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30.01.2015 - lavoro

MINISTERO DEL LAVORO -IMPRESE IN CIGS – RIMBORSO DELLE QUOTE MATURATE DI TFR – INTERPELLO N. 33/2014

Si informa che il Ministero del Lavoro, con interpello n. 33 del 17 dicembre 2014 che si riproduce in calce alla presente nota, ha fornito alcune precisazioni circa il rimborso delle quote di Trattamento di Fine Rapporto (TFR) per le imprese in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) sottoposte a procedure concorsuali.
Premesso che in caso di Cassa Integrazione Straordinaria il TFR matura in proporzione alla retribuzione calcolata secondo il normale orario di lavoro, il Dicastero ha indicato che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro al termine del periodo di integrazione salariale, il datore di lavoro potrà richiedere all’Inps il rimborso delle quote di TFR afferenti il periodo di Cigs.
L’Inps aveva già chiarito, negli anni passati, che tale rimborso afferisce solo i periodi integrati immediatamente precedenti al licenziamento essendo invece precluso qualora sia intervenuto un evento che interrompe la continuità cronologica della sospensione del lavoro.
Inoltre, il datore di lavoro decade dal diritto al rimborso qualora ponga il lavoratore in mobilità nel periodo compreso tra la fine del 12° mese successivo a quello di emanazione del decreto di concessione Cigs e la fine del 12° mese successivo a quello del completamento del programma di risanamento dell’unità produttiva interessata, rimanendo fermo il diritto al rimborso delle quote maturate durante il periodo di concessione qualora i lavoratori siano posti in mobilità fuori da detti limiti.
Premesso ciò, il Ministero del Lavoro ha precisato che, per i periodi di Cigs riconosciuti ai sensi dell’ex art. 3 della L. n. 223/1991 (procedurali concorsuali), il diritto al rimborso delle quote di Tfr matura secondo quanto stabilito dalla L. n. 464/1972, art. 2, comma 2, ovvero: “per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende possono richiedere il rimborso alla cassa integrazione guadagni dell’indennità di anzianità, corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo predetto”. Alla base di ciò sta, infatti, il principio secondo il quale la concessione dell’integrazione presuppone la continuità del rapporto di lavoro.
Inoltre, è chiarito che, in ordine ai periodi di eventuale interruzione del flusso di cassa integrazione salariale, anche con riferimento a imprese sottoposte a procedure concorsuali, la ripresa dell’attività lavorativa può considerarsi quale evento interruttivo della sospensione, non potendo ascrivere le quote di Tfr alla Cigs.
A fronte di ulteriori quesiti in merito, il Ministero ha precisato che le quote di Tfr maturano solo laddove prosegua il rapporto di lavoro e, pertanto, in caso di fallimento, se il curatore ritiene che non sia possibile, nemmeno in parte, proseguire l’attività di impresa, le relative quote di Tfr non matureranno.
Diversamente, laddove anche in caso di fallimento il rapporto di lavoro prosegua realmente e non fittiziamente, nel corso della Cigs le quote di Tfr continueranno a maturare.

Ministero del Lavoro

Roma, 17 dicembre 2014

Interpello n. 33

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – società sottoposte alle procedure concorsuali – rimborso delle quote di trattamento di fine rapporto maturate durante il periodo di Cassa Integrazione Straordinaria.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza d’interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla possibilità di richiedere il rimborso delle quote di trattamento di fine rapporto maturate durante il periodo di Cassa Integrazione Straordinaria per le società sottoposte alle procedure concorsuali e per quelle di cui all’art. 1, L. n. 291/2004, a prescindere dal rispetto dei termini di decadenza previsti dall’art 5, comma 6, L. n. 223/1991, nonché dai periodi di eventuale interruzione del flusso di Cassa Integrazione per ripresa dell’attività lavorativa.
L’interpellante pone, inoltre, la problematica afferente alla maturazione o meno del TFR ex art. 2120 c.c. dopo la sentenza di fallimento, laddove trovi applicazione l’art. 86 del R.D. n. 267/1942 e il lavoratore fruisca del trattamento straordinario di integrazione salariale.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O. e dell’INPS e il nulla osta dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.
Ai fini della soluzione dei quesiti sollevati, appare opportuno muovere dalla lettura dell’art. 2120 c.c. secondo il quale:
– in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato i prestatori hanno diritto al trattamento di fine rapporto, ossia a quella quota di retribuzione differita che matura progressivamente nel corso dello svolgimento del rapporto stesso (comma 1);
– in caso di sospensione della prestazione di lavoro per infortunio, malattia, gravidanza, puerperio, nonché in caso di sospensione totale o parziale per integrazione salariale, deve essere computato ai fini del TFR l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro (comma 3). 2
Dalle disposizioni in argomento si evince che, in caso di Cassa Integrazione sia ordinaria che straordinaria, le quote del trattamento di fine rapporto maturano in proporzione alla retribuzione calcolata secondo il normale orario di lavoro, comprensiva dunque anche di eventuali compensi o indennità corrisposte in via ordinaria.
In proposito l’art. 2, comma 2, L. n. 464/1972 stabilisce che “per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende possono richiedere il rimborso alla cassa integrazione guadagni dell’indennità di anzianità, corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo predetto”.
Conseguentemente, in caso di cessazione del rapporto al termine del periodo di integrazione salariale, il datore di lavoro può richiedere all’INPS il rimborso delle quote di TFR che riguardano il periodo di CIGS precedente alla cessazione stessa (cfr. INPS mess. n. 23953/2009).
Successive note interpretative dell’Istituto hanno chiarito che la possibilità di rimborso delle quote di TFR è invece preclusa qualora sia intervenuto un evento che interrompe la continuità cronologica della sospensione dal lavoro quale, ad esempio, la rioccupazione presso la medesima azienda (fatta eccezione per l’astensione obbligatoria per maternità, le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno) e che le quote rimborsabili sono soltanto quelle dei periodi integrati immediatamente precedenti il licenziamento (INPS mess. n. 14963/2010).
Si fa presente, inoltre, che ai sensi dell’art. 5, comma 6, della L. n. 223/1991, il datore di lavoro decade dal diritto al rimborso delle suddette quote nell’ipotesi in cui ponga il lavoratore in mobilità nel periodo compreso tra la fine del 12° mese successivo a quello di emanazione del decreto di concessione della CIGS, ex art. 2, comma 1 della medesima Legge e la fine del 12° mese successivo a quello del completamento del programma di risanamento dell’unità produttiva interessata ex art. 1, comma 2, della L. n. 223.
Ciò premesso, in risposta alla primo quesito sollevato, si richiama quanto chiarito dall’INPS con circ. n. 141/1992 secondo la quale, per i periodi di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale nei confronti di aziende sottoposte a procedure concorsuali, ex art. 3 della L. n. 223/1991, il diritto al rimborso delle quote di TFR matura ai sensi dell’art. 2, comma 2, della citata L. n. 464, in considerazione del fatto che la concessione stessa presuppone la continuità dei rapporti di lavoro.
Qualora le imprese di cui sopra collochino in mobilità i propri dipendenti fuori dai limiti temporali indicati all’art. 5, comma 6, resta comunque fermo il diritto al rimborso delle quote di TFR maturate durante il periodo di concessione ex art. 3 della medesima Legge, tenuto conto che gli effetti della decadenza sopra citati non possono estendersi oltre le ipotesi espressamente previste, ovvero quelle di cui agli artt. 1 e 2, della L. n. 223/1991 (INPS circ. n. 103/1995).
La disposizione di cui all’art. 5 citato riveste, infatti, natura “sanzionatoria” e deroga alla regola generale sancita dall’art. 2, comma 2, L. n. 464/1972, perseguendo la propria finalità solo laddove sia applicata ai casi di crisi con prosecuzione dell’attività aziendale e pertanto non potrà essere applicata al di là dei casi espressamente previsti; di conseguenza l’effetto decadenziale non potrà esplicarsi con riferimento ai casi di trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi dell’art. 3 della L. n. 223/1991.
Si ritiene tuttavia che la proroga per il secondo anno della crisi aziendale per cessazione di attività debba essere ricompresa nei casi indicati dall’art. 5, comma 6, in quanto la fonte normativa per l’approvazione dei programmi di crisi per cessazione di attività si rinviene nell’art. 1 della medesima L. n. 223/1991, mentre l’art. 1 della L. n. 291/2004 si limita a disciplinare la proroga per il secondo anno di una fattispecie prevista dalla L. n. 223/1991; la crisi per cessazione di attività costituisce, infatti, una fattispecie della causale di intervento per crisi aziendale.
In ordine ai periodi di eventuale interruzione del flusso di cassa integrazione salariale, appare opportuno invece ricordare che anche con riferimento alle imprese sottoposte a procedure concorsuali la ripresa dell’attività lavorativa può considerarsi quale evento interruttivo della sospensione, derivandone dunque l’impossibilità di ascrivere le quote di TFR a carico della CIGS (cfr. INPS mess. n. 14963/2010).
Per quanto concerne la terza questione, si evidenzia che alla dichiarazione di fallimento non necessariamente consegue la cessazione del rapporto di lavoro, ma questa ha luogo solo laddove il curatore ritenga che non sia possibile, nemmeno in parte, la continuazione dell’attività dell’impresa. In quest’ultima ipotesi non sembra dunque che possano maturare ulteriori quote di trattamento di fine rapporto.
Diversamente, nel caso di richiesta del trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell’art. 3 della L. n. 223/1991, sussiste la continuazione reale e non fittizia del rapporto di lavoro con l’impresa fallita fino al termine di concessione del trattamento stesso. Nel corso del periodo di fruizione della CIGS si ritiene pertanto che continuino a maturare le quote di TFR in applicazione dei principi sopra enucleati con riferimento alle società sottoposte a procedure concorsuali.

 


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