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24.03.2015 - tributi

“SPLIT PAYMENT” – CONDIZIONI PER L’ESECUZIONE DEI RIMBORSI DEI CREDITI IVA IN VIA PRIORITARIA

(D.M. 20 febbraio 2015)

Semplificazione del rimborso prioritario del credito IVA derivante dall’applicazione del meccanismo della “scissione dei pagamenti” (cd. “split payment”) per le cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti delle P.A..
Questa la novità contenuta nel Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 febbraio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.48 del 27 febbraio 2015, che modifica il D.M. 23 gennaio 2015, con il quale sono state individuate le modalità operative della “scissione dei pagamenti”.
Come noto, dal 1° gennaio 2015, è in vigore il nuovo sistema dello “split payment” (art.17-ter del D.P.R. 633/1972[1]), ossia il meccanismo che pone a carico delle Pubbliche Amministrazioni il versamento dell’IVA relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.
Con riferimento al rimborso del credito IVA, l’art.8 del D.M. 23 gennaio 2015 prevede, a favore dei soggetti che effettuano le operazioni assoggettate a “split payment”, l’esecuzione dello stesso in via prioritaria[2].
In particolare, tale priorità si applica:
– a partire dalle richieste di rimborso relative al primo trimestre dell’anno d’imposta 2015 (ossia, a decorrere dal credito IVA maturato nel trimestre gennaio-marzo 2015, da chiedere a rimborso con istanza telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2015);
– limitatamente all’ammontare complessivo dell’IVA applicata sulle operazioni soggette al meccanismo della “scissione dei pagamenti”.
In tal ambito, l’art.8, co.1, del D.M. 23 gennaio 2015 stabiliva, in origine, che il rimborso prioritario del credito IVA derivante dall’utilizzo dello “split payment” potesse essere concesso nel rispetto delle specifiche condizioni previste dall’art.2 del D.M. 22 marzo 2007[3], quali:
– esercizio dell’attività da parte dell’impresa richiedente da almeno 3 anni,
– credito IVA chiesto a rimborso di importo pari o superiore:
■ a 10.000 euro in caso di rimborso annuale, o a 3.000 euro per quello trimestrale,
■ al 10% dell’ammontare dell’IVA assolta sugli acquisti effettuati nell’anno o nel trimestre cui si riferisce il rimborso.
Intervenendo su tale aspetto, l’art.1 del D.M. 20 febbraio 2015 elimina il riferimento a queste condizioni ai fini dell’ottenimento dei rimborsi IVA in via prioritaria.
In sostanza, alla luce di tale novità, i soggetti che eseguono operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) nei confronti della P.A., sottoposte al sistema dello “split payment” possono richiedere i rimborsi IVA prioritari, senza le predette limitazioni, già a partire dalle richieste «relative al primo trimestre dell’anno d’imposta 2015»[4].
Resta fermo che il credito IVA derivante dalle operazioni assoggettate alla “scissione dei pagamenti” può essere utilizzato, oltre che a rimborso (prioritario), anche in compensazione con altre imposte o contributi (cd. compensazione “orizzontale” o “esterna”, mediante Modello F24), in base alle modalità operative riepilogate nel documento tecnico allegato.

Note:
[1] Introdotto dall’art.1, co.629, lett.b, della legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015).
[2] Ai sensi dell’art.38-bis, co.10, del D.P.R. 633/1972, in base al quale “Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione all’attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al presente articolo sono eseguiti in via prioritaria”.
[3]Si tratta delle condizioni relative al rimborso prioritario del credito IVA a favore dei subappaltatori edili che applicano il meccanismo del “reverse charge”.
[4] Cfr. l’art.2 del D.M. 20 febbraio 2015.

 


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