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28.05.2015 - tributi

“SPLIT PAYMENT” – CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

(CM 15/E/2015)

In caso di incertezza sull’applicabilità del meccanismo della “scissione dei pagamenti” (cd. “split payment”), le imprese fornitrici possono attenersi alle indicazioni fornite dagli Enti committenti circa la loro riconducibilità, o meno, ai soggetti pubblici coinvolti nel meccanismo.
Estensione, inoltre, della “clausola di salvaguardia” agli errori di fatturazione commessi sino al 12 aprile 2015, con la conseguente inapplicabilità delle sanzioni e conferma dell’operatività dello “split payment” agli appalti di lavori pubblici, qualificati, ai fini IVA, come prestazioni di servizi ai sensi dell’art.3 del D:P.R. 633/1972.
Queste alcune delle nuove precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n.15/E del 13 aprile 2015, in merito al sistema della “scissione dei pagamenti” (art.17-ter del D.P.R. 633/1972[1]), ossia del meccanismo, in vigore dal 1° gennaio 2015, che pone a carico delle Pubbliche Amministrazioni il versamento dell’IVA relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.
Tali chiarimenti, emanati anch’essi in attesa dell’autorizzazione comunitaria all’applicazione del meccanismo in deroga alla Direttiva 112/2006/CE, si aggiungono alle indicazioni fornite dalla stessa Agenzia delle Entrate con la C.M. 6/E del 19 febbraio 2015 e con la C.M. n.1/E del 9 febbraio 2015 ed alle modalità operative stabilite dal DM 23 gennaio 2015 (così come modificato dal DM 20 febbraio 2015).
A scopo ricognitivo, si trasmette quindi un dossier riepilogativo che fa il punto sui principali chiarimenti ad oggi forniti dall’Amministrazione finanziaria.
Sul tema, si ricorda inoltre che proseguono le azioni dell’ANCE presso le competenti sedi istituzionali, tenuto conto delle ripercussioni gravissime generate dal nuovo

Note:
[1] Introdotto dall’art.1, co.629, lett.b, della legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015).

 


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