APPALTI SOTTOSOGLIA: MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E INVITI TRAMITE INDAGINI DI MERCATO O ELENCHI DI OPERATORI
(Linea guida Anac n. 4 approvata con delibera del 26/10/2016)
Secondo quanto disposto dal nuovo Codice degli appalti, l’Autorità anticorruzione (Anac) ha emesso la linea guida n. 4 del 26/10/2016, dal titolo “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
Considerata l’importanza del provvedimento per le imprese, si focalizzano i principali elementi di novità apportati dalla citata linea guida.
A) L’affidamento e l’esecuzione di lavori di importo inferiore a 150.000 euro
I requisiti economici alternativi alla SOA
L’impresa deve essere in possesso, oltre ai requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 d.lg.50/2016, anche dei requisiti minimi che saranno indicati da ciascun bando di gara, o lettera di invito, in relazione a:
a) idoneità professionale, attestabile con l’iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato;
b) capacità economica e finanziaria, dimostrata con livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all’oggetto dell’affidamento, ovvero, in alternativa da altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali.
c) capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento, quali a titolo esemplificativo, l’attestazione di lavori effettuati nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell’anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.
L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sopra richiamati.
La stipula del contratto per affidamento diretto fino a 40.000 euro
L’affidamento e l’esecuzione di lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto.
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.
Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still, cioè dell’attesa di 35 giorni per la stipula del contratto.
B) La procedura negoziata per i lavori dai 40.000 a 1.000.000 euro
Come previsto dal Codice i lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 possono essere affidati tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
La stazione appaltante può eseguire i lavori anche in amministrazione diretta, fatta salva l’applicazione della citata procedura negoziata per l’acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.
I contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro possono essere affidati con procedura negoziata, mediante consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Per affidamenti di importo superiore a 500.000 euro e fino a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti motivano il mancato ricorso a procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti.
C) La scelta degli invitati mediante indagini di mercato o elenchi
La procedura di individuazione del contraente si articola in tre fasi:
a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell’affidatario;
c) stipulazione del contratto.
Le amministrazioni potranno dotarsi di un regolamento in cui disciplinare questi aspetti.
Le indagini di mercato, forse più utili per appalti di forniture o servizi, svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, sono differenziate per importo e complessità di affidamento.
La stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, anche con la pubblicazione di un avviso sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo di quindici giorni, ridotto in caso di urgenza cinque giorni.
La stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, oltre che mediante le citate indagini di mercato, anche selezionandoli da elenchi appositamente costituiti. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L’avviso è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente e indica la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell’amministrazione allegati all’avviso pubblico, eventualmente facendo ricorso al DGUE. L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.
L’iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L’operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa.
La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’istanza. Prevede inoltre le modalità di revisione dell’elenco, con cadenza prefissata – ad esempio semestrale – o al verificarsi di determinati eventi. La trasmissione della richiesta di conferma dell’iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l’operatore economico può darvi riscontro tramite PEC.
Possono essere esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.
D) Il confronto competitivo
Una volta conclusa l’indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre ovvero dell’atto equivalente. La stazione appaltante tiene comunque conto del valore economico dell’affidamento e del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la stazione appaltante può procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell’avviso di indagine esplorativa o nell’avviso di costituzione dell’elenco.
La stazione appaltante può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze – indicandolo nella determina a contrarre o nell’atto equivalente – purché superiore al minimo previsto dall’art. 36 del Codice.
La stazione appaltante invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera, oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico.
Le sedute di gara devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.
Il possesso dei requisiti, autocertificati dall’impresa nel corso della procedura, è verificato dalla stazione appaltante nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per la stazione appaltante di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti.
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