INAIL – REGISTRO INFORTUNI – APPLICATIVO “CRUSCOTTO INFORTUNI”- CIRCOLARE N. 31/2016
Si informa che l’Inail con circolare n. 31 del 2 settembre 2016, nel ricordare che dal 23 dicembre 2015 non sussiste più l’obbligo per i datori di lavoro di tenuta del Registro infortuni, ha reso noto che è stato effettuato un aggiornamento dell’applicativo denominato “Cruscotto infortuni” da cui è possibile consultare gli eventi infortunistici occorsi e denunciati, ai sensi dell’art. 53 del DPR n. 1124/65, a decorrere da tale data.
Il nuovo applicativo online, consultabile dagli organi di vigilanza anche ai fini della programmazione dell’attività ispettiva, è accessibile, dal sito istituzionale dell’Inail, ai datori di lavoro e loro intermediari limitatamente ai dati infortunistici relativi alla propria azienda o alle unità produttive ad essa riconducibili.
Le modalità di consultazione, contenute in un apposito manuale utente, sono disponibili alla pagina https://www.inail.it/cs/internet/accedi-ai-servizi-online/moduli-online.html, a cui si fa esplicito rinvio.
Inail
Roma, 2 settembre 2016
Circolare n. 31
Premessa
In una logica di semplificazione degli adempimenti complessivi a carico del datore di lavoro, il decreto legislativo n. 151/2015 all’articolo 21, comma 4, ha abolito l’obbligo della tenuta del Registro infortuni nonché l’applicazione delle relative disposizioni sanzionatorie, a decorrere dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto stesso.
Con la semplificazione prevista dalla norma, è stata pertanto anticipata la soppressione dell’obbligo di tenuta del Registro infortuni – già stabilita dall’articolo 53, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni – originariamente connessa all’emanazione del nuovo decreto interministeriale di cui all’articolo 8, comma 4, del richiamato d.lgs. n. 81/2008, istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).
Abolizione della tenuta del registro degli infortuni
L’articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 151/2015 prevede che: ‘A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni’.
In proposito, il citato D.Lgs.n. 151/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015, è divenuto effettivo a decorrere dal 23 dicembre 2015, data dalla quale il datore di lavoro non ha più l’obbligo della tenuta del menzionato registro, istituito con decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547/1955, articolo 403. Si evidenzia, tuttavia, che dalla predetta data nulla è mutato rispetto all’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’Inail gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera, come previsto dall’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, modificato dal d.lgs. n. 151/2015 articolo 21, comma 1, lett. b).
Rilascio del “cruscotto infortuni” per i datori di lavoro e loro intermediari.
Modalità di fruizione
In considerazione dell’abolizione del citato registro, I’Inail, al fine di offrire agli organi preposti all’attività di vigilanza uno strumento alternativo in grado di fornire dati e informazioni utili a orientare l’azione ispettiva, ha realizzato un nuovo applicativo denominato “Cruscotto infortuni”, le cui funzionalità sono state illustrate con circolare Inail del 23 dicembre 2015, n. 92, mediante il quale è possibile, da parte degli Organi ispettivi dell’Inail, delle Aziende sanitarie locali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, consultare gli infortuni occorsi a partire dal 23 dicembre 2015 ai dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’Inail stesso, secondo quanto previsto dal richiamato articolo 53 del D.P.R. n. 1124/1965 e successive modificazioni.
In continuità con l’azione di semplificazione avviata dal più volte citato d.lgs. n.151/2015, I’Inail ha ora effettuato un aggiornamento del predetto “Cruscotto infortuni”, rendendo accessibili le informazioni ivi contenute ai datori di lavoro (e soggetti delegati) e ai loro intermediari di cui all’art. 1 della legge n. 12/1979, in relazione agli eventi infortunistici dagli stessi denunciati a decorrere dal 23 dicembre 2015 ai sensi della normativa più volte richiamata.
Il Cruscotto infortuni è accessibile ai datori di lavoro (e soggetti delegati) e loro intermediari, nell’area dei servizi online del sito istituzionale dell’Inail www.inail.it –
macro area del menu “Denuncia d’infortunio e malattia” del portale – tramite l’inserimento delle credenziali già in possesso dei predetti soggetti per l’accesso al servizio della denuncia di infortunio in modalità telematica.
Il servizio in questione prevede per l’utente la possibilità di visionare i soli dati infortunistici relativi alla propria azienda o alle ditte di cui gli intermediari hanno la delega.
Per i predetti utenti, è prevista la consultazione in relazione alla:
• Unità produttiva di un’azienda in caso di datori di lavoro in gestione ordinaria e Pubbliche Amministrazioni titolari di specifico rapporto assicurativo;
• Struttura dell’amministrazione statale in caso di datori di lavoro in gestione per conto dello Stato;
• Località per il settore Agricoltura.
Le modalità di consultazione sono meglio esplicitate nel manuale utente del predetto servizio online, opportunamente aggiornato e disponibile sul sito istituzionale www.inail.it, alla consueta pagina del portale Inail: https://www.inail.it/cs/internetjaccedi-ai-servizi-online/moduli-online.html
Assistenza agli utenti
Tutte le informazioni di carattere generale saranno fornite agli utenti esterni dal Contact Center Multicanale attraverso il numero verde gratuito da rete fissa 803.164 o attraverso il numero a pagamento 06/164.164 da rete mobile.
Si ricorda, altresì, che per richiedere informazioni sull’utilizzo dei servizi online e approfondimenti normativi e procedurali è a disposizione dell’utenza esterna il servizio “Inail risponde” (disponibile nell’area Contatti del portale www.inail.it).
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