RIFORMA DEL MARCATO DEL LAVORO – JOBS ACT – D.LGS. N. 149/2015 – RAZIONALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ ISPETTIVA
Si informa che è entrato in vigore lo scorso 23 settembre 2015 il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”. il Decreto in commento é stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 dello scorso 23 settembre.
Di seguito si forniscono alcune note illustrative dei principali contenuti del medesimo, con riserva di ulteriori approfondimenti, anche ad esito delle istruzioni che verranno diramate dagli Enti competenti.
Agenzia Unica – “Ispettorato Nazionale del Lavoro”
Al fine di razionalizzare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché al fine di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, il decreto legislativo in esame istituisce una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata “Ispettorato nazionale del lavoro”, che integra i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro, dell’Inps e dell’Inail.
L’Ispettorato:
a) svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del Lavoro, dall’INPS e dall’INAIL (ai funzionari ispettivi dell’INPS e dell’INAIL sono attribuiti i poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del Lavoro, ivi compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e alle medesime condizioni di legge);
b) ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia organizzativa e contabile, è sottoposto alla vigilanza del Ministro del Lavoro ed al controllo della Corte dei Conti;
c) ha una sede centrale in Roma, un massimo di 80 sedi territoriali ed una dotazione organica non superiore a 6.357 unità. Presso la sede di Roma viene istituito il “Comando carabinieri per la tutela del lavoro”. Presso le sedi territoriali dell’Ispettorato opera altresì un contingente di personale che dipende funzionalmente dal dirigente preposto alla sede territoriale e gerarchicamente dal comandante dell’articolazione del “Comando carabinieri per la tutela del lavoro”.
Organi dell’Ispettorato
Sono organi dell’Ispettorato (e restano in carica per tre anni rinnovabili per una sola volta):
il direttore (che ha la rappresentanza legale dell’Ispettorato), scelto tra esperti, ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o altro personale di cui all’art. 3 dello stesso decreto, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell’Ispettorato, e nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro, e, se dipendente delle amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti;
il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro del Lavoro e composto da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2001, o altro personale di cui all’art. 3 del medesimo decreto, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell’Ispettorato (un componente ciascuno è indicato dall’INPS e dall’INAIL, in rappresentanza di tali Istituti. Su designazione del Ministro del Lavoro, uno dei componenti del consiglio di amministrazione svolge le funzioni di presidente)
il collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro del Lavoro e composto da tre membri (di cui due in rappresentanza del Ministero del Lavoro ed uno in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze), scelti fra i dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale delle amministrazioni pubbliche di cui al citato art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2001, in possesso di specifica professionalità.
Funzioni l’Ispettorato nazionale del lavoro
a) esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del Lavoro, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria, legislazione sociale, ivi compresi la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del Lavoro) e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio delle malattie professionali, nonché delle caratteristiche dei cicli produttivi ai fini della applicazione della Tariffa dei premi INAIL;
b) emana circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria (previo parere conforme del Ministero del Lavoro) e direttive operative rivolte al personale ispettivo;
c) propone (sulla base di direttive del Ministro del Lavoro) gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ispettive ed effettua il monitoraggio sulla loro realizzazione;
d) cura la formazione e l’aggiornamento del personale ispettivo (ivi compreso quello dell’INPS e dell’INAIL);
e) esercita le attività di prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro e associazioni, volte al contrasto del lavoro sommerso e irregolare;
f) esercita e coordina le attività di vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada, i controlli previsti dalle norme di recepimento delle direttive di prodotto e cura la gestione delle vigilanze speciali effettuate sul territorio nazionale;
g) svolge attività di studio e analisi relative ai fenomeni del lavoro sommerso e irregolare, nonché alla mappatura dei rischi, al fine di orientare l’attività di vigilanza;
h) gestisce le risorse assegnate dal decreto legislativo in discorso, anche al fine di garantire l’uniformità della attività di vigilanza, delle competenze professionali e delle dotazioni strumentali in uso al personale ispettivo;
i) svolge ogni ulteriore attività, connessa alla effettuazione delle funzioni ispettive, ad esso demandata dal Ministro del Lavoro;
l) riferisce al Ministero del Lavoro, all’INPS e all’INAIL ogni informazione utile alla programmazione e allo svolgimento delle attività istituzionali di tali Enti;
m) ferme restando le rispettive competenze, si coordina con i servizi ispettivi delle ASL e delle Agenzie regionali per la protezione ambientale, allo scopo di assicurare l’uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia delle verifiche ispettive, evitando la sovrapposizione degli interventi.
Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (su proposta del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ed il Ministro della Difesa), da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in questione, sono, fra l’altro, individuati:- la dislocazione sul territorio dell’Ispettorato;
– gli assetti e gli organici del personale dell’Arma dei Carabinieri, di cui si è fatto cenno, nonché i contenuti della dipendenza funzionale delle unità territoriali dal dirigente preposto alla sede territoriale dell’Ispettorato.
Dalla data indicata dai predetti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:
– cessano di operare le Direzioni interregionali e territoriali del lavoro ed i compiti già alle stesse assegnati sono attribuiti alle sedi territoriali dell’Ispettorato;
– vengono apportate al Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124, le modifiche di seguito evidenziate:
– sono abrogati gli articoli 1, 2, 4 e 5, aventi ad oggetto, rispettivamente, le attività di “Vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”, la “Direzione generale”, istituita presso il Ministero del Lavoro, “con compiti di direzione e coordinamento delle attività ispettive”, il “Coordinamento regionale dell’attività di vigilanza” ed il “Coordinamento provinciale dell’attività di vigilanza”;
– viene riscritto l’art. 3, concernente la “Commissione centrale di coordinamento delle attività di vigilanza”;
– viene sostituito l’art. 16 (rubricato “Ricorso alla Direzione regionale del lavoro”). Il nuovo articolo (rubricato “Ricorsi al direttore della sede territoriale dell’Ispettorato”) stabilisce che al fine di garantire l’uniforme applicazione delle disposizioni in materia di lavoro, legislazione sociale, nonché in materia contributiva e assicurativa, nei confronti dei relativi atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all’art. 13, comma 7, del Decreto Legislativo n. 124/2004, è ammesso ricorso davanti al direttore della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, entro trenta giorni dalla notifica degli stessi. Il ricorso deve essere inoltrato alla sede territoriale competente dell’Ispettorato del lavoro ed è deciso, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente, tempestivamente trasmessa dall’organo accertatore. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione, il ricorso si intende respinto;
– viene sostituito l’art. 17 (rubricato “Ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro”). La nuova disposizione stabilisce che presso le competenti sedi territoriali dell’Ispettorato è costituito il Comitato per i rapporti di lavoro, composto dal direttore della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che la presiede, dal direttore dell’INPS e dal direttore dell’INAIL del capoluogo di regione dove ha sede l’Ispettorato competente. Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e gli atti di accertamento degli Enti previdenziali ed assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, vanno inoltrati, entro trenta giorni dalla notifica degli stessi, alla competente sede territoriale dell’Ispettorato e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato in questione nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell’Ispettorato. Decorso inutilmente il termine stabilito per la decisione, il ricorso si intende respinto;
– viene sostituito, all’art. 13, comma 5, il primo capoverso. La nuova norma prevede che l’adozione della diffida interrompe i termini per la presentazione dei ricorsi al direttore della sede territoriale dell’Ispettorato ed al Comitato per i rapporti di lavoro, fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 dello stesso art. 13 (termine per la regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili e, in caso di ottemperanza alla diffida, termine per il pagamento della sanzione nella misura minima, ovvero ridotta ad un quarto se la sanzione amministrativa è stabilita in misura fissa).
Il Decreto Legislativo n. 149/2015 stabilisce inoltre che:
• le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 (“Modifiche al sistema penale”), si applicano, in quanto compatibili, nei confronti dell’Ispettorato nazionale del lavoro, da intendersi quale Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell’art. 17 della stessa legge (cioè, il rapporto che deve essere obbligatoriamente redatto dal funzionario o dall’agente che ha accertato la violazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta);
• l’Ispettorato può stipulare uno o più protocolli d’intesa che prevedano strumenti e forme di coordinamento, con i servizi ispettivi delle ASL e delle Agenzie regionali per la protezione ambientale;
• l’INPS, l’INAIL e l’Agenzia delle Entrate devono mettere a disposizione dell’Ispettorato (anche attraverso l’accesso a specifici archivi informatici) dati e informazioni, sia in forma analitica che aggregata, utili alla programmazione ed allo svolgimento della attività di vigilanza e di difesa in giudizio, al fine di orientare l’azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenzino fattori di rischio sul piano del lavoro irregolare o della evasione o omissione contributiva ed al fine di una maggiore efficacia della gestione del contenzioso;
• al fine di uniformare l’attività di vigilanza ed evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, ogni altro organo di vigilanza che svolge accertamenti in materia di lavoro e di legislazione sociale è tenuto a raccordarsi con le sedi centrali e territoriali dell’Ispettorato;
• il Ministero del Lavoro, l’INPS e l’INAIL assicurano altresì ogni forma di collaborazione utile ad un efficiente svolgimento della attività di vigilanza.
Da ultimo, viene previsto che il Ministro del Lavoro nomina un comitato operativo, presieduto dal direttore dell’Ispettorato e formato da un esperto dei ruoli dello stesso Ministero, uno dell’INPS e uno dell’INAIL.
Tale comitato, per il periodo necessario a garantire la progressiva funzionalità dell’Ispettorato e comunque non superiore a tre anni, svolge le seguenti funzioni:
• coadiuva il direttore dell’Ispettorato nella definizione degli atti di indirizzo della attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, da sottoporre alla Commissione centrale di coordinamento;
• assicura ogni utile coordinamento tra l’Ispettorato, il Ministero del Lavoro, l’INPS e l’INAIL, sia ai fini di una corretta ed efficace gestione del personale ispettivo che della definizione degli obiettivi in relazione ai complessivi piani di attività delle medesime amministrazioni;
• adotta, in raccordo con il direttore, misure finalizzate ad una più efficace uniformità della attività di vigilanza, ivi comprese misure di carattere economico e gestionale;
• monitora le attività dell’Ispettorato, trascorsi dodici mesi dalla sua istituzione, al fine di valutarne la concreta funzionalità ed efficacia di azione.
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