CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA- INPS – NUOVI ADEMPIMENTI A CARICO DELLE IMPRESE- INTRODUZIONE DEL TICKET E APERTURA CANTIERI
Per le vie brevi, la sede provinciale di Brescia dell’Inps ha confermato la piena operatività di due importanti novità in tema di Cassa Integrazione Guadagni (CIG) che impongono alle imprese nuovi adempimenti. In particolare è stato confermato che:
– dal 6 settembre 2016 entra in vigore, anche per l’edilizia, il sistema di gestione delle domande di Cassa Integrazione Guadagni (CIG) attraverso il “ticket” (cfr. Not. n. 5/2016);
– è già operativo l’obbligo, a carico delle imprese edili, di comunicare all’Inps, attraverso un’apposita procedura, l’apertura dei cantieri edili che hanno le caratteristiche di “unità produttiva” così come definite dalla normativa in materia di CIG (cfr. Not. n. 10/2015).
Di seguito si fornisce una prima illustrazione degli adempimenti a cui sono tenute le imprese.
1) Domande di Cassa Integrazione Guadagni (CIG) abbinate al “ticket”
Le principali innovazioni che il nuovo sistema del ticket – illustrato dall’Inps con circolare n. 13/2011 – apporta alla procedura CIG sono due:
– da una parte si passa da un sistema di denuncia delle informazioni a posteriori (soltanto nel momento successivo all’avvenuta autorizzazione) ad una denuncia corrente, anche in relazione ad eventi che precedono l’autorizzazione;
– dall’altra si uniformano le informazioni relative alla denuncia dei periodi di riduzione o sospensione, a prescindere dal fatto che vi sia anticipazione da parte dell’azienda (e successivo conguaglio sui contributi dovuti) o pagamento diretto da parte dell’Inps.
Infatti, il nuovo sistema permette all’azienda di gestire le denunce contributive del lavoratore in maniera coerente con l’elaborazione dei cedolini paga e con le scritture sul libro unico del lavoro evitando di dover procedere, successivamente alla ricezione dell’autorizzazione, alla variazione delle informazioni retributive pregresse inviate con gli Uniemens relativi al periodo in cui è intervenuto il ricorso alla CIG.
Con messaggio n. 1759/2016 l’Inps ha confermato che il nuovo sistema di gestione delle domande di CIG per l’edilizia diviene obbligatorio dal 6 settembre 2016 (per il settore industria non edile è in vigore dallo scorso 23 maggio) e prevede che ad ogni domanda di CIG sia associato uno specifico codice, c.d. “ticket”. Più precisamente:
– nel caso in cui la domanda di CIG venga presentata prima del flusso Uniemens relativo al primo mese in cui si verifica la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, all’atto di presentazione on line della domanda di CIG – attraverso la procedura UNICIGO – dovrà essere richiesto il rilascio di uno specifico codice (il “ticket”), volto ad identificare in maniera univoca la domanda. Tale “ticket” andrà riportato, in occasione dell’esposizione dei dati all’interno del flusso Uniemens, nel campo <Ticket>, finché non pervenga l’autorizzazione relativa.
In questa ipotesi il ticket è da richiedersi per mezzo dell’applicazione UNICIGO, richiamabile all’interno delle funzioni di “CIG Ordinaria” dalla voce “Flusso web” sul link “Domanda semplificata (UNICIGO)”;
– qualora, invece, il flusso Uniemens venga presentato prima della presentazione della domanda di CIG, il “ticket” dovrà essere richiesto già durante la predisposizione del flusso Uniemens. Il medesimo ticket – che identifica, come si è detto, un periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per il quale si è proposta o si intende proporre una domanda di CIG – andrà poi riportato nella domanda di CIG, oltre che all’interno del flusso Uniemens.
Rimane invariato ogni altro aspetto relativo alla disciplina in tema di CIG (così ad esempio: i termini di invio della domanda, i requisiti e la documentazione da allegare alla domanda, la possibilità di conguagliare le integrazioni solo dopo che la domanda di CIG venga accolta e nei limiti dell’accoglimento).
2) Comunicazione di apertura delle unità produttive (cantieri) ai fini della CIG
Come noto, la verifica sia dei limiti temporali di utilizzo della CIGO sia della sussistenza dei requisiti stessi per la concessione della CIG, si determina in relazione alla singola unità produttiva autonoma per la quale è richiesta l’integrazione salariale.
In particolare l’Inps, da ultimo con circolare n. 139/2016, ha chiarito che ai fini della qualificazione dei cantieri come unità produttiva è necessario che il cantiere debba avere una durata minima di almeno un mese (ricavabile quale differenza tra la data di inizio cantiere e la data presunta di fine cantiere indicate nella domanda di CIGO). Pertanto non sono considerati unità produttiva i cantieri di breve durata (inferiore al mese).
Inoltre, sempre in caso di cantieri edilizi e affini (compresa l’impiantistica industriale), qualora le relative attività produttive siano state previste con un contratto di appalto verbale, non potendo, in sede di iscrizione dell’unità produttiva cantiere, allegare il contratto di appalto, l’azienda stessa dovrà autocertificare che per il plesso organizzativo cui si riferisce la domanda di integrazione salariale è stato stipulato un contratto di appalto verbale.
Al fine di consentire all’Inps la corretta verifica dei requisiti e dei limiti temporali di utilizzo della CIG, l’Istituto ha previsto l’obbligo, in capo alle imprese, di comunicare l’apertura delle unità produttive (cantieri). L’adempimento deve essere eseguito on line accedendo alla funzione “Comunicazione unità operativa/Accentramento contributivo” dei “Servizi per aziende e consulenti” (sezione “Aziende, consulenti e professionisti”).
Effettuata l’apertura del cantiere, il numero progressivo dell’unità produttiva rilasciato dall’Istituto dovrà essere obbligatoriamente indicato sia nella domanda di CIG che nell’elemento <UnitaOperativa> della sezione <DatiIndividuali> del flusso UniEmens.
Nell’ipotesi in cui vi sia un’unica unità produttiva, coincidente con la sede legale, il valore da riportare nell’apposito campo sarà uguale a “0” (zero).
Nel caso l’impresa non inserisca l’unità produttiva, la domanda di CIG verrà attribuita alla sede legale dell’impresa e su tale unità produttiva l’Inps provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti per la concessione della CIG.
Come ribadito dall’Inps con la circolare n. 139/2016, l’apertura delle unità produttive da parte dell’impresa costituisce una autocertificazione da parte dell’impresa stessa e vale quale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. n. 47 del D.P.R. n. 445/2000, pertanto in caso di dichiarazioni mendaci trovano applicazione le sanzioni, anche di natura penale, previste dalla legislazione vigente. A tal fine si suggerisce di verificare che vi sia piena coerenza tra le analoghe dichiarazioni che l’impresa rende anche nei confronti di altri enti ed in particolare:
– all’Inail, con la Denuncia di Nuovo Lavoro Temporaneo;
– alla Cassa Edile, con la denuncia mensile articolata per cantiere e attraverso Edilconnect;
– alle Amministrazioni Comunali, per gli interventi per i quali la normativa urbanistica/edilizia preveda apposite comunicazioni;
– all’ASL (ora AST) e alla Direzione Provinciale del Lavoro, con la Notifica Preliminare trasmessa on line dal committente e da conservare in cantiere.
Al fine di agevolare le imprese edili nel corretto adempimento dei nuovi obblighi, sul sito del Collegio, www.ancebrescia.it, in calce alla presente notizia, sono pubblicate due note esplicative predisposte dalla sede Inps di Brescia.
Nota su domande di Cassa Integrazione Ordinaria
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