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04.03.2016 - lavoro

CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO – ART. 2, COMMA 31 DELLA LEGGE N. 92/2012 – ESENZIONE DI VERSAMENTO PER IL SETTORE EDILE PER L’ANNO 2016

Si informa che con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 dello scorso 26 febbraio 2016 della conversione in legge del c.d. Decreto “Milleproroghe”(Legge 25/2/2016 n. 21) é stato confermato, anche per l’anno 2016, che le imprese edili non sono tenute al versamento del contributo di licenziamento quando l’interruzione del rapporto di lavoro é stata determinata dal completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Più precisamente contrariamente a quanto segnalato sul Notiziario del Collegio n. 2/2016 a partire dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre il 2016 il contributo di cui trattasi non é dovuto nei seguenti casi:

a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

 

Si rammenta che nei casi diversi da quelli riportati nei precedenti punti a) e b) la Legge n. 92/2012 dispone che nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla Naspi, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, sia dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di Naspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto é proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione nel caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato da parte del datore di lavoro

A tal proposito si precisa che la restituzione avviene anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine.

Inoltre la norma in commento prevede che nel caso di rapporti di lavoro di durata inferiore ai 12 mesi o rispettivamente ai 24 o ai 36 mesi, il contributo di licenziamento deve essere riproporzionato in relazione al numero di mesi del rapporto di lavoro, a tal fine, si considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si protragga per almeno 15 giorni di calendario.

Infine si rammenta che il contributo è dovuto in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro genera in capo al lavoratore il teorico diritto alla Naspi, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa. Restano escluse, ad esempio, le seguenti cessazioni del rapporto di lavoro:

– dimissioni volontarie (ad eccezione di quelle intervenute durante il periodo di maternità);

– risoluzioni consensuali (ad eccezioni di quelle intervenute durante la conciliazione obbligatoria per licenziamento per giustificato motivo oggettivo);

– decesso del lavoratore.


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