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30.01.2015 - tributi

IMPOSTA DI REGISTRO – APPLICAZIONE IN MISURA FISSA NELLE OPERAZIONI DI FUSIONE DI ENTI NON COMMERCIALI

Anche ai trasferimenti di beni, realizzati nell’ambito di operazioni di fusione di enti appartenenti alla medesima struttura organizzativa di categoria, si applicano il registro e le ipotecarie e catastali in misura fissa.
Così afferma l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un’istanza di consulenza giuridica, proposta nei mesi scorsi da Confindustria (Agenzia delle Entrate-Risposta del 12 dicembre 2014), con la quale si chiedeva di precisare l’applicabilità dell’art.1, co.737 della Legge 147/2013 (Stabilità 2014)[1] anche ai “processi di riorganizzazione degli enti associativi [..], realizzati anche attraverso l’istituto giuridico della fusione.”.
In particolare, la norma citata riconosce uno specifico regime agevolativo ai fini dell’imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali, applicabile ai trasferimenti gratuiti di beni mobili ed immobili, facenti parte del patrimonio di enti non commerciali, appartenenti alla stessa struttura organizzativa (politica, sindacale, di categoria, etc.), effettuati nell’ambito di operazioni di riorganizzazione dei medesimi enti.
A tali trasferimenti si applicano l’imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa (200 euro ciascuna), a condizione, precisa l’Amministrazione finanziaria, che dette cessioni avvengano:
■ a titolo gratuito,
■ tra enti non commerciali appartenenti, per legge, regolamento o statuto, alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale o di categoria (etc.),
■ nell’ambito di operazioni di riorganizzazione tra i medesimi enti.
Tale regime trova, quindi, applicazione anche con riferimento ad operazioni di riorganizzazione tra enti non commerciali appartenenti allo stesso sistema associativo, realizzati attraverso l’istituto giuridico della fusione.
In tal ambito, si precisa che l’ANCE sta approfondendo la questione per la verifica dell’applicabilità del regime agevolativo anche ai processi di riorganizzazione del sistema paritetico.

Note:
[1]Legge 27 dicembre2013 n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).
Art.1
(omissis)
737. Agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell’ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano, se dovute, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. La disposizione del primo periodo si applica agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a decorrere dal 1° gennaio 2014, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla medesima data.
(omissis)

 


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