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26.02.2016 - lavori pubblici

AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO FINO A 40.000 EURO – ACQUISTO DI BENI CENTRALIZZATO

È stata pubblicata Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 la legge 28 dicembre 2015 n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2016)”.
Il Provvedimento, in vigore dal 1°gennaio u.s., contiene alcune disposizioni di particolare rilievo in materia di lavori pubblici, di seguito riassunte.

Rafforzamento dell’acquisizione centralizzata
Le legge di Stabilità contiene previsioni volte a conseguire maggiore economicità ed efficienza negli approvvigionamenti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione dei prezzi unitari d’acquisto e l’utilizzo delle forme di centralizzazione.
Il testo del provvedimento normativo in questione introduce, però, alcune disposizioni che impattano anche sull’affidamento dei lavori pubblici, riassumibili come segue.

Ricorso a Consip per la manutenzione dei beni gestiti dall’Agenzia del Demanio (art. 1, c. 504)
Viene previsto che, ferme restando le disposizioni che attribuiscono all’Agenzia del Demanio la gestione degli interventi manutentivi ordinari e straordinari, effettuati su immobili di proprietà dello Stato e in uso alle Amministrazioni – o degli interventi manutentivi posti a carico del conduttore su beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualunque titolo dalle amministrazioni – gli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione.
Con la Legge di Stabilità, quindi, si consente alle stazioni appaltanti, ivi compresa l’Agenzia del Demanio, la possibilità di ricorrere alla Consip, e, quindi, alle sue modalità operative prevalentemente telematiche (Mepa, sistemi dinamici di acquisizione, convenzioni ed accordi quadro) anche per le attività di manutenzione.
Ciò potrebbe comportare alcuni problemi nella gestione delle procedure di gara inerenti i lavori, in quanto le modalità tipicamente telematiche di gara, oltre ad essere inadatte a tutte quelle tipologie di lavoro non standardizzabile, possono contribuire, mediante il meccanismo dei rilanci, alla presentazione di offerte con ribassi elevati.
Affidamenti di lavori di importo inferiore a 40.000 euro (art. 1, c. 501)
Il disposto dell’art 1, comma 501 estende anche ai Comuni con meno di 10.000 abitanti la possibilità di procedere autonomamente, quindi senza ricorrere a centrali di committenza, per l’affidamento di lavori (oltreché di beni e servizi) di importo inferiore a 40.000 euro (possibilità prima limitata ai soli Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti).
In tal modo si sottraggono, quindi, all’obbligo di centralizzazione – cui soggiacciono tutti i Comuni non capoluogo di Provincia, ai sensi dell’art. 33, c. 3-bis, del Codice dei contratti- gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, che, ai sensi del Codice dei contratti, possono essere affidati direttamente dal RUP, senza il ricorso alla gara.


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