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13.01.2015 - tributi

SPLIT PAYMENT – NUOVE MODALITÀ DI FATTURAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PUBBLICI – PRIME ISTRUZIONI OPERATIVE

Il nuovo meccanismo di assolvimento dell’IVA – introdotto dalla legge di Stabilità per il 2015 in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione (c.d. “split payment” o “scissione contabile”) – è stato oggetto di un comunicato stampa del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) del 9 gennaio scorso.

Lo split payment è disciplinato dal nuovo art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972 in base al quale l’imposta relativa a tali operazioni è versata direttamente dagli enti della Pubblica Amministrazione (P.A.), secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell’Economia.

 

Soggetti interessati

Lo split payment si applica alle operazioni effettuate nei confronti:

■ dello Stato;

■ degli organi statali ancorché dotati di personalità giuridica;

■ degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti;

■ delle Camere di Commercio;

■ degli Istituti universitari;

■ delle ASL e degli enti ospedalieri;

■ degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;

■ degli enti pubblici di assistenza e beneficienza;

■ degli enti di previdenza;

 

Entrata in vigore delle nuove regole

Il comunicato del MEF chiarisce che lo split payment si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.A. le cui fatture sono state emesse a partire dal 1° gennaio 2015 per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente a tale data.

Le fatture emesse fino al 31 dicembre 2014 (sia ad esigibilità immediata che differita), ancorché non ancora saldate dall’ente pubblico committente dopo tale data, non sono assoggettate al nuovo regime.

 

Adempimenti contabili

Per quanto riguarda la gestione contabile delle operazioni soggette allo split payment, l’impresa emetterà fattura per le operazioni poste in essere a partire dal 1° gennaio 2015 indicando che tale imposta non verrà incassata ai sensi dell’art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972.

L’imposta indicata in fattura verrà regolarmente registrata in contabilità dal cedente o dal prestatore e andrà stornata contestualmente alla registrazione della fattura oppure con un’apposita scrittura dal totale del credito acceso verso l’ente pubblico.

In termini operativi, il nuovo meccanismo comporta che:

■ il cedente/prestatore emetta fattura nei modi ordinari,

■ la P.A. beneficiaria versi al cedente/prestatore il solo corrispettivo a lui spettante per l’operazione resa, versando invece l’imposta dovuta direttamente all’Erario.

 

In attesa di conoscere il contenuto del decreto attuativo del regime dello split payment, che dovrà essere pubblicato a breve, gli uffici del Collegio Costruttori restano a disposizione per qualsiasi chiarimento.

 


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