SISTRI – CHIARIMENTI SUL TRASPORTO IN CONTO PROPRIO DEI RIFIUTI PERICOLOSI
La Circolare del Ministero dell’Ambiente n.1 del 31/10/2013, relativa all’applicazione dell’articolo 11, legge 31 agosto 2013, n.101, recava delle ambiguità per quanto riguarda il trasporto in conto proprio dei rifiuti pericolosi.
In particolare, indicava come soggetti obbligati al Sistri gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale precisando che tra di essi vi erano anche gli enti e le imprese che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stesse prodotti, iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 2-bis, ai sensi dell’art.212, comma 8, d.lgs. n. 152/2006, nonché i soggetti che effettuano il trasporto di rifiuti, iscritti all’Albo in categoria 5.
Dal 9 marzo invece, sul portale Sistri, sotto la voce “soggetti obbligati”, per “trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi” viene testualmente riportato che sono obbligate all’adesione al Sistri solo “le imprese che trasportano rifiuti pericolosi, iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 5”, quindi per quantità maggiori di 30 kg/litri al giorno.
Ciò significa che, tutte le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano 30 kg/litri al giorno, cioè iscritte nella categoria 2-bis dell’Albo, non sono obbligate al Sistri in qualità di trasportatori, ma dovranno iscriversi solo in qualità di produttori di rifiuti pericolosi purché con numero di dipendenti oltre a 10.
Pertanto, tutti i veicoli iscritti in categoria 2-bis dovranno provvedere alla disinstallazione delle “black box” tramite voucher emesso dalla sezione regionale dell’Albo, mantenendo comunque l’iscrizione ai sensi dell’art. 212, comma 8 del d.lgs. 152/2006.
Si ritiene opportuno ricordare che l’adesione al sistema per questi soggetti potrà comunque avvenire per scelta volontaria.
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