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12.10.2015 - tecnica

NUOVA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA

Il Consiglio regionale della Lombardia, nella seduta del 29 settembre 2015, ha approvato la Legge regionale “Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche”, attualmente in corso di pubblicazione sul BURL.

L’importanza e l’urgenza di conoscere i contenuti della citata legge era legata alla nuova classificazione sismica per numerosi Comuni lombardi, la cui entrata in vigore era prevista per il prossimo 14 ottobre 2015.

Nel frattempo si è avuta ora notizia circa una delibera (non ancora pubblicata) con cui la Giunta regionale lombarda ha predisposto il differimento – di sei mesi – del termine di entrata in vigore della nuova classificazione sismica del territorio, che ora è dunque spostata al 10 aprile 2016.

Obbiettivo della norma è quello di superare, in un’ottica di semplificazione, la vecchia normativa per la vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche contenuta nella L.R. n. 46/1985 e adeguare la disciplina regionale con quanto disposto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), con riferimento, in particolare, alla necessità di acquisire un’autorizzazione preventiva all’inizio dei lavori relativi agli interventi edilizi che vengono realizzati in zone a media ed elevata sismicità.

L’esigenza si è posta a seguito del pronunciamento della Corte Costituzionale (sentenza n. 182 del 2006) riguardante la legge della Regione Toscana n. 1/2005, con il quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della predetta legge regionale nella parte in cui non dispone che, per gli interventi in zona sismica, non si possano iniziare lavori senza preventiva autorizzazione.


Competenze dei comuni (art. 2)

La nuova legge regionale stabilisce che le competenze in materia di autorizzazione e vigilanza che riguardano le costruzioni in zona sismica sono trasferite ai Comuni (singoli o tra loro associati) che le esercitano nel rispetto delle linee di indirizzo e coordinamento che saranno deliberate dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento.


Ambito di applicazione (art. 5)

Le nuove norme si applicano ai lavori per opere pubbliche o private localizzate nelle zone dichiarate sismiche (di fatto tutto il territorio lombardo), comprese le varianti in corso d’opera influenti sulla struttura che introducono modifiche che rendono l’opera, in tutto o in parte, strutturalmente diversa rispetto all’originale o che comunque siano in grado di incidere sul comportamento sismico della struttura.


Deposito del progetto (art. 6)

La legge prevede, prima dell’inizio dei lavori, l’obbligo di deposito del progetto presso lo sportello unico del Comune competente per territorio, accompagnato da un’asseverazione del progettista relativa al rispetto delle norme tecniche delle costruzioni e alla congruità tra progetto esecutivo, riguardante le strutture, e quello architettonico, nonché il rispetto di eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. Il contenuto minimo della documentazione da presentare al Comune sarà definito con apposito provvedimento della Giunta Regionale.
Nelle zone a bassa sismicità (zona 4 e zona 3), se la documentazione presentata è firmata anche dal costruttore e presenta i contenuti minimi e i requisiti stabiliti dall’art. 65 del DPR 380/2001, il progetto depositato è valido agli effetti di denuncia dei lavori prevista dal medesimo articolo 65.


Attestazione di deposito e responsabilità (art. 7)

A seguito del deposito del progetto, lo sportello unico deve rilasciare un’attestazione di avvenuto deposito.
In corso d’opera, il Direttore dei lavori ha l’obbligo di annotare sul giornale di cantiere tutte le verifiche eseguite ai fini antisismici, nel corso dei lavori, riguardanti la staticità delle strutture.
Il direttore dei lavori, il collaudatore strutturale in corso d’opera e il costruttore, ciascuno per quanto di competenza, hanno l’obbligo di verificare la corrispondenza del progetto alla normativa vigente e di curare che l’esecuzione sia conforme alle previsioni progettuali.


Autorizzazione per l’inizio dei lavori (art. 8)

Nelle zone ad alta sismicità (zona 2 e zona 1), non è consentito iniziare i lavori senza preventiva autorizzazione sismica rilasciata dal competente ufficio comunale.
Il provvedimento di autorizzazione o diniego è rilasciato entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, termine che può essere differito qualora il Comune richieda alla Regione un parere tecnico che deve essere rilasciato entro 30 giorni dalla richiesta. Il parere tecnico della Regione deve sempre essere richiesto qualora l’autorizzazione riguardi la costruzione di un’opera pubblica realizzata dal Comune.
La Giunta regionale con apposito provvedimento disciplinerà le modalità per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico regionale.


Collaudi (art.9)

Tutti i lavori sono assoggettati a collaudo statico, indipendentemente dal sistema costruttivo adottato e dai materiali utilizzati per la costruzione. Il collaudo è effettuato da un professionista abilitato non intervenuto nella progettazione, direzione o esecuzione dell’opera, né collegato in modo diretto o indiretto al costruttore.


Controlli (art. 10)

I controlli sulle opere sono effettuati, anche a campione, dal Comune e dalla Regione, ognuno per gli interventi di competenza. Le modalità di svolgimento dei controlli saranno disciplinati con provvedimento della Giunta regionale.
In caso di violazione delle norme, si applicano le sanzioni previste dal D.P.R 380/2001.


Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione (art. 12)

L’art 12 del provvedimento (in conformità a quanto stabilito dall’art. 104 del DPR 380/2001) disciplina il procedimento di verifica dei progetti delle opere in corso di costruzione nel momento in cui per un Comune cambia la classificazione sismica a seguito di delibera regionale.
L’articolo in questione è particolarmente importante in quanto la Regione con DGR 21 luglio 2014 n. 2129 ha stabilito la nuova classificazione sismica per numerosi Comuni lombardi, la cui entrata in vigore è prevista per il prossimo 10 aprile 2016.
La nuova legge, in particolare, prevede che coloro i quali abbiano iniziato e non ultimato un intervento prima dell’entrata in vigore del provvedimento di classificazione, debbano farne denuncia allo sportello unico del Comune entro 15 giorni dall’entrata in vigore del nuovo provvedimento di classificazione.
Il Comune esercita le competenze previste dall’art. 104 del DPR 380/2001 ed, in particolare, deve verificare la conformità del progetto alle norme tecniche delle costruzioni (DM Infrastrutture 14 gennaio 2008) e l’idoneità della parte già realizzata a resistere alle possibili azioni sismiche previste in base alla nuova zonizzazione. Se l’esito della verifica è positivo, l’opera può essere completata entro due anni dall’entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione. Nel caso in cui la costruzione possa essere resa conforme alla normativa tecnica vigente, mediante modifiche al progetto, l’autorizzazione può essere rilasciata condizionatamente all’impegno del costruttore di apportare le modifiche necessarie. Qualora invece l’esito della verifica fosse negativo, e non fosse possibile intervenire con modifiche idonee a rendere conforme il progetto o la parte già realizzata alla normativa tecnica vigente, il Comune deve annullare il titolo abilitativo alla costruzione ed ordinare la demolizione di quanto già costruito.
La nuova Legge Regionale prevede che la verifica dell’idoneità statica delle costruzioni in corso di esecuzione possa essere effettuata sulla base di una dichiarazione del progettista che attesti la capacità della struttura di resistere agli effetti delle accelerazioni sismiche desunte dal reticolo dei parametri sismici dell’allegato B del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008. Di tale dichiarazione si deve dare atto nel certificato di collaudo statico.
Ai sensi della nuova legge regionale tutti i provvedimenti attuativi della norma in parola devono essere approvati dalla Giunta Regionale entro 90 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento.
Il provvedimento è pubblicato in calce alla presente nota; non essendo ancora pubblicata sul BURL quello che appare sulla prima pagina del provvedimento non è il numero della legge, ma solo un numero progressivo assegnato dal Consiglio regionale.
Oltre all’esame della nuova regionale e al relativo testo si allega anche l’elenco dei comuni bresciani con il relativo grado di sismicità.


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