SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – D.LGS. 81/2008 – AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL FORMATORE – INTERPELLO N. 9/2015
Si informa che il Ministero del Lavoro, con interpello n. 9 del 2 novembre 2015, ha fornito chiarimenti sulla previsione del DM 6 marzo 2013 che stabilisce l’obbligo di aggiornamento per il formatore-docente per la salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, sulla valenza del termine “alternativamente” richiamato nella formulazione del disposto.
A tal proposito, la Commissione rammenta che, in base alla normativa, l’aggiornamento professionale deve realizzarsi, con cadenza triennale, “alternativamente”:
– frequentando almeno 24 ore (almeno 8 ore relative a corsi di aggiornamento) complessive di seminari, convegni o corsi, riguardanti l’area tematica di competenza e organizzati da soggetti autorizzati secondo l’art. 32, comma 4, del d. lgs. n. 81/08;
– effettuando un minimo di 24 ore di docenza nell’area tematica di competenza.
Il triennio decorre:
– dalla data di applicazione del decreto (18 marzo 2014) per chi è già qualificato a tale data;
– dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione per gli altri.
Con l’utilizzo del termine “alternativamente” il legislatore ha inteso riconoscere al formatore la possibilità di scegliere liberamente il tipo di aggiornamento da effettuare e non prevedere una alternanza nei consecutivi trienni delle due modalità, ovvero un triennio dedicato solo alla docenza e un triennio a seminari, convegni, etc.
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