L’IMPOSSIBILITA’ DI OTTENERE IL PASSOE CONFIGURA UNA CARENZA DOCUMENTALE NON “ESSENZIALE” (QUINDI NON SOGGETTA A SANZIONE)
(TAR Lazio Roma sez. II bis 7/8/2015 n. 10753)
L’art. 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 dispone che, dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice sia acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito “BDNCP”), istituita presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. Lo stesso articolo, al comma 3, primo periodo del Codice prevede che la verifica sia effettuata esclusivamente tramite la BDNCP.
Allo stesso comma, secondo periodo, del Codice si stabilisce che – ove la disciplina di gara richieda il possesso di requisiti economico-finanziari o tecnico-organizzativi diversi da quelli di cui è prevista l’inclusione nella BDNCP – il possesso di tali requisiti è verificato mediante l’applicazione delle disposizioni previste dal Codice e dal DPR n. 207/2010. (… ) In linea generale, si rammenta che il PASSOE si sostanzia in una liberatoria ai fini della privacy, che permette alle stazioni appaltanti e agli enti aggiudicatori di utilizzare il sistema per accedere, attraverso un’interfaccia web e le cooperazioni applicative con gli enti certificanti, ai documenti posti a comprova delle dichiarazioni del concorrente. Tuttavia, nella gara sottoposta all’attenzione del Collegio, sono emersi dei malfunzionamenti del sistema e la conseguente impossibilità di ottenere il PASSOE. Al riguardo, si può ragionevolmente ritenere che si tratta di una carenza documentale “indispensabile” ai fini della verifica del requisito, ma non “essenziale” (quindi non soggetta ad alcuna sanzione).
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