Tel. 030.399133 - Email: info@ancebrescia.it
22.09.2015 - lavori pubblici

NELL’APPALTO A CORPO IL PREZZO E’ INVARIABILE E NON HA RELAZIONE CON IL COMPUTO METRICO

(Cassazione civile sez. I,17/03/2015, N. 5262)

In tema di appalto di opere pubbliche a corpo o “a forfait”, il prezzo convenuto è fisso ed invariabile, ex art. 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F, sicché, ove risulti rispettato dalle parti di quel rapporto l’obbligo di comportarsi secondo buona fede giusta l’art. 1175 cod. civ. e, dunque, siano stati correttamente rappresentati dall’appaltante tutti gli elementi che possono influire sulla previsione di spesa dell’appaltatore, grava su quest’ultimo il rischio relativo alla ulteriore quantità di lavoro che si renda necessaria rispetto a quella prevedibile, dovendosi ritenere che la maggiore onerosità dell’opera rientri nell’alea normale del contratto, con conseguente deroga all’art. 1664 cod. civ.. Ciò, peraltro, non comporta un’alterazione della struttura o della funzione dell’appalto, che non si trasforma in un contratto aleatorio, benché l’allargamento del rischio accollato all’appaltatore releghi a situazioni affatto marginali la rilevanza della imprevedibilità delle condizioni di maggior difficoltà nell’esecuzione delle opere, potendo venire qui in considerazione solo situazioni che finiscano per incidere sulla natura stessa della prestazione.
Deve pertanto ritenersi che nel contratto a corpo o a fofait “l’allargamento del rischio” accollato all’appaltatore releghi a situazioni del tutto marginali la rilevanza della imprevedibilità delle condizioni di maggior difficoltà nell’esecuzione delle opere, potendo venire qui in considerazione solo situazioni che finiscano per incidere sulla natura stessa della prestazione.
Nel caso in esame la prestazione in discussione era uno scavo su una via pubblica. E il ricorrente non ha dedotto alcuna ragione plausibile per poter affermare che la presenza nel sottosuolo di una soletta di cemento doppia anzichè semplice abbia comportato un tale aggravio della prestazione da snaturarla rispetto all’originaria previsione contrattuale.
Quando si tratti di appalto a corpo o a forfait, il prezzo finale è vincolante per l’appaltatore indipendentemente dal computo metrico, che risulta meramente indicativo delle modalità di formazione del prezzo globale (Cass., sez. 1, 7 giugno 2012, n. 9246).

 


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941