PRECISAZIONI IN MERITO AL MANUALE SULLA QUALIFICAZIONE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000 EURO
Il Comunicato del Presidente A.N.AC. del 26 novembre 2014 ha risposto ad un quesito posto in merito alle modalità di verifica delle attestazioni.
Domanda: “È stato chiesto a questa Autorità di chiarire le modalità di verifica delle attestazioni successive alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Manuale, con riferimento:
– ai trasferimenti aziendali formalizzati nell’ultimo decennio e quindi rientranti nel periodo oggetto di verifica dei requisiti. In particolare, è stato chiesto se tali trasferimenti debbano essere oggetto di valutazione in base alle nuove indicazioni o se siano da ritenersi requisiti ormai acquisiti e non più oggetto di verifica;
– al rinnovo delle attestazioni conseguite, in data anteriore all’entrata in vigore del Manuale, mediante trasferimenti di complessi aziendali. In particolare, è stato chiesto se il riconoscimento di nuove categorie e classifiche comporti anche una nuova valutazione, secondo le attuali indicazioni del Manuale, degli elementi della cessione già a suo tempo valutati;
– alla riemissione degli attestati rilasciati dalla SOA originaria in caso di fusione e/o cessione di azienda tra SOA, per gli attestati relativi a imprese che presentano categorie e classifiche conseguite mediante acquisizione di aziende o rami, in data anteriore all’entrata in vigore del Manuale. In particolare, è stato chiesto se la riemissione comporti una nuova valutazione, secondo le attuali indicazioni del Manuale, degli elementi della cessione già a suo tempo valutati.”
Risposta: “Il Manuale dell’Autorità definisce la decorrenza delle indicazioni in esso contenute, in particolar modo quelle relative alle modalità di verifica dei requisiti delle imprese ai fini dell’ottenimento o del mantenimento dell’attestato di qualificazione, specificando che l’applicazione delle nuove previsioni fa riferimento ai contratti di attestazione stipulati successivamente alla sua entrata in vigore, per la verifica dei documenti esibiti dagli operatori economici in sede di attestazione, a prescindere dalla data della loro emissione o rilascio (pag. 117 del Manuale, ‘decorrenza’). L’applicazione si estende anche ai rinnovi o alle variazioni comportanti l’inserimento di categorie o classifiche a seguito di utilizzo di trasferimenti aziendali (pag. 252 del Manuale, ‘decorrenza’).
Le indicazioni sono chiare, pertanto, nel precisare, con specifico riferimento alle cessioni di aziende o rami d’azienda, che le nuove modalità di accertamento si applicano ogni qual volta la fattispecie ‘cessione’ venga in considerazione, dopo l’entrata in vigore del Manuale, ai fini del riconoscimento del possesso di requisiti, a prescindere dalla data o dal periodo di riferimento dei documenti afferenti la cessione medesima.
Resta fermo, come è noto, che le verifiche (verifiche triennali) che non comportano una nuova valutazione di tutta la documentazione prodotta dall’operatore economico ai fini dell’attestazione (ivi incluse eventuali cessioni utilizzate per il rilascio dell’originaria attestazione), ma solo di elementi specifici (capienza contabile, dati di organico, ammortamenti […], art.77, commi 5 e 6 d.p.r. 207/2010 ), saranno soggette alle regole che il Manuale detta con riferimento esclusivo a tali specifici elementi.
Nel caso in cui, viceversa, si rendesse necessaria la valutazione di requisiti nuovi provenienti da cessioni di azienda o rami di azienda, non si tratterà di ‘verifica’ delle attestazioni già emesse, bensì di rinnovo o variazione, fattispecie ricadenti nell’ambito di applicazione delle nuove procedure per espressa previsione, all’interno del Manuale, come sopra richiamata.”
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941