MINISTERO DEL LAVORO – D.LGS. 124/2004 – INDENNITÀ DI MATERNITÀ – AUTOMATICITÀ DELLE PRESTAZIONI – COADIUVANTI FAMILIARI DELL’IMPRENDITORE – INTERPELLO N. 10/2015
Si informa che il Ministero del Lavoro con interpello n. 10 del 17 aprile 2015, che si pubblica in calce alla presente, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al principio concernente l’automaticità delle prestazioni, confermando, in particolare, che, a seguito dell’orientamento giurisprudenziale, tale principio trova applicazione esclusivamente in favore dei lavoratori subordinati.
A tal riguardo, il Dicastero evidenzia che è lo stesso art. 2116 del c.c. che fa riferimento al “prestatore di lavoro” escludendo, pertanto, l’estensione di tale principio alla categoria dei lavoratori autonomi tout court, come ad esempio i liberi professionisti, i quali subiscono le conseguenze pregiudizievoli del proprio inadempimento, essendo soggetti passivi dell’obbligazione contributiva.
In virtù di quanto sopra, conclude il Ministero, il principio dell’automaticità delle prestazioni non trova applicazione neanche nei confronti dei coadiuvanti familiari che partecipano in modo prevalente e continuativo all’attività di impresa e senza aver instaurato con l’imprenditore un rapporto di lavoro subordinato.
Ministero del Lavoro
Roma, 17 aprile 2015
Interpello n. 10
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – coadiuvanti familiari dell’imprenditore – indennità di maternità- principio di automaticità delle prestazioni.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla possibilità di estendere il principio di automaticità delle prestazioni anche alla categoria delle lavoratrici familiari coadiuvanti dell’imprenditore, con specifico riferimento all’erogazione dell’indennità di maternità.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali, della Direzione generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative, dell’Inps e dell’Ufficio Legislativo, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare, occorre muovere dalla lettura della disposizione di cui all’art. 2116 c.c., ai sensi del quale “le prestazioni indicate nell’articolo 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l’imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali. Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l ‘imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro”.
Al fine di garantire il diritto soggettivo del lavoratore all’integrità contributiva, la norma in esame sancisce dunque il c.d. principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, in forza del quale quest’ultime sono dovute, non solo in relazione alla maturazione del diritto a pensione, ma altresì per le prestazioni spettanti nel corso dello stesso rapporto assicurativo, anche nelle ipotesi in cui i contributi non siano stati regolarmente versati dal datore di lavoro.
In proposito, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il principio menzionato troverebbe applicazione esclusivamente in favore dei lavoratori subordinati, stante l’esplicito riferimento normativo al “prestatore di lavoro” e non si estenderebbe, pertanto, alla categoria dei lavoratori autonomi tout court – ad es. liberi professionisti – i quali, essendo soggetti passivi dell’obbligazione contributiva, subiscono evidentemente le conseguenze pregiudizievoli del. proprio inadempimento.
Come chiarito, infatti, dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 374/1997 l’automaticità delle prestazioni, “logico corollario della .finalità di protezione sociale”, costituisce “una fondamentale garanzia per il lavoratore assicurato, intesa a non far ricadere il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi …”.
Ciò premesso, in risposta al quesito avanzato, si ritiene che, parimenti, il principio in esame non possa trovare applicazione nei confronti dei coadiuvanti familiari che partecipano in modo prevalente e continuativo all’attività di impresa e che non abbiamo instaurato con l’imprenditore un rapporto di lavoro subordinato.
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