PREVEDI – CNCE – COMPUTO DEI GIORNI UTILI ALLA MATURAZIONE DEL CONTRIBUTO – CIRCOLARE N. 33/2015
Si informa che con circolare n. 33/2015 del la Cnce ha fornito le risposte delle Parti Sociali in merito ai quesiti avanzati dal Prevedi sull’applicazione del contributo contrattuale.
In particolare, le parti hanno chiarito che per gli impiegati, ai fini del requisito dei 15 giorni di calendario per il riconoscimento del contributo Prevedi, non sono da considerarsi utili le giornate di assenza per malattia (compresi gli infortuni extraprofessionali), cassa integrazione e aspettativa non retribuita.
Rientrano, invece, nel computo suddetto, i periodi di astensione obbligatoria per maternità/paternità.
Con riferimento agli operai, è stato confermato che il contributo contrattuale dovrà essere calcolato prendendo a riferimento le ore ordinarie effettivamente lavorate, tra le quali rientrano anche le ore di assenza relative ai periodi di astensione obbligatoria per maternità/paternità.
E’ stato inoltre chiarito, in materia di lavoro temporaneo che, in attuazione di quanto previsto dall’accordo “industria” del 29/01/02 e dall’accordo “artigianato” del 24/04/02, alla categoria degli operai si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva di settore, ivi compresa la previdenza complementare e, pertanto, a tali lavoratori andrà applicato “il contributo contrattuale Prevedi”.
Diversamente, per gli impiegati in somministrazione, non ricompresi nell’accordo, si applicano le disposizioni legislative in materia di trattamento economico e normativo vigenti.
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