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23.12.2016 - ambiente

BONIFICA – RESPONSABILITÀ IN CAPO AL PROPRIETARIO “INCOLPEVOLE” DI UN’AREA INQUINATA

(Sentenza del Consiglio di Stato 5 ottobre 2016, n. 4119)

Il Consiglio di Stato è tornato nuovamente sul tema della responsabilità che grava in capo al proprietario “incolpevole” di un’area inquinata (sentenza 5 ottobre 2016, n. 4119), ribadendo un orientamento oramai consolidato in base al quale “una volta riscontrato un fenomeno di potenziale contaminazione di un sito, gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d’emergenza o definitiva, di bonifica e di ripristino ambientale possono essere imposti dalla Pubblica Amministrazione solamente ai soggetti responsabili dell’inquinamento, quindi ai soggetti che abbiano in tutto o in parte generato la contaminazione tramite un proprio comportamento commissivo od omissivo, legato all’inquinamento da un preciso nesso di causalità” (Consiglio di Stato 3756/2016).
Ad avviso dei giudici, infatti, è necessario un rigoroso accertamento al fine di individuare il responsabile dell’inquinamento, nonché del nesso di causalità che lega il comportamento del responsabile alla contaminazione.
Non è quindi configurabile una sorta di responsabilità oggettiva facente capo al proprietario o al possessore dell’immobile, solo in quanto tale.
In questi termini, peraltro, si era anche espressa l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 21/2013, nell’ambito della quale è stato specificato che, ai sensi dell’art. 245, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente) il proprietario dell’area non colpevole dell’inquinamento è tenuto soltanto ad adottare le misure di prevenzione, mentre gli interventi di riparazione, di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino gravano esclusivamente sul responsabile della contaminazione, cioè sul soggetto al quale sia imputabile, almeno sotto il profilo oggettivo, l’inquinamento stesso.
Sulla questione si è espressa anche la Corte di Giustizia Europea, dapprima con la sentenza del 4 marzo 2015 (sez. terza, nella causa C-534/13) e successivamente con l’ordinanza del 6 ottobre 2015 (sez. ottava, nella causa C-592/13), con le quali è stata dichiarata conforme alla direttiva 2004/35/CE (responsabilità ambientale in tema di prevenzione e riparazione del danno ambientale) la normativa nazionale che, “nell’ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da quest’ultimo le misure di riparazione, non consente all’autorità competente di imporre l’esecuzione delle misure di prevenzione e riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione “.


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