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21.09.2016 - tecnica

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL DECRETO SULL’EFFICIENZA ENERGETICA

È entrato in vigore il 26 luglio 2016 il decreto legislativo n. 141 del 18 luglio 2016 che reca disposizioni integrative al D. Lgs 102/2014, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.
Il testo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25-7-2016, contiene disposizioni integrative al decreto legislativo 102 del 4 luglio 2014 che definiva un insieme di misure per migliorare l’efficienza energetica, in tutti i settori, utili al raggiungimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico al 2020, ovvero una riduzione di 20 milioni di TEP dei consumi di energia primaria.
Tra le modifiche al decreto 102/2014, vengono di seguito riportate quelle relative alle misure in materia di riqualificazione energetica degli immobili e più in generale di efficienza energetica in edilizia.
Art. 6 del D. Lgs 102/2014 – Acquisti delle Pubbliche amministrazioni centrali
In occasione delle procedure per la stipula di contratti di acquisto o di nuova locazione di immobili ovvero di acquisto di prodotti e servizi, le Pubbliche Amministrazioni centrali si attengono al rispetto di requisiti minimi di efficienza energetica.
Con le modifiche approvate viene specificato che il rispetto dei requisiti per gli immobili è verificato attraverso l’attestato di prestazione energetica di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
Per gli immobili, tali requisiti minimi corrispondono ai requisiti minimi di prestazione energetica, stabiliti per gli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazione importante dal D. Lgs n. 192/2005 e s.m.i..
In relazione agli acquisti e ai nuovi contratti di locazione di immobili, l’obbligo si applica a tutti i contratti, indipendentemente dal loro importo.
È ammessa deroga al rispetto dei requisiti minimi, qualora l’acquisto sia finalizzato a:
– intraprendere una ristrutturazione importante o una demolizione;
– salvaguardare l’immobile in quanto ufficialmente protetto (per il suo valore storico-architettonico, ecc.).
Art. 9 del D. Lgs 102/2014 – Misurazione e fatturazione dei consumi energetici
In merito alla contabilizzazione dei consumi di ciascuna unità immobiliare (comma 5) e la ripartizione delle spese in base ai consumi effettivi, le modifiche risultano molteplici.
E’ obbligatoria, entro il 31 dicembre 2016, l’installazione, a cura degli esercenti l’attività di misura, di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell’edificio o del condominio, qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda ad un edificio o a un condominio siano effettuati tramite allacciamento ad una rete di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, o tramite una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata.
E’ obbligatoria, nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, l’installazione entro il 31 dicembre 2016, a cura del proprietario, di sotto-contatori per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali.
Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato.
Nei casi in cui l’uso di sotto-contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la misura del riscaldamento si ricorre, a cura del proprietario all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti, salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459.
Inoltre quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o tele-raffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali, in base alla norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti.
Ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l’edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, è possibile suddividere l’importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate.
È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi sopracitati che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.
La metodologia di suddivisione delle spese sopra citata diventa facoltativa per i condomini o gli edifici polifunzionali nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del decreto, avessero già provveduto all’installazione dei dispositivi di contabilizzazione del calore ed alla suddivisione delle spese.
Infine è previsto che l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, stabilisce entro il 31 dicembre 2016, i costi di riferimento indicativi per i fornitori del servizio di ripartizione dei costi relativi alle informazioni sulla fatturazione per il consumo individuale di riscaldamento e di raffrescamento nei condomini e negli edifici polifunzionali.
Art. 8 del D. Lgs 102/2014 – Diagnosi energetiche delle grandi imprese
Le grandi imprese, nonché le imprese a forte consumo di energia, devono eseguire una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici, o da ISPRA relativamente allo schema volontario EMAS, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, in conformità all’allegato 2 al decreto102/2014.
Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all’allegato 2 del decreto 102/2014.
La novità introdotta dal decreto dispone che le diagnosi energetiche non includono clausole che impediscono il trasferimento dei risultati della diagnosi stessa a un fornitore di servizi energetici qualificato o accreditato, a condizione che il cliente non si opponga.
Si ricorda che per grandi imprese si intende quelle che occupano più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio supera i 43 milioni di euro.

 


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