IN GAZZETTA LA LEGGE C.D. “GREEN ECONOMY”: LE NOVITÀ PER GLI APPALTI PUBBLICI
Con la legge n. 221 del 28/12/2015 (in G.U . n .13 del 18/1/2016), il Parlamento ha finalmente licenziato le nuove misure in materia ambientale per promuovere la Green Economy.
Particolare interesse per il settore dei lavori pubblici assumono le disposizioni introdotte capo IV della legge e relative al ricorso agli appalti verdi.
Al riguardo, è doveroso ricordare che Il termine appalti verdi o Green Public Procurement indica l’insieme degli strumenti giuridici volti a promuovere la graduale integrazione degli interessi ambientali nella disciplina legislativa degli appalti pubblici.
L’Italia ha adottato un Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione” con decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 aprile del 2008 (revisionato con Dm del 10 aprile 2013), il c.d. PAN GPP.
In particolare, il PAN GPP, fornisce un quadro generale sul Green Public Procurement, definisce degli obiettivi nazionali, identifica le categorie di beni, servizi e lavori di intervento prioritarie per gli impatti ambientali e i volumi di spesa, su cui definire i ‘Criteri Ambientali Minimi’ (c.d. CAM).
I CAM specifici per il settore dell’edilizia, previsti dal PAN GPP, risultano ancora in fase di elaborazione presso il Ministero dell’Ambiente.
Ciò premesso, il testo della legge introduce alcuni correttivi al codice dei contratti pubblici (D.lgs 163/2006).
Viene innanzitutto prevista una modifica al comma 7 dell’art. 75 del Codice dei contratti pubblici in tema di cauzione provvisoria (Art. 16, comma 1).
In particolare, è introdotta una riduzione del 30% dell’importo della cauzione provvisoria (e del suo eventuale rinnovo), per gli operatori economici registrati al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
Tale riduzione è cumulabile con quella del 50% già prevista nel caso di possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000.
Inoltre, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e’ altresì ridotto del 15 % per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
Numerose modifiche interessano l’art. 83 del codice dei contratti pubblici in materia di offerta economicamente più vantaggiosa, in particolare, per quanto riguarda i lavori pubblici:
– si prevede, alla lett. e), che le caratteristiche ambientali ed il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell’opera siano valutate anche con riferimento alle specifiche tecniche premianti previste dai C.A.M. (Art. 19, comma 4);
– al comma 1 lett f), è previsto che, nell’elaborazione del criterio di valutazione dell’offerta relativo al costo di utilizzazione e manutenzione, si possano anche tenere in considerazione i consumi di energia delle risorse naturali alle emissioni inquinanti nonché i costi complessivi inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all’intero ciclo di vita dell’opera (Art. 16, comma 2, lett. a, n. 2));
– s’introduce di una nuova lettera f bis), in merito alla possibilità di compensare le emissioni di gas ad effetto serra associate all’attività d’azienda secondo i metodi stabiliti dalla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione (Art. 16, comma 2, lett. b);
– viene prevista, al comma 2, la necessaria specificazione, nel bando di gara, del metodo che l’amministrazione utilizzerà per la valutazione dei costi del ciclo di vita, laddove richiesti in offerta (Art. 16, comma 2, lett. b)); in ogni caso, tale metodo deve soddisfare le seguenti condizioni:
· basarsi su criteri oggettivamente verificabili e non discriminatori;
· essere accessibile a tutti i concorrenti;
· fondarsi su dati che possono essere forniti dagli operatori economici con un ragionevole sforzo.
Si sottolinea che la nuova direttiva appalti (Dir 2014/24/UE), attualmente in vigore ed in corso di recepimento, prevede la possibilità per le amministrazioni di ricorrere ai costi di ciclo di vita del prodotto nella valutazione dell’offerta.
Infine, la legge amplia, altresì, i poteri di monitoraggio e gli obblighi informativi, al fine di consentire una più effettiva considerazione dei criteri ambientali minimi all’interno delle procedure d’appalto.
In particolare, vengono attribuiti all’Osservatorio dei contratti pubblici compiti di monitoraggio sull’applicazione dei criteri ambientali minimi nonché sul raggiungimento degli obiettivi prefissati dal PAN GPP (art. 19, comma 1).
Infine, viene introdotto l’obbligo che i bandi-tipo contengano indicazioni per l’integrazione nel bando dei criteri ambientali minimi, modificando in modo l’articolo 64, comma 4-bis del Codice dei contratti (art. 19, comma 2).
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