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24.07.2015 - lavori pubblici

NELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA CON RIBASSO SULL’ELENCO PREZZI SI POSSONO COMUNQUE VARIARE LE QUANTITA’

 

(Consiglio di Stato sez. V 22/5/2015 n. 2573)

1. Il criterio di valutazione e selezione delle offerte del massimo ribasso “sull’elenco prezzi” ex art. 82, comma 2, lett. a), del codice dei contratti pubblici, consente una modifica delle quantità previste dalla stazione appaltante, purché chiaramente espresse (cfr. l’art. 119, comma 5, del regolamento di attuazione di cui al d.p.r. n. 207/2010); una simile facoltà deve a fortiori ritenersi ammessa nelle procedure di affidamento da aggiudicare con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 d.lgs. n. 163 del 2006.
2. La modifica delle quantità previste nel progetto a gara deve essere invece ammessa, laddove funzionali all’offerta di migliorie rispetto al progetto posto a base di gara.
Vi sarebbe altrimenti l’appiattimento del confronto competitivo sulle caratteristiche tecniche dell’offerta, purché queste migliorie non si traducano in una diversa ideazione dell’opera rispetto a quella progettata e messa a gara dalla stazione appaltante (come del resto ancora di recente chiarito da questa Sezione, nelle sentenze 27 marzo 2015, n. 1601 e 16 aprile 2014, n. 1923).

 


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