PERMESSO DI COSTRUIRE: ALCUNI INTERVENTI CHE DETERMINANO L’INIZIO DEI LAVORI
(TAR Campania – Napoli sez. II sentenza 9 luglio 2015 n. 3654)
Il TAR Campania – Napoli sez. II con sentenza 9 luglio 2015 n. 3654 ha rigettato il ricorso contro il provvedimento del Comune che dichiarava la decadenza di un permesso di costruire per la realizzazione di un edificio, per mancato inizio dei lavori entro il termine di un anno dal rilascio, come previsto dall’art.15 del DPR 6 giugno 2001 n.380 (Testo Unico dell’edilizia).
Per principio consolidato, affermano i giudici, i lavori di edificazione possono ritenersi avviati nel termine prescritto “solo quando le opere eseguite siano di consistenza tale da comprovare l’effettiva volontà del titolare del titolo edilizio di realizzare quanto progettato”. Non rilevano ai fini della valutazione in concreto dell’effettiva volontà di avviare i lavori, le attività da ritenersi meramente simboliche o fittizie o comunque preparatorie a quelle necessarie a fini edificatori.
Nella fattispecie il TAR, tenuto conto dell’intervento assentito, ha ritenuto inidonei ai fini del positivo riscontro della volontà di avviare i lavori di edificazione, interventi quali “lo sbancamento per realizzare una rampa di accesso al terreno, l’installazione di un cancello, l’edificazione di un muro di cinta e di una baracca per il deposito di attrezzi e materiali edili, l’installazione di tubature ed elementi per allacci ad impianti idrici ed elettrici, l’espianto delle alberature”.
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