è stata confermata a riduzione nella misura già comunicata, ossia l’11,50%.
Le istruzioni, di seguito riassunte, interessano le sole imprese che non hanno ancora beneficato della riduzione.

1) Disciplina della riduzione contributiva 11,50%
La disciplina della riduzione in parola è stata modificata dalla Legge n. 247/2007 che ha reintrodotto in maniera stabile la riduzione dell’11,50% per le imprese edili regolari, iscritte alle Casse Edili e che versano i contributi sull’orario contrattuale di settore. Il provvedimento dispone, inoltre, che la riduzione sarà confermata o nuovamente determinata anno per anno da un decreto interministeriale da adottarsi entro il 31 luglio di ogni anno (cfr. Not. nn. 1 e 2/2008). Decorsi trenta giorni dalla predetta data, e sino all’adozione del decreto, si applica la riduzione nella misura determinata per l’anno precedente, salvo conguaglio da parte degli Istituti previdenziali in relazione all’effettiva riduzione accordata ovvero nel caso di mancata adozione del decreto stesso entro e non oltre il 15 dicembre dell’anno di riferimento.
Con la circolare in commento l’Inps, vista l’emanazione del previsto decreto, ha chiarito che le imprese edili possono applicare lo sgravio nella misura fissata dal decreto pari all’11,50%, così come anticipato nel precedente messaggio n. 5336/2015 dell’Inps.

2) Istruzioni Inps
L’Istituto, con la circolare n. 52/2016, ha dettato le istruzioni per l’applicazione della riduzione in parola e per le modalità di determinazione della contribuzione su cui operare la riduzione. Non si segnalano novità di rilievo rispetto a quanto già comunicato dell’Istituto con il messaggio n. 5336/2015 .
Ambito e misura della riduzione
La riduzione in commento, che compete per i soli periodi di paga da gennaio a dicembre 2015, interessa tutti i datori di lavoro che esercitano attività edile.
In considerazione dell’operatività dei codici Ateco 2007, illustrata con la circolare Inps n. 80 del 25 giugno 2014, si specifica che hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro edili classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi 11301, 11302, 11303, 11304 e 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi 41301, 41302, 41303, 41304 e 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 41.20.00 a 43.99.09.
L’Inps ricorda che non costituiscono attività edili in senso stretto – e pertanto sono escluse dalla riduzione contributiva in oggetto – le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, attualmente contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 43.21.01 a 43.29.09 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.
Si ricorda che la base di calcolo sulla quale applicare la riduzione dell’11,50% è determinata sulla sola parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro escludendo:
a) la contribuzione di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
b) il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali che è compreso – senza evidenza specifica – nella contribuzione versata dai datori di lavoro per la disoccupazione involontaria;
c) le eventuali misure compensative spettanti, tra cui rientrano:
– l’esonero dal versamento del contributo dovuto al Fondo di garanzia TFR (0,20%), nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari o al Fondo di Tesoreria, con riferimento ai lavoratori per i quali l’impresa versi, tutto o in parte, il TFR in favore dei fondi pensione o del fondo di tesoreria dell’Inps (cfr. Not. n. 4/2007);
– l’esonero dal versamento dei contributi sociali dovuti alla “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti”, in funzione della percentuale di TFR maturando destinato alle forme pensionistiche complementari o al Fondo di Tesoreria. Tale esonero, aggiuntivo rispetto all’esonero dal versamento del contributo dello 0,20% sopra visto, nell’anno 2015 è fissato nella misura dello 0,28% sempre con riferimento ai lavoratori per i quali l’impresa versi, tutto o in parte, il TFR in favore dei fondi pensione o del fondo di tesoreria dell’Inps (cfr. circolare del Collegio n. 12 del 6 febbraio 2015).
Pertanto le imprese che trattengono il TFR in azienda, non beneficiando delle misure compensative e versando l’intera contribuzione all’Inps, potranno applicare la riduzione dell’11,50% anche sullo 0,20% e sullo 0,28% in parola.
La riduzione opera anche con riferimento al contributo dell’1,40% dovuto sui rapporti a tempo determinato.
La riduzione opera con riferimento ai soli operai regolarmente iscritti in Cassa Edile con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, quindi non spetta per gli operai che prestano attività lavorativa a tempo parziale.
Il beneficio non compete inoltre per quei lavoratori per i quali spetta al datore di lavoro una specifica agevolazione contributiva ad altro titolo (ad esempio assunzione dalle liste di mobilità, contratti di inserimento, esonero triennale per le assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla Legge n. 190/2014 ecc.).

Requisiti per accedere alla riduzione
Per poter godere della riduzione dell’11,50% è necessario che i datori di lavoro dichiarino nella modulistica online già predisposta dall’Istituto (modulo Rid-Edil):
1) l’assenza di condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione;
2) il possesso dei requisiti per il rilascio del Durc, anche da parte delle Casse Edili.
Come detto, ai sensi della Legge n. 296/2006, il godimento di benefici contributivi è subordinato al possesso del Durc. A tal fine il Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 ha previsto l’obbligo di inviare una apposita autocertificazione alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) attestante l’inesistenza di provvedimenti amministrativi o giudiziari in ordine alla violazione delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A del medesimo Decreto ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato con riferimento a ciascun illecito.
Il Ministero del Lavoro con circolare n. 34/2008 ha chiarito che l’invio della autocertificazione alla DTL deve precedere la prima richiesta del beneficio fermo restando che, in sede di prima applicazione di tale previsione, l’autocertificazione doveva essere inviata alla DTL entro il 30 aprile 2009 (cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 3/2009). Tale autocertificazione è da inviare una sola volta salvo comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica di quanto dichiarato.
La disciplina sopra riassunta, e dunque l’obbligo di invio dell’autocertificazione alla DTL, è stata confermata dal Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015 che, abrogando il precedente D.M. 24 ottobre 2007, ha introdotto il Durc on line dal 1° luglio 2015. Peraltro il ministero del Lavoro con circolare n. 19 dell’8 giugno 2015 ha chiarito che sono valide le autocertificazioni già rilasciate in vigenza del D.M. 24 ottobre 2007″ precisando che per ragioni di “continuità” rispetto alla previgente disciplina, “le cause ostative alla regolarità sono riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del DM 24 ottobre 2007”.
In relazione a tale adempimento le imprese possono trovarsi in una delle seguenti situazioni:
– è stata inviata la autocertificazione alla DTL e non sono intervenute modifiche: l’impresa non deve inviare nulla alla DTL;
– non è stata inviata la autocertificazione alla DTL: l’impresa deve inviare alla DTL l’autocertificazione prevista dal Decreto 24 ottobre 2007 e ora dal Decreto 30 gennaio 2015 prima della richiesta dello sgravio dell’11,50% in parola.
– è stata inviata la autocertificazione alla DTL ma nel frattempo sono intervenute modifiche: l’impresa deve inviare alla DTL l’autocertificazione prevista dal Decreto 24 ottobre 2007 e ora dal Decreto 30 gennaio 2015 prima della richiesta dello sgravio dell’11,50% in parola.
Con la circolare n. 52/2016 l’Istituto ha ulteriormente chiarito che al fine di poter godere del beneficio in commento l’impresa deve aver rispettato quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del Decreto Legge n. 338/1989, convertito con modificazioni dalla Legge n. 389/1989, secondo il quale: “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
Modalità operative
Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2015 devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”.
Le imprese possono inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva relativa al 2015 fino al 15 maggio 2016.
Entro il giorno successivo all’inoltro, i sistemi informativi centrali effettueranno alcuni controlli formali e attribuiranno un esito positivo o negativo alla comunicazione, dandone evidenza all’interno del cassetto previdenziale dell’impresa.
Le posizioni contributive ammesse allo sgravio saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “7N”; a prescindere dalla data di inoltro dell’istanza, il codice di autorizzazione “7N” avrà validità per il solo anno 2015 (e precisamente da agosto ad aprile 2016).
Per quanto concerne le istanze già inviate, la cui elaborazione ha determinato l’attribuzione del CA 7N fino a dicembre 2015, i sistemi informativi centrali provvederanno automaticamente a prolungarne la validità fino ad aprile 2016.
Le istruzioni prevedono che per le operazioni di conguaglio i datori di lavoro autorizzati dovranno determinare l’ammontare complessivo della riduzione contributiva per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2015, esponendo le somme con il codice causale “L207″, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.
Trattandosi di riduzione contributiva riferita al 2015, il codice L206 non potrà essere utilizzato.
Nei casi di matricole sospese o cessate, l’azienda che deve recuperare lo sgravio per i mesi antecedente la sospensione o la cancellazione, effettuerà la richiesta avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato alla circolare in commento cui si rinvia; la sede Inps competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice di autorizzazione “7N” relativamente all’ultimo mese in cui la matricola era attiva.
I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai fini della fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; ovviamente non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero. Sarà invece valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice “NFOR”, che contraddistingue appunto gli operai non più in carico presso l’azienda.
Il beneficio può essere fruito entro il 16 maggio 2016, avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di aprile 2016.
Si riportano, di seguito, le aliquote di riferimento per il calcolo della riduzione contributiva 11,50% in vigore per l’anno 2015.

Aliquota periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2015
Imprese edili industriali con più di 15 dipendenti
35,28%* – 23,81% (Fondo pensioni) = 11,47% base su cui opera la riduzione contributiva

Imprese edili industriali fino a 15 dipendenti
34,68%* – 23,81% (Fondo pensioni) = 10,87% base su cui opera la riduzione contributiva

Imprese edili artigiane
32,63%* – 23,81% (Fondo pensioni) = 8,82% base su cui opera la riduzione contributiva

* tale valore è ottenuto deducendo lo 0,30% per le tutte le imprese. Con riferimento ai lavoratori per i quali l’impresa versi, tutto o in parte, il TFR in favore dei fondi pensione o al fondo di tesoreria dell’Inps tale valore dovrà essere ulteriormente ridotto nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari o al Fondo di Tesoreria, con riferimento ad ogni singolo lavoratore per il quale l’impresa versi, tutto o in parte, il TFR in favore dei fondi pensione o del fondo di tesoreria dell’Inps della quota parte di esenzione spettante del contributo dello 0,20% al fondo di garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto nonché della quota parte di esenzione spettante del contributo dovuto alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (per l’anno 2015 fissato nella misura dello 0,28%).


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