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30.01.2015 - lavoro

MINISTERO DEL LAVORO -D.L. N. 76/2013 – SGRAVI CONTRIBUTIVI PER NUOVE ASSUNZIONI – INCREMENTO OCCUPAZIONALE – INTERPELLO N. 34/2014

Si informa che con interpello n. 34 del 17 dicembre 2014, il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni importanti chiarimenti in ordine al criterio di calcolo delle unità lavorative annue (ULA), ai fini della verifica reale sull’incremento occupazionale delle aziende che concorrono agli sgravi contributivi legati alle assunzioni. L’interpello in commento è pubblicato in calce alla presente nota.
In materia, ricorda il Dicastero, è intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2 aprile 2009, relativa al procedimento n. C 415/07.
Tale sentenza ha stabilito un principio di calcolo per verificare l’incremento occupazionale in contrasto rispetto a quello utilizzato sino ad oggi dall’Inps, fondato su un principio di occupazione “stimata”, che imponeva ad un’azienda, per l’appunto, di “stimare” l’occupazione dei 12 mesi futuri sulla base dei dati in suo possesso al momento dell’assunzione agevolata.
Diversamente, secondo il nuovo orientamento comunitario, ai fini della verifica della sussistenza di un aumento dell’occupazione, “si deve porre a raffronto il numero medio di ULA dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di ULA dell’anno successivo all’assunzione”.
Questo nuovo sistema di calcolo, in altre parole, consentirà alle aziende una verifica reale dell’incremento occupazionale che non sarà fatta al momento dell’assunzione, ma al termine dei 12 mesi effettivi.
Le ipotesi percorribili, pertanto, saranno due:
– beneficiare delle agevolazioni sin dal primo mese di assunzione agevolata, sempre che sia stimato un incremento del numero dei lavoratori nei 12 mesi successivi l’assunzione stessa. In tale caso, se l’incremento sarà davvero realizzato, i benefici già goduti verranno “consolidati”. Diversamente, dovrà essere restituito lo sgravio goduto;
– beneficiare delle agevolazioni contributive solo al termine dei 12 mesi successivi l’assunzione agevolata, recuperando il periodo pregresso, momento in cui sarà possibile verificare il reale incremento occupazionale.

Ministero del Lavoro

Roma, 17 dicembre 2014

Interpello n. 34

Oggetto: interpello ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 124/2004 – sgravi contributivi legati a nuove assunzioni – incremento occupazionale netto.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine al requisito dell’”incremento occupazionale netto” quale condizione necessaria per fruire di sgravi contributivi legati a nuove assunzioni.
In particolare l’istante chiede di sapere “se in tutte le ipotesi di concessione di benefici previsti dalla legislazione nazionale, ai fini della maturazione del diritto, l’incremento occupazionale dei 12 mesi successivi all’assunzione agevolata possa essere verificata, tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi, e non la forza lavoro stimata al momento dell’assunzione”.
Al riguardo è stato acquisito il parere della Direzione generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., della Direzione generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative, dell’INPS e dell’Ufficio legislativo.
Va anzitutto ricordato che, ai fini della fruizione di sgravi contributivi per nuove assunzioni, le più recenti disposizioni di legge richiedono che la nuova assunzione determini un incremento occupazionale netto (v. art. 4, commi 8-11, della L. n. 92/2012 e art. 1, comma 3, D.L. n. 76/2013, conv. da L. n. 99/2013).
Ai fini della risoluzione del quesito occorre dunque verificare i contenuti della disciplina comunitaria in materia e delle relative interpretazioni fornite dalla Corte di Giustizia.
Per quanto concerne la prima va anzitutto ricordato che:
– il punto 17 degli Orientamenti in materia di aiuti all’occupazione (G.U. 1995, C 334, pag. 4), così recita: “(…) è opportuno precisare che per creazione di posti di lavoro deve intendersi creazione netta, vale a dire comportante almeno un posto supplementare rispetto all’organico (calcolato come media su un certo periodo) dell’impresa in questione. La semplice sostituzione di un lavoratore senza ampliamento dell’organico, e quindi senza creazione di nuovi posti di lavoro, non rappresenta una creazione effettiva di occupazione”;
– secondo la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (G.U. 1996, C 213, pag. 4), alla nota a piè di pag. 8, punto 3.2, il “numero di dipendenti occupati è calcolato in unità di lavoro-anno (ULA) ed è pari al numero di dipendenti a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale o il lavoro stagionale come frazioni di ULA”.
Risolutiva della questione è tuttavia la sentenza della Corte di Giustizia del 2 aprile 2009, relativa al procedimento n. C 415/07, che ha espressamente stabilito che “gli Orientamenti in materia di aiuti a favore dell’occupazione devono essere interpretati, per quanto attiene alla verifica della sussistenza di un aumento del numero di posti di lavoro, nel senso che si deve porre a raffronto il numero medio di ULA dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di ULA dell’anno successivo all’assunzione”.
Il principio espresso dalla sentenza della Corte di Giustizia sopra citata porta dunque alla conclusione secondo cui l’impresa deve verificare l’effettiva forza lavoro presente nei 12 mesi successivi l’assunzione agevolata e non una occupazione “stimata” e dunque teorica.
Pertanto, in tutte le ipotesi di concessione di benefici previsti dalla legislazione nazionale, ai fini della maturazione del diritto, l’incremento occupazionale dei 12 mesi successivi all’assunzione agevolata va verificato tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi e non la forza lavoro “stimata” al momento dell’assunzione.
Per tale motivo, i benefici potranno essere fruiti:
– sin dal momento dell’assunzione, qualora dal calcolo stimato della forza occupazionale dei 12 mesi successivi emerga un incremento (v. INPS circ. n. 111/2013), salvo verificare la legittimità del beneficio al termine del periodo stesso;
– al termine dei 12 mesi qualora il datore di lavoro verificasse, solo in quel momento, l’incremento occupazionale effettivo.
In conclusione, qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di ULA, l’incentivo va riconosciuto per l’intero periodo previsto e le quote mensili eventualmente già godute si “consolidano”; in caso contrario, l’incentivo non può essere riconosciuto e occorre procedere al recupero di tutte le quote di incentivo eventualmente già godute.

 


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