APPROVATA LA SECONDA VARIANTE AL PGT DEL COMUNE DI BRESCIA
Si è concluso, lo scorso 9 febbraio con l’approvazione da parte del Consiglio comunale, l’iter amministrativo avviato dalla Giunta del comune del di Brescia di modifica del PGT mediante apposita variante.
Il provvedimento approvato spiegherà i propri effetti dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, presumibilmente entro tre mesi circa.
Delle 80 osservazioni, elaborate dal Collegio dei Costruttori in accordo con il Collegio Geometri, alcune sono state accolte, altre respinte.
L’associazione ha avuto, recentemente modo di interloquire con l’Assessore all’urbanistica del Comune con la quale si è convenuto ad un possibile prossimo confronto al fine di meglio definire e chiarire gli aspetti del provvedimento che presentano particolari criticità.
Entrando nel merito del lavoro associativo
si riportano brevemente alcuni dati sulla fase di adozione del PGT e sulle osservazioni formulate a questa Variante al PGT.
I privati cittadini e le associazioni di categoria hanno presentato 472 osservazioni. Tali osservazioni erano a loro volta composte da un totale di circa 850 quesiti.
Delle 472 osservazioni il Consiglio comunale ne ha accolto 65, respinte 228, accolte parzialmente 179.
Il Collegio ha presentato un’osservazione composta da 80 quesiti. Di questi 25 sono stati accolti, 28 sono stati parzialmente accolti, 27 non sono stati accolti.
Tra le osservazioni accolte e parzialmente accolte ve ne sono alcune che riguardano tematiche di carattere tecnico ed alcune di carattere generale. Quelle di maggior rilievo sono:
1) Viene eliminato l’obbligo di realizzare, negli ambiti di trasformazione, l’ulteriore superficie aggiuntiva cui consegue il pagamento della cd. “dotazione di qualità aggiuntiva”. Tale obbligo, su richiesta del Collegio, è stato considerato illegittimo;
Resta però il balzello iniquo legato alla dotazione di qualità aggiuntiva stessa.
2) Sono stati parzialmente riscritti gli articoli che normano gli interventi sul centro storico.
L’ottica è di una più semplice classificazione degli immobili non di valore storico sui quali sarà possibile eseguire interventi di ristrutturazione;
3) È stata chiarita l’efficacia temporale delle previsioni del piano di recupero “Via Milano”.
Sono stati infatti elencati i permessi e le denunce, rilasciate o per le quali l’istruttoria è stata completata con esito favorevole, che, per non essere esclusi dal Piano, dovranno iniziare i lavori entro 1 anno dal rilascio del permesso stesso;
4) L’esclusione dal calcolo della slp delle autorimesse fuori terra con altezza maggiore di 2,30. L’amministrazione ne proponeva l’abbassamento a 2,10 metri;
5) L’esclusione dal calcolo della slp degli stalli per biciclette e dei locali per raccolta dei rifiuti;
Tali locali sono infatti da realizzare obbligatoriamente in qualsiasi intervento di nuova costruzione;
6) La possibilità di ampliare i servizi esistenti del 30% anche in caso di saturazione del lotto;
7) L’introduzione della possibilità di ampliamento per le case a schiera nei villaggi Marcolini.
Tale possibilità era infatti stata limitata alle solo uni-bi familiari;
8) Negli ambiti produttivi in tessuti residenziali consolidati è stato escluso l’obbligo generalizzato di realizzare almeno il 50% della destinazione prevalente (obbligatorio ora per interventi sopra i 1000 mq di slp) ed almeno il 30% della destinazione “Beni immateriali” (obbligatorio ora per interventi sopra i 2500 mq di slp);
9) Sempre negli ambiti produttivi in tessuti residenziali consolidati è stata aumentata da 1000 mq a 5000 mq la soglia sotto la quale non è necessario un PdC convenzionato per frazionare complessi unitari;
10) Per tutte le parti moderne o rimaneggiate degli edifici isolati di origine storica è possibile attuare la ristrutturazione.
11) Per gli interventi di recupero del sottotetto l’altezza interna non è più calcolata sotto travetto ma sotto assito.
Tra le osservazioni non accolte ve ne sono alcune che riguardano tematiche particolare importanza, ovvero:
1) Nonostante l’espresso divieto contenuto nella legge regionale sul consumo di suolo, non è cambiata la scelta dell’amministrazione di eliminare numerosi ed estesi ambiti di trasformazione previsti dal documento di piano del PGT vigente;
2) Non è stato giustificato il differente trattamento degli ambiti soggetti a progetti speciali del piano delle regole. L’amministrazione ha agito a sua discrezione senza proporre alcuna giustificazione urbanistica;
3) Rimane il divieto di autorizzare interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione nelle fasce di rispetto dei corsi d’acqua;
4) Per definire quale sia il lotto edificabile e se ci sia della slp residua è rimasto l’obbligo di verificare l’area di pertinenza dell’immobile all’epoca della costruzione;
5) Non è stata accolta la richiesta di individuare le destinazioni d’uso prevalenti ai sensi della legge nazionale; l’amministrazione ha deciso di complicare la norma introducendo 10 tipologie diverse, non attenendosi alle 4 previste dalla normativa nazionale;
6) È stata mantenuta la suddivisione delle medie strutture di vendita in 3 sottolivelli dimensionali (primo livello da 250 a 600 mq, secondo livello da 600 a 1500 mq, terzo livello da 1500 a 2500 mq). L’amministrazione, in determinate zone, impone la realizzazione di medie strutture di livello 1, 2 o 3 senza darne una reale giustificazione urbanistica, ignorando il principio di libera concorrenza;
7) È mantenuto l’obbligo di piano attuativo per interventi di nuova costruzione di complessi residenziali superiori a 2500 mq potenziali;
8) Viene mantenuto l’obbligo generalizzato di piantumazione preventiva per tutte le trasformazioni soggette a Piano Attuativo;
9) Non sono state infine recepite le richieste di rendere alcune parti di NTA un mero indirizzo progettuale. Ci si riferisce in particolare a quei capitoli inerenti gli interventi sul centro storico, che, con una normazione troppo di dettaglio, rischiano di rendere l’iter di istruttoria della pratica troppo discrezionale e complicato.
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