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23.10.2015 - ambiente

RIFIUTI – FISSATI I NUOVI CRITERI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell’11 settembre 2015 il decreto del ministero dell’ambiente 24 giugno 2015, con il quale sono state apportate importanti modifiche al dm 27 settembre 2010 contenente la definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.
Il provvedimento, come chiarito anche dal Ministero dell’ambiente in un comunicato stampa, è stato predisposto per risolvere un caso di pre-contenzioso comunitario (EU Pilot 1912/11/ENVI) nel quale la Commissione europea aveva rilevato che il decreto 27 settembre 2010 non era pienamente conforme a quanto disposto dalla Decisione del Consiglio Europeo 2003/33/CE
Tra le principali novità contenute nel decreto e volte a superare le obiezioni europee si segnala l’eliminazione del codice 101208 (scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzioni sottoposti a trattamento termico) tra quelli che possono essere conferirti in discarica senza la preventiva caratterizzazione, nonchè l’introduzione dei criteri per garantire l’adeguata stabilità fisica e capacità di carico dei rifiuti pericolosi prima di consentire la loro ammissione in discariche per rifiuti non pericolosi.
Rimane, invece, confermata la possibilità di conferire in discarica senza l’obbligo di effettuare la preventiva caratterizzazione dei codici relativi all’edilizia 170101 (Cemento), 170102 (mattoni), 170103 (mattonelle e ceramiche), 170107 (miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche), 170202 (vetro) nonché 170504 (terra e rocce).
Il decreto, infine, detta alcune indicazioni riguardo i metodi di campionamento e analisi dei rifiuti, stabilendo che il campionamento, le determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base e la verifica di conformità debbano essere effettuati con oneri a carico del detentore dei rifiuti o del gestore della discarica, da persone ed istituzioni indipendenti e qualificate.
Viene anche ammessa la possibilità che il campionamento e le determinazioni analitiche siano effettuate dai produttori di rifiuti o dai gestori, qualora essi abbiano costituito un appropriato sistema di garanzia della qualità, compreso un controllo periodico indipendente.

 


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