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29.01.2016 - lavoro

DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI – TMCG AL 31 DICEMBRE 2015

Il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle aziende industriali non determina la crescita del minimo tabellare, ma prevede un trattamento minimo complessivo di garanzia annuo – TMCG – ossia un livello di retribuzione complessiva annua lorda – il TMCG – al di sotto del quale nessun dirigente può di fatto venirsi a trovare.
Si fa presente che i valori del TMCG previsti per l’anno 2015, che dovranno essere assunti come parametro al 31 dicembre 2015, sono pari a 66.000,00 e 80.000,00 euro lordi.
Per effetto di tale meccanismo il TMCG, negli importi sopra citati, deve essere confrontato, entro il 31 dicembre 2015, con il trattamento economico annuo lordo percepito dal dirigente. Qualora dal confronto effettuato a fine anno fra il trattamento economico percepito dal dirigente ed il valore del TMCG dovesse risultare una differenza in negativo per il dirigente, l’azienda deve intervenire per assicurare il livello di garanzia.
A tal proprosito si rammenta che a seguito del rinnovo dello scorso 30 dicembre 2014 del Contratto Collettivo nazionale di lavoro 25 novembre 2009 per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi il livello del trattamento minimo complessivo di garanzia annuo (TMCG) da assumere a riferimento dal 2015, per i dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2015, è di 66.000 euro. Lo stesso livello di TMCG è riconosciuto a tutti i dirigenti che, al 1° gennaio 2015, abbiano maturato una anzianità di servizio nella qualifica e nell’azienda pari o inferiore a dodici mesi.
Il secondo livello del TMCG viene definitivamente superato.
A ragione del superamento del secondo livello (già fissato in 80.000 euro), le parti hanno concordato, a favore dei dirigenti con una anzianità di servizio nella qualifica e nell’azienda, al 1° gennaio 2015, superiore all’anno, una peculiare disciplina del livello del TMCG applicabile dal 2015.
La logica sottesa a questa particolare disciplina, è così riassumibile:
– al sesto anno i dirigenti avrebbero maturato il secondo livello di TMCG;
– il secondo livello è stato, invece, superato dall’accordo di rinnovo;
– i dirigenti tra il primo e il sesto anno di anzianità vedono, pertanto, disattesa l’aspettativa di maturare il secondo livello;
– si è, allora, concordato di “cristallizzare” l’aspettativa maturanda, riconoscendo un livello del TMCG che verrà determinato, sulla base dei mesi di servizio maturati al 1° gennaio del 2015, secondo il seguente calcolo:
– la differenza tra il primo e il secondo livello di TMCG era pari a 17.000 euro
(80.000 – 63.000 = 17.000);
– i 17.000 euro di differenza sarebbero stati maturati dopo 72 mesi di servizio (6 anni);
– al dirigente con anzianità superiore ai dodici mesi viene riconosciuto, ai fini della determinazione del suo livello di TMCG, un settantaduesimo di 17.000 euro per ciascun mese di anzianità maturata nella qualifica e nell’azienda, al 1° gennaio del 2015, settantaduesimo che è stato convenzionalmente arrotondato a 236 euro (per i dirigenti con anzianità fino a 12 mesi il riconoscimento del nuovo livello minimo del TMCG, pari a 66.000 euro, assorbe quanto otterrebbero se si applicasse anche a costoro il meccanismo dei “settantaduesimi” maturati);
– tale importo mensile si aggiunge alla base di calcolo di 63.000 euro, ossia al primo livello di TMCG che trovava applicazione fino al 31 dicembre del 2014;
– ne deriva che, ad esempio, un dirigente con 32 mesi di anzianità nella qualifica e nell’azienda, vedrà fissato il suo TMCG nella misura pari a 70.552 euro (236 X 32 = 70.552).
Si tratta di un intervento in due tempi:
– il primo, attraverso la corresponsione nello stesso mese di dicembre, di un importo una tantum erogato a titolo di adeguamento al TMCG che serve per ristabilire l’equilibrio rispetto al trattamento percepito nell’anno considerato;
– il secondo, attraverso la corresponsione – a partire dal mese di gennaio dell’anno successivo – di un aumento della retribuzione mensile pari all’importo che dovesse risultare necessario ad assicurare, su base annua, il conseguimento del TMCG.
Nel caso la differenza tra il TMCG ed il trattamento annuo lordo sia pari a zero ovvero negativa (il che significa che il trattamento annuo lordo percepito è superiore al TMCG) nessuna somma dovrà essere riconosciuta, a questo titolo, al dirigente. Per gli ulteriori aspetti si rinvia alle precedenti note in materia.

 


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