BASTA LA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLE WHITE LIST PER STIPULARE UN CONTRATTO O SUBCONTRATO PUBBLICO
Il Ministero dell’Interno, il 23 marzo 2016, ha diramato una circolare a tutto il sistema delle Prefetture, che affronta il problema dei ritardi nell’iscrizione negli elenchi delle imprese operanti nei settori a rischio di infiltrazione mafiosa (white list), a seguito della cessazione, con l’attivazione della Banca Dati Nazionale Unica Antimafia, a partire dal 7 gennaio u.s., del regime transitorio.
Il venire meno di tale regime, durante il quale la semplice richiesta di iscrizione nelle white list, da parte delle imprese, equivaleva, ai fini della sottoscrizione di contratti o subcontratti, all’iscrizione stessa, ha determinato incertezze e ripercussioni sull’operatività di moltissime imprese del settore.
Infatti, il permanere di tempi di istruttoria ancora molto lunghi, ben superiori ai 90 giorni previsti dalla normativa, ha determinato per moltissime imprese, in attesa dell’iscrizione effettiva, l’impossibilità di procedere alla stipula o all’esecuzione di contratti pubblici.
Al fine di risolvere tale situazione, l’Ance ha richiesto al Ministero dell’Interno un intervento urgente per evitare il blocco delle attività con gravi conseguenze patrimoniali per le imprese.
La circolare ha recepito la soluzione prospettata dall’Associazione, l’unica compatibile con il quadro normativo vigente, che consente alle imprese in attesa dell’iscrizione nelle white list di continuare a operare.
Le Prefetture, per ogni istanza di iscrizione alle liste prefettizie, sia anteriore che successiva al 7 gennaio u.s., avvieranno la relativa istruttoria esclusivamente attraverso la consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia. Le imprese, saranno, quindi, inserite negli elenchi prefettizi, con l’indicazione della data di presentazione della domanda.
In tali casi, la stazione appaltante dovrà consultare le white list, accertandosi che l’impresa operante nei settori sensibili abbia presentato richiesta di iscrizione, e, successivamente, potrà dare avvio all’iter contrattuale accedendo alla Banca dati Unica della Documentazione Antimafia. Da questo momento decorreranno i trenta giorni di silenzio assenso (art. 92, co. 3 del D.lgs. 159/2011), dopo i quali le imprese potranno sottoscrivere i contratti.
Si coglie l’occasione per comunicare che la prefettura di Brescia, al fine di iscrivere un’impresa nella white list in uno dei settori maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa, non verifica se l’impresa richiedente effettivamente svolga come attività prevalente quella richiesta.
Ciò detto è ipotizzabile che un’impresa possa richiedere l’iscrizione alla white list per una tipologia di lavoro o servizio che svolge occasionalmente.
Si riporta in allegato il testo della nota del Ministero degli interni:
-White list – Sottoscrizione contratti – Nota del Ministero dell’Interno del 23 marzo 2016
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