I CHIARIMENTI DEL BANDO SONO- AMMISSIBILI PER RENDERE UNA CLAUSOLA DI BANDO – NON PER INTRODURRE NUOVE CONDIZIONI
(Consiglio di Stato, sez. III, 13 gennaio 2016, n. 74)
La sentenza trae origine dalla seguente vicenda.
La Azienda U.S.L. indiceva una gara per l’affidamento della progettazione e realizzazione dei lavori di ristrutturazione e messa a norma del P.O. di Santo Spirito
Avverso tale aggiudicazione proponeva ricorso il primo non aggiudicatario. Il ricorrente contestava la legittimità dell’aggiudicazione, evidenziando il mancato possesso in capo all’aggiudicatario del requisito di carattere speciale SOA OS5. Del resto, la stazione appaltante nel corso della procedura di gara “apportava una vera e propria modifica del bando” (punto della sent.), allorché sostituiva (recte: integrava) con un chiarimento al bando il requisito speciale SOA OS5 con quello SOA OS4 sull’erroneo presupposto dell’equivalenza dei due requisiti fondata su un rapporto di genere a specie tra le due categorie.
Il Consiglio di Stato ha riconosciuto che “correttamente il T.A.R. ha valutato la legittimità dell’esito della gara alla luce della primigenia lex specialis del concorso, ripristinata nel suo contenuto iniziale e non suscettibile di mutamento.
Ogni diversa pronunzia, e cioè di annullamento in toto della gara come prospettato dalla ricorrente, sarebbe incorsa nel vizio di extra petizione perché estranea al thema decidendum quale introdotto dall’[appellante].
Né la domanda proposta dall’[appellante] si configura contraddittoria, ove si consideri che il Consorzio ha agito a tutela delle prerogative di un soggetto in possesso della qualificazione peculiare ai lavori di cui alla categoria SO5 e per il rispetto di una disciplina di gara che aveva ab initio preso in considerazione la natura specialistica dei lavori rientranti in detta categoria con ogni effetto sul requisito di qualificazione dei concorrenti ai fini dell’affidamento”
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