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22.09.2015 - sicurezza

TESTO UNICO SULLA SICUREZZA – D. LGS. N. 81/2008 – PARERI DELLA COMMISSIONE INTERPELLI

La Commissione Interpelli ha risposto ad alcuni quesiti di interesse per le imprese edili
Segnaliamo alle Imprese interessate che sono state pubblicate, sul sito web del Ministero del Lavoro, le risposte della Commissione per gli Interpelli ad alcuni quesiti in materia di sicurezza sul lavoro: si segnalano, nello specifico, i quesiti di maggiore interesse per il settore edile.

Interpello n. 1/2015
Il quesito posto alla Commissione concerne il Decreto Interministeriale 4 marzo 2013, che individua i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata ad attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
L’istante chiede in che modo la figura del Coordinatore per la sicurezza, cui spetta la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), rientri nell’ambito del Decreto, dal momento che il Decreto medesimo non cita tale figura in nessuna parte se non indirettamente con un rimando all’articolo 100 del D.Lgs. 81/08, relativo appunto al PSC.
La Commissione chiarisce che l’Allegato XV, punto 2.2.1, lettera b), del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il PSC deve contenere l’analisi degli elementi essenziali di cui all’Allegato XV.2, in relazione, tra gli altri, “all’eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione ai lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante”.
In virtù di tale disposizione – conclude la Commissione – il riferimento del Decreto 4 marzo 2013 all’articolo 100 del D.Lgs. 81/08 non appare inappropriato.

Interpello n. 2/2015
Secondo la Commissione per gli Interpelli, il Decreto 6 marzo 2013 impone ai docenti dei corsi di formazione per lavoratori, dirigenti e preposti o per datori di lavoro che intendano svolgere direttamente il ruolo di RSPP, di essere in grado di documentare – per ciascuna delle tre aree tematiche identificate dal provvedimento (area normativa/giuridico/organizzativa, area rischi tecnici/igienico sanitari, area relazioni/comunicazione) – il possesso di uno dei sei criteri di qualificazione espressamente previsti.
Ne consegue che per erogare docenze in tutte e tre le aree suddette, è necessario documentare il possesso di almeno uno dei sei criteri in parola in ogni singola area tematica.

Interpello n. 3/2015
In questo interpello la Commissione chiarisce che anche le imprese familiari di cui all’art. 21 del D.Lgs. 81/08, che operino in un cantiere temporaneo o mobile, devono redigere il piano operativo di sicurezza (POS) di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), dello stesso Decreto.
Tale piano deve riportare tutti i punti dell’Allegato XV, ad eccezione di quelli i cui obblighi non si applicano alla fattispecie delle imprese familiari di cui all’art. 230 bis del Codice Civile.
A titolo esemplificativo, nei POS delle imprese familiari non potrà essere indicata la figura del RSPP, i nominativi degli addetti al primo soccorso, ecc..

Interpello n. 5/2015
La Commissione risponde a un quesito riguardante l’articolo 65 del D.Lgs. 81/08 sui locali sotterranei o semisotterranei, e in particolare la possibilità che, alle condizioni specificate dallo stesso articolo, vi possa essere permanenza di lavoratori in detti locali per l’intera giornata lavorativa contrattuale.
La Commissione evidenzia che il potere attribuito all’organo di vigilanza di consentire l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrano particolari esigenze tecniche, ai sensi dell’articolo 65, comma 3, del D.Lgs. 81/08, si concretizza in uno specifico potere autorizzativo che si attua con un determinato provvedimento.
Tale provvedimento deve essere congruamente motivato in ordine a quanto previsto dallo stesso comma 3 dell’articolo 65, ovvero che le lavorazioni non diano luogo a emissioni di agenti nocivi, che sia rispettato il D.Lgs. 81/08 e che siano comunque assicurate idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima.
Ne consegue che nell’ambito dell’atto autorizzativo anche eventuali limitazioni sull’orario di lavoro devono trovare una concreta e determinata motivazione strettamente correlata alle esigenze imposte e specificate dalla norma medesima.

 


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