MINISTERO DEL LAVORO – SORVEGLIANZA SANITARIA, FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI LAVORATORI – SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE – NOTA N. 19570/2015
Si informa che con nota n. 19570 del 16 novembre 2015, che si riproduce in calce alla presente, il Ministero del Lavoro, con specifico riferimento al settore edile, ha fornito un approfondimento in ordine ai criteri di revoca del provvedimento sospensivo dell’attività imprenditoriale, già oggetto della precedente circolare n. 33/2009 e lettera circolare del 22 agosto 2007.
In particolare, in relazione agli adempimenti in materia di sorveglianza sanitaria, formazione e informazione, il dicastero ha confermato che rappresentano condizione per la revoca del provvedimento di sospensione, oltre al pagamento di una somma aggiuntiva, ad oggi pari a 3.200 euro, la regolarizzazione delle violazioni accertate.
Pertanto, nel settore edile, il personale ispettivo è tenuto ad adottare il provvedimento di prescrizione obbligatoria relativo all’omessa sorveglianza sanitaria ed alla mancata formazione ed informazione e verificare, conseguentemente, l’ottemperanza alla prescrizione impartita.
Per quanto riguarda le modalità e la tempistica, fermo restando l’adozione della prescrizione obbligatoria, ai fini della revoca del provvedimento in caso di omessa sorveglianza sanitaria sarà necessaria l’effettuazione della relativa visita medica.
Nel caso di mancata formazione e informazione, invece, il provvedimento di sospensione sarà oggetto di revoca a condizione che l’attività formativa del personale da regolarizzare sia stata comunque programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni dall’inizio della prestazione lavorativa.
Ministero del Lavoro
Roma, 16 novembre 2015
Nota n. 19570
Oggetto: circolare n. 26/2015 -sospensione attività imprenditoriale.
In relazione all’oggetto. facendo seguito ad alcune richieste di chiarimento intervenute in occasione dei recenti incontri con i coordinatori della vigilanza. si rappresenta quanto segue.
La circolare n. 26/2015, in relazione al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, riprende testualmente quanto già espresso con circ. n. 33/2009 e, ancora prima con lett. circ. 22 agosto 2007.
Sul punto la predetta circolare chiariva che “oltre al pagamento delle citate somme è altresì necessaria ai fini della revoca. la regolarizzazione delle violazioni accertate ( … ). In tal senso. con specifico riferimento al settore dell’edilizia si coglie l’occasione per ricordare che. configurandosi nello quasi totalità dei casi la violazione di di obblighi puniti penalmente (almeno in riferimento all’omessa sorveglianza sanitaria ed alla mancata formazione ed informazione) il personale ispettivo dovrà adottare il provvedimento di prescrizione obbligatoria relativo a tali ipotesi contravvenzionali e verificare conseguentemente l’ottemperanza della prescrizione impartita’’.
Nell’evidenziare come tale indicazione è esplicitamente riferita al “settore dell’edilizia” in cui il personale esercita sostanzialmente le proprie competenze in materia di salute e sicurezza si precisa che gli adempimenti in materia di sorveglianza sanitaria, formazione e informazione rappresentano condizione per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ai fini della possibilità di avvalersi del personale interessato dai predetti adempimenti.
Ne consegue che. fermo restando l’adozione della prescrizione obbligatoria ai fini della revoca del provvedimento:
– quanto alla sorveglianza sanitaria sarà necessaria l’effettuazione della relativa visita medica:
– quanto agli obblighi di formazione c informazione. è invece opportuno tenere conto dell’accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 (rep. n. 221). punto 10. Qui è infatti è specificato che ‘’il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile. contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione. Ne consegue che appare in linea con quanto sopra revocare un provvedimento di sospensione qualora l’attività formativa del personale da regolarizzare sia stata comunque programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni dall’ inizio della prestazione lavorativa.
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