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23.12.2016 - lavori pubblici

CHI DEVE RENDERE IN GARA LE DICHIARAZIONI DEI REQUISITI SOGGETTIVI

(Comunicato del Presidente Anac del 26 ottobre 2016)

L’autorità anticorruzione (Anac) ha emesso il comunicato del Presidente del 26/10/2016 per chiarire quali siano i soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni previste dall’articolo 80 del nuovo Codice degli appalti per partecipare alle gare.
L’articolo 80 del nuovo Codice degli appalti, il decreto legislativo n. 50/2016, prevede i vari motivi di esclusione dalla partecipazione agli appalti. Alcuni riguardano l’azienda, ma la maggior parte riguardano le persone fisiche che rappresentano o dirigono l’impresa.
Anac ha voluto perciò precisare dapprima quali sono i soggetti a carico dei quali deve essere attestata l’assenza di cause ostative alla partecipazione a gare pubbliche, per poi indicare le modalità con cui rendere le attestazioni.

A) Soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni circa l’assenza di cause ostative alla partecipazione alla gara previste dal comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
La sussistenza del requisito di cui all’art. 80, comma 1, del Codice deve essere verificata, a seconda delle diverse configurazioni societarie, oltre che ai direttori tecnici, in capo:
1) ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e perciò: Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza;
2) ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
3) ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.
4) al titolare nella ditta individuale.
5) Ai soci con potere di rappresentanza per le società di persone.
Inoltre, il requisito in esame deve essere verificato in capo ai «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo», intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).
In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall’operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

B) Chi deve rendere la dichiarazione antimafia
L’art. 80, comma 2, del Codice non individua i soggetti nei cui confronti opera la causa di esclusione derivante da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 159/2011 (art. 80, commi 2). I soggetti interessati sono perciò quelli indicati dall’art. 85 del Codice Antimafia e più precisamente, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
a) per la ditta individuale il titolare
b) per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
d) per i consorzi di cui all’articolo 2602 del codice civile, e per i gruppi europei di interesse economico a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
g) per le società di cui all’articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all’estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

C) Come rendere le dichiarazioni
Il possesso del requisito di cui al comma 1, dell’art. 80 (precedente punto A)) e al comma 2 (precedente punto B)) deve essere dichiarato dal solo legale rappresentante dell’impresa concorrente mediante utilizzo del modello di DGUE. Si ritiene sufficiente che il legale rappresentante renda la dichiarazione “a nome di tutti i soggetti interessati dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016”.
Appare pertanto opportuna l’adozione, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, l’impresa potrebbe provvedere alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma e sopra richiamati, imponendo agli stessi l’onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendo, comunque, una periodica verifica del permanere di quanto attestato.
La verifica su quanto attestato verrà effettuata dalla stazione appaltante a carico del primo e del secondo classificato, verifica da effettuarsi prima dell’aggiudicazione dell’appalto. L’Amministrazione potrebbe effettuarla anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, ivi compresa l’ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse.

 


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