NUOVE ISTRUZIONI PER LA CERTIFICAZIONE DEL CALCESTRUZZO PRODOTTO CON PROCESSO INDUSTRIALIZZATO
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha emanato il decreto n. 213 dell’8 luglio 2015 recante istruzioni operative per il rilascio dell’autorizzazione agli Organismi di certificazione del Controllo del processo di fabbrica FPC del calcestruzzo prodotto con processo industrializzato, ai sensi del punto 11.2.8. delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 (di seguito NTC 2008).
Le NTC 2008, al suddetto punto 11.2.8, e la successiva Circolare esplicativa, prescrivono che gli stabilimenti che producono calcestruzzo con processo industrializzato debbano dotarsi di un sistema permanente del controllo interno della produzione (di seguito FPC – Factory Production Control) e che detto sistema di controllo debba essere certificato da Organismi terzi indipendenti che operino in coerenza con la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021, a loro volta autorizzati dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Le disposizioni contenute nelle istruzioni in esame stabiliscono i requisiti degli Organismi di certificazione del FPC del calcestruzzo prodotto con processo industrializzato, le modalità di rilascio della loro autorizzazione da parte del Servizio Tecnico Centrale, nonché le caratteristiche delle attività di certificazione in riferimento all’accertamento della conformità del calcestruzzo prodotto con processo industrializzato ai requisiti espressi nelle norme tecniche vigenti e nelle “Linee Guida per la produzione, il trasporto e il controllo del calcestruzzo preconfezionato” del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Come specificato al capitolo 6 delle Istruzioni, gli Organismi di certificazione già titolari di autorizzazione devono adeguarsi a quanto riportato nelle stesse istruzioni entro sei mesi dall’emanazione delle istruzioni stesse (quindi entro l’8 gennaio 2016), comunicando al Servizio Tecnico Centrale l’ottemperanza a quanto prescritto e trasmettendo le relative evidenze documentali che saranno oggetto di verifica. L’adeguamento deve essere comunque verificato in sede di rinnovo dell’autorizzazione.
Qualora i certificati già emessi non riportino i contenuti previsti al punto 3.3.1. ed all’Allegato B delle istruzioni (contenente il nuovo modello di certificato), l’adeguamento dei certificati a tale nuovo modello dovrà avvenire mediante nuova emissione del certificato, senza ulteriori spese per il fabbricante, entro e non oltre un anno dalla data di emanazione delle istruzioni.
Allegato:
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