LEGGE DI STABILITÀ 2016 – MISURE FISCALI D’INTERESSE PER IL SETTORE
Il 22 dicembre 2015 è stato definitivamente approvato il testo della Legge di Stabilità 2016 che ora dovrà essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Con riferimento alle misure fiscali d’interesse per il settore delle costruzioni, in vigore dal 1° gennaio 2016, il provvedimento contiene una serie di disposizioni di particolare significato per il rilancio dell’attività delle imprese che si spera possano contribuire ad accelerare l’uscita dal prolungato periodo di crisi che il settore sta ancora attraversando.
In particolare, oltre all’adozione delle misure del cd. “pacchetto casa” (tra cui: eliminazione della TASI sulla “abitazione principale”, proroga delle detrazioni fiscali, leasing abitativo, benefici fiscali per l’acquisto “prima casa”), di significativo interesse è la detrazione IRPEF riconosciuta all’acquisto di case in classe energetica elevata, commisurata al 50% dell’IVA pagata dall’acquirente.
Si esaminano di seguito alcune delle principali misure fiscali contenute nella Legge di Stabilità 2016, rimandando al dossier predisposto dall’ANCE per un approfondimento.
Gli uffici del Collegio Costruttori – ANCE Brescia sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMU
“Macchinari imbullonati”
In tema di IMU, al fine di alleviare il carico impositivo per le imprese, è prevista l’eliminazione dei macchinari e degli impianti utilizzati nel processo produttivo (cd. “macchinari imbullonati”) dal valore catastale dei fabbricati industriali, assoggettato ad IMU.
Con riferimento a tale misura, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i nuovi criteri di determinazione delle rendite per i fabbricati industriali, proposti nella di Stabilità 2016, hanno effetto dal 1° gennaio 2016, escludendo espressamente effetti retroattivi della nuova disposizione.
Pertanto, la nuova disciplina non potrà applicarsi ai contenziosi già pendenti, aventi ad oggetto l’accertamento della pretesa tributaria IMU sui “macchinari imbullonati”.
Sempre in tema di immobili delle imprese, è da evidenziare, inoltre, che non ha trovato spazio l’atteso incremento (dall’attuale 20% al 50%) della parte di IMU pagata sugli immobili strumentali che può essere portata in deduzione dalle imposte sui redditi e dall’IRAP dovuta dalle imprese.
Nuove agevolazioni
Con riferimento alle misure per la casa, il Provvedimento ha previsto nuove forme di agevolazione IMU per determinate categorie di soggetti.
In particolare la legge di Stabilità 2016, stabilisce la riduzione al 50% della base imponibile ai fini IMU nell’ipotesi di abitazioni (escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (padre-figlio).
Il beneficio viene riconosciuto in presenza delle seguenti condizioni:
► destinazione dell’alloggio ad abitazione principale da parte del comodatario;
► registrazione del contratto;
► il comodante che possiede, oltre all’immobile concesso in comodato, un altro alloggio, nello stesso Comune, adibito a propria abitazione principale (escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9).
A tal riguardo, tra le ulteriori novità approvate si segnala lo sconto del 25% sull’IMU dovuta per i fabbricati locati a canone concordato.
In particolare, viene previsto che per gli immobili locati a canone concordato (legge 431/1998), l’IMU, determinata in base all’aliquota stabilita dal Comune, è dovuta in misura pari al 75%.
Tale misura si affianca all’applicabilità, per i medesimi alloggi locati a canone concordato, della cedolare secca, con aliquota ridotta al 10%, stabilita per il quadriennio 2014-2017.
Inoltre la legge di Stabilità 2016 prevede l’esenzione dall’IMU per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie, a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari, in qualità di soci assegnatari (anche in assenza del requisito della residenza anagrafica).
A queste misure si aggiungono, poi, l’esenzione da IMU delle aree agricole possedute dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASI
Riduzione TASI per gli immobili invenduti (magazzino)
delle imprese edili
La legge di Stabilità prevede che, dal 2016, l’aliquota base della TASI, applicata ai cd. “beni merce” delle imprese edili (“fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”) sia fissata all’1 per mille, con facoltà dei Comuni di aumentarla al massimo al 2,5 per mille o di ridurla fino ad azzerarla.
Questa modifica fissa per tali immobili un tetto massimo all’aliquota TASI che, altrimenti, dal 2016 sarebbe potuta arrivare all’aliquota massima del 10,6 per mille (più lo 0,8 per mille, che il Comune può applicare, anche nel 2016, sugli immobili diversi dall’“abitazione principale non di lusso”, che viene esentata dal tributo).
Abitazione principale – esclusione TASI
Viene prevista l’eliminazione della TASI sulla casa adibita ad “abitazione principale” del contribuente che, pertanto, dal 1° gennaio 2016, non sconterà più alcun prelievo locale di carattere patrimoniale (né IMU né TASI).
La cancellazione del prelievo interessa tutte le “prime case” dei contribuenti, ad eccezione delle unità immobiliari residenziali accatastate nelle categorie considerate di lusso, ossia: A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di pregio artistico e storico), per le quali, quindi, viene mantenuto il prelievo IMU/TASI.
TASI – ulteriori agevolazioni soggettive
Viene confermata l’eliminazione della TASI a favore degli inquilini che abbiano destinato la casa locata a propria “abitazione principale”, che, quindi, rimane a carico del proprietario locatore.
Quest’ultimo deve versare la TASI in base alla percentuale stabilita a suo carico dal Comune nel regolamento relativo all’anno 2015. Tuttavia, nell’ipotesi di mancata individuazione della predetta percentuale, il possessore deve pagare il tributo sui servizi indivisibili in misura pari al 90% dell’ammontare complessivo della TASI.
Sempre per quel che riguarda le abitazioni concesse in locazione, a favore del proprietario, viene previsto lo sconto del 25% sulla TASI dovuta per i fabbricati locati a canone concordato.
Analogamente a quanto previsto ai fini IMU, quindi, viene stabilito che per gli immobili locati a canone concordato (legge 431/1998), la TASI, determinata in base all’aliquota stabilita dal Comune, è dovuta in misura pari al 75%.
Inoltre, vengono introdotte ulteriori agevolazioni, quali l’applicabilità delle definizioni di “terreni agricoli ed abitazione principale”, già dettate ai fini IMU, per l’esenzione anche dalla TASI.
A tal riguardo, in base alla formulazione della nuova disposizione, le ipotesi di esenzione soggettiva previste ai fini IMU sembrerebbero applicarsi anche alla TASI.
Pertanto, l’ambito applicativo delle esenzioni del tributo sui servizi indivisibili riguarderebbe:
► gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite a “prima casa” dai soci, gli alloggi sociali e quelli posseduti dal personale delle forze armate;
► immobili adibiti ad abitazione principale in cui risiede e dimora l’ex coniuge assegnatario in caso di separazione, divorzio o annullamento degli effetti del matrimonio;
► le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie, a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari, in qualità di soci assegnatari.
Maggiorazione dell’aliquota TASI per il 2016
Viene prorogata, anche per il 2016, la facoltà per i Comuni di applicare sulle aliquote TASI, mediante propria delibera, un’ulteriore maggiorazione, pari allo 0,8 per mille, naturalmente solo per gli immobili diversi da quelli per i quali viene stabilita l’esenzione dal tributo (quale, ad esempio, l’abitazione principale non di lusso).
REGISTRO/IVA PER RIACQUISTO DELLA “PRIMA CASA”
La legge di Stabilità 2016 prevede, altresì, una disposizione in materia di applicabilità dei benefici fiscali (Registro 2%-IVA 4%) per l’acquisto della “prima casa”.
In particolare, viene stabilito che le agevolazioni si applicano anche al riacquisto di una nuova abitazione, a condizione che la “prima casa” già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto.
Come noto, tra le condizioni per fruire dei benefici “prima casa”, ai fini dell’imposta di registro, viene stabilito che tali agevolazioni sono riconosciute se, nell’atto di acquisto dell’alloggio, l’acquirente dichiari di non essere proprietario di un’altra abitazione per cui abbia già beneficiato delle medesime agevolazioni.
Intervenendo su tale disposizione, viene prevista una deroga a tale principio, stabilendo che i suddetti benefici sono nuovamente applicabili per l’acquisto di una nuova “prima casa”, a condizione che l’abitazione già posseduta (il cui acquisto era stato a suo tempo agevolato) venga ceduta entro un anno dal nuovo acquisto.
Tale modifica produce effetti anche ai fini IVA, in caso di acquisto o costruzione di una nuova abitazione dall’impresa (aliquota IVA al 4%).
BONUS PER ACQUISTO DI ABITAZIONI IN CLASSE
ENERGETICA A O B
Viene introdotta una detrazione IRPEF commisurata al 50% dell’IVA dovuta sull’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B, effettuato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta nel quale l’acquisto è effettuato e nei 9 successivi.
Il beneficio, quindi, spetterà alle persone fisiche che nel 2016 acquisteranno dalle imprese costruttrici abitazioni in classe A o B, di nuova costruzione od incisivamente ristrutturate, a prescindere dall’uso che ne faranno (come “prima casa”, abitazione da dare in affitto o da tenere a disposizione) ed a prescindere dall’accatastamento (potendo questa essere anche qualificata come “casa di lusso”, classificata in una delle categorie catastali A/1-abitazioni di tipo signorile, A/8-abitazioni in ville o A/9-castelli, palazzi di pregio artistico e storico).
La misura è stata concepita dall’ANCE come strumento di incentivazione del mercato residenziale, per indirizzare la domanda verso l’acquisto di abitazioni di nuova generazione, con effetti positivi sulla riqualificazione del tessuto urbano e sulla qualità dell’abitare.
La limitazione temporale ad un anno, in ragione dell’esiguità delle risorse disponibili e dell’esigenza di testarne l’efficacia, ne accentua la natura fortemente anticongiunturale, come strumento di smobilizzo dell’invenduto delle imprese di costruzioni.
Proprio in quest’ottica, infatti, la disposizione è in grado di incrementare la domanda nel comparto residenziale, attribuendo all’acquirente dell’abitazione un significativo risparmio d’imposta.
Basti pensare, ad esempio, che su un acquisto di un’abitazione per 250.000 euro di prezzo, il contribuente risparmierà:
► 5.000 euro complessivi (500 euro l’anno), se si tratta di “prima casa”,
► 12.500 euro complessivi (1.250 euro l’anno), se si tratta di una seconda casa.
IMPOSTE D’ATTO IN CASO DI RIORDINO FONDIARIO
È stata introdotta l’esenzione dalle imposte di registro, ipocatastali e di bollo per gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione e riordino fondiario adottati dalle Regioni, Comuni, Province e comunità montane.
Come noto, l’atto di ricomposizione fondiaria ha lo scopo di ristabilire l’originaria “capacità edificatoria” dei lottizzanti, superando gli squilibri apportati dalle decisioni degli Enti locali esplicitate nelle convenzioni attuative.
A tal riguardo, si ricorda che, in base alla disciplina ad oggi in vigore, gli atti di redistribuzione di aree tra co-lottizzanti scontano l’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale e, se posti in essere da imprese, sono esclusi da IVA.
Con la modifica approvata, pertanto, tali atti potranno beneficiare di un regime fiscale ancora più vantaggioso, consistente nell’esenzione generale dalle imposte d’atto (registro, ipo-catastali e bollo).
Si tratta di una misura particolarmente positiva, tenuto conto che, come più volte evidenziato dall’ANCE, gli atti di ricomposizione fondiaria si sostanziano in scambi di aree, tra soggetti attuatori di piani urbanistici, caratterizzati dall’assenza di qualsiasi intento speculativo ed, anzi, posti in essere al mero scopo di riequilibrare la posizione dei singoli attuatori, superando gli squilibri che spesso si vengono a creare a seguito delle convenzioni attuative stipulate con gli Enti territoriali.
In quest’ottica, quindi, la completa detassazione di tali atti, ai fini delle imposte di registro, ipo-catastali e di bollo, non può che valutarsi positivamente.
RIDUZIONE DELL’IRES
Viene prevista la riduzione dell’aliquota IRES (imposta sul reddito sulle società), dall’attuale 27,5% al 24% a decorrere dal 1° gennaio 2017.
RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Ristrutturazioni edilizie
La legge di Stabilità 2016 conferma la proroga delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie.
In particolare viene prorogato a tutto il 2016 il termine d’applicazione della detrazione IRPEF “potenziata” al 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, nel limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, relative a:
► interventi di recupero edilizio (manutenzione ordinaria sulle parti comuni, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia), nonché ulteriori interventi agevolabili (ad esempio, eliminazione delle barriere architettoniche, misure volte a prevenire atti illeciti di terzi);
► acquisto di abitazioni poste all’interno di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, ovvero da cooperative edilizie, che provvedono, entro diciotto mesi dal termine dei lavori, alla successiva vendita o assegnazione dell’immobile.
In tale ipotesi, la detrazione del 50% va calcolata forfetariamente, su un importo pari al 25% del corrispettivo di acquisto, da assumere nel limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017, invece, salvo ulteriori proroghe, la detrazione continuerà ad operare nella misura ordinaria del 36%, nel limite massimo di 48.000 euro, ai sensi dell’art.16-bis del D.P.R. 917/1986 – TUIR.
Resta confermato che, al momento dell’accredito dei bonifici di pagamento delle spese agevolate, le banche operano una ritenuta pari all’8% a titolo di acconto delle imposte sul reddito dovute dall’impresa esecutrice degli interventi.
Viene, altresì, prorogata la detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, ivi compresi i grandi elettrodomestici dotati di etichetta energetica, di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad abitazioni ristrutturate, riconosciuta per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, fino ad un importo massimo di 10.000 euro.
Le spese sostenute per l’acquisto di mobili si considerano nel complesso, ai fini della detrazione, a prescindere dall’importo delle spese per i lavori di ristrutturazione, come, peraltro, già previsto per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2015.
Restano ferme le attuali modalità operative delle suddette detrazioni, che devono essere ripartite in 10 quote annuali di pari importo.
Bonus mobili per le giovani coppie
La legge di Stabilità introduce, per il 2016, un nuovo “bonus mobili” a favore delle giovani coppie che acquistano una “prima casa”, a condizione che almeno uno dei componenti non abbia superato i 35 anni d’età e siano sposati o conviventi da almeno 3 anni.
In particolare, viene attribuita una detrazione IRPEF del 50% per le giovani coppie che acquistano, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, mobili destinati all’arredo della nuova abitazione “prima casa”, calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro.
Il beneficio, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, non è cumulabile con il “bonus mobili” ordinario, collegato agli interventi di recupero edilizio.
Riqualificazione energetica degli edifici (65%)
Rimane confermata, altresì, la proroga della detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti che si applicherà ancora nella misura del 65% per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, anche con riferimento ai lavori su parti comuni condominiali (ovvero su tutte le unità immobiliari che compongono il condominio).
Inoltre, per le persone fisiche appartenenti alle cd. “fasce deboli”, viene previsto un regime alternativo di fruizione della detrazione del 65% per interventi, effettuati nel corso del 2016, di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali degli edifici.
Tali soggetti possono optare, in luogo della detrazione spettante, per la cessione del corrispondente credito fiscale ai fornitori che hanno eseguito i lavori, con le modalità che verranno definite in un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di Stabilità 2016).
La suddetta possibilità è riconosciuta a favore dei seguenti soggetti:
► pensionati con redditi inferiori o uguali a 7.500 euro annui;
► lavoratori dipendenti con un reddito complessivo inferiore o uguale ad 8.000 euro;
► soggetti che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, inferiori o uguali a 4.800 euro.
In sostanza, con tale disposizione viene riconosciuta la possibilità di godere dell’agevolazione anche ai cd. “soggetti incapienti”.
Viene previsto, altresì, che dal 1° gennaio 2016 l’agevolazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici è estesa anche in favore degli interventi energetici eseguiti sugli immobili posseduti dagli ex istituti autonomi per le case popolari (ex IACP).
Ulteriore novità riguarda l’estensione del beneficio cd. del 65% anche alle spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative.
Tali dispositivi devono essere volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.
Resta ferma, anche per le spese agevolabili con la detrazione dl 65%, l’applicabilità della ritenuta operata dalle banche al momento dell’accredito dei bonifici di pagamento, in misura pari all’8%, a titolo di acconto delle imposte sul reddito dovute dall’impresa esecutrice degli interventi.
Sicurezza antisismica (65%)
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 viene riconosciuta la proroga anche del “Bonus antisismica”, che consiste in una detrazione IRPEF/IRES pari al 65% delle spese sostenute, sino ad un ammontare massimo di 96.000 euro, per interventi di messa in sicurezza statica.
Il beneficio riguarda le abitazioni principali e gli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2).
Come noto, questa forma di agevolazione si applica relativamente agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio dei lavori è stata presentata a partire dal 4 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge 90/2013, di conversione del D.L. 63/2013.
La detrazione, riconosciuta per gli interventi di messa in sicurezza statica riguardanti le parti strutturali e per la redazione della documentazione obbligatoria, atta a comprovare la sicurezza statica è fruibile con le modalità già previste per la detrazione IRPEF per le ristrutturazioni edilizie, e deve essere ripartita obbligatoriamente in 10 quote annuali di pari importo.
LEASING ABITATIVO – AGEVOLAZIONI FISCALI
La legge di Stabilità 2016 introduce il nuovo regime del contratto di leasing abitativo e, al contempo, prevede, sino al 2020, detrazioni IRPEF per i giovani che lo utilizzano per l’acquisto dell’abitazione principale.
In particolare, al fine di uniformare il trattamento fiscale del finanziamento dell’acquisto dell’abitazione principale in leasing a quello tramite mutuo ipotecario, a favore dei soggetti di età inferiore a 35 anni e con reddito complessivo non superiore a 55.000 euro, la detrazione IRPEF del 19% (art.15 del TUIR) viene estesa a:
► i canoni derivanti dal contratto di leasing, per un importo non superiore a 8.000 euro l’anno,
► il prezzo di riscatto dell’abitazione, per un importo non superiore a 20.000 euro.
La medesima detrazione, seppur con limiti massimi dimezzati (4.000 euro per i canoni e 10.000 euro per il prezzo di riscatto), viene riconosciuta anche ai soggetti di età pari o superiore a 35 anni, sempre con reddito complessivo massimo di 55.000 euro.
Tali agevolazioni sono efficaci relativamente ai contratti conclusi dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.
Così come la detrazione IRPEF per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari, anche quella relativa ai canoni di leasing ed al prezzo di riscatto è riconosciuta per l’acquisto dell’abitazione principale.
Vengono, inoltre, previste agevolazioni in tema di imposta di registro a favore delle società di leasing (o delle banche e degli intermediari finanziari autorizzati all’attività di leasing finanziario) che acquistano abitazioni “non di lusso, per poi concederle in leasing ad utilizzatori in possesso dei requisiti “prima casa”.
In questa ipotesi, l’acquisto dell’abitazione è soggetto ad imposta di registro con aliquota agevolata pari all’1,5% (anziché quella ordinaria del 9%).
Non vengono, invece, previste agevolazioni ai fini IVA (essendo questa un’imposta di matrice comunitaria e, quindi, derogabile solo previa autorizzazione dell’UE), per cui l’acquisto da parte delle società di leasing di abitazioni non di lusso cedute dalle imprese costruttrici, entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori dovrebbe scontare comunque l’applicazione dell’IVA con aliquota del 10%.
A parziale copertura di questa agevolazione, viene prevista l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale per le cessioni, da parte degli utilizzatori, dei contratto di leasing aventi ad oggetto abitazioni, anche in caso di applicazione dell’IVA.
In particolare, l’aliquota del registro sarà pari al:
► 1,5% nel caso di cessione del contratto di leasing a favore di soggetti per i quali ricorrono i requisiti “prima casa”,
► 9% nel caso di cessione del contratto di leasing a soggetti non in possesso dei citati requisiti.
Anche le norme in materia di imposta di registro sono efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2020.
Sotto il profilo generale, si osserva che la norma dovrebbe avere un impatto positivo sul settore, sia con riferimento al trasferimento alle società di leasing di abitazioni invendute, sia di fabbricati in corso di costruzione, o addirittura commissionati direttamente dalle società di leasing.
Tra l’altro, non è richiesto che le abitazioni oggetto del contratto siano in classe energetica A o B.
BENI STRUMENTALI – “SUPERAMMORTAMENTO”
La legge di Stabilità 2016 introduce un’agevolazione fiscale per incentivare le imprese all’acquisto di nuovi impianti e macchinari funzionali all’attività produttiva, sulla falsariga di quanto previsto in Francia dalla cosiddetta “legge Macron”.
In particolare, l’incentivo riguarda gli acquisti di beni strumentali, anche in leasing, effettuati nel periodo 15 ottobre 2015 – 31 dicembre 2016, e consiste nella possibilità di ammortizzare il 40% in più del costo d’acquisto del bene.
In questo modo, l’ammortamento verrà calcolato non sul 100% del costo del bene, come avviene in base alle regole ordinarie, ma sul 140% del costo dello stesso.
Al riguardo l’Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita al Servizio Bilancio del Senato, conferma, con specifico riferimento all’acquisto di beni strumentali mediante contratti di leasing, che il cd. “superammortamento” deve essere calcolato sull’intero valore del bene acquistato in locazione finanziaria.
E’ stato previsto che il superammortamento non produce effetti ai fini dei valori utilizzati per il calcolo degli Studi di Settore.
Anche le imprese di costruzioni potranno usufruire di tale incentivo per il rinnovo del parco dei beni strumentali relativi all’attività d’impresa.
Il beneficio è, invece, escluso per l’acquisto di:
►di beni immobili strumentali;
► nuovi beni mobili strumentali con coefficiente di ammortamento (di cui al D.M. 31 dicembre 1988) inferiore a 6,5%;
► macchinari di cui all’Allegato 3 della legge di Stabilità 2016.
CONSORZI – SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE
Nell’ambito dei lavori pubblici, si prevede che, nell’ipotesi in cui il consorzio aggiudicatario di appalti pubblici fatturi alla Stazione appaltante con il meccanismo dello “split payment”, i consorziati fattureranno, a loro volta, le prestazioni al consorzio in “reverse charge”.
La disposizione, tuttavia, sarà efficace solo dopo l’autorizzazione di deroga da parte dell’UE all’art.395 della Direttiva 2006/112/UE in materia di IVA.
Accogliendo le istanze dell’ANCE, viene, così, risolto il problema della posizione di credito IVA in cui si viene a trovare il consorzio a seguito dell’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2015, del meccanismo della scissione dei pagamenti (“split payment” – art.17- ter, D.P.R. 633/1972).
Sul tema, si ricorda che, in base al meccanismo della “scissione dei pagamenti” (cd. “split payment”), dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di determinate Amministrazioni pubbliche, l’IVA deve essere da queste versata direttamente all’Erario.
Come noto, la nuova disciplina produce effetti anche con riferimento al comparto dei lavori pubblici, ed anche nell’ipotesi in cui la prestazione viene eseguita attraverso l’utilizzo di strutture associative di natura consortile (consorzi) che agiscono in virtù di un “mandato senza rappresentanza”, ossia in nome proprio ma per conto delle singole imprese consorziate.
Infatti, nel caso in cui il consorzio affidi i lavori alle proprie consorziate, il processo di fatturazione della complessiva operazione nei confronti della PA committente avviene, ad oggi, con le seguenti modalità:
► il consorzio emette fattura nei confronti dell’Ente pubblico, applicando il regime della “scissione dei pagamenti”,
► le singole imprese fatturano al consorzio in regime ordinario.
E’ evidente che ciò determina l’emergere dell’eccedenza di credito IVA in capo al Consorzio (che, non ricevendo più l’imposta dalla PA committente, non può compensare l’IVA pagata alle singole imprese consorziate), con la connessa difficoltà di recupero dello stesso, tenuto conto che, generalmente, le struttura associativa viene meno al termine dei lavori.
Sotto tale profilo, per quel che riguarda i consorzi aggiudicatari di appalti pubblici, le cui fatture nei confronti della Stazione appaltante per i lavori eseguiti ricadono nel sistema dello “split payment”, viene prevista l’applicazione dell’inversione contabile per le fatture emesse dai consorziati al consorzio.
La disposizione, tuttavia, sarà efficace solo dopo l’autorizzazione di deroga da parte dell’UE all’art.395 della Direttiva 2006/112/UE in materia di IVA.
Si tratta di una norma fortemente voluta dall’ANCE che, proprio con riferimento all’applicabilità dello “split payment” in presenza di strutture consortili, aveva intrapreso le più opportune iniziative presso le competenti Sedi, volte ad ottenere l’operatività dell’equivalente meccanismo del “reverse charge” nei rapporti di fatturazione interna tra consorzio ed imprese consorziate.
In tal modo, verrà superata la grave criticità connessa all’emersione di un ingente credito IVA in capo ad un soggetto (il consorzio) destinato a venir meno al completamento dell’opera.
Diversamente, il credito IVA emergerà in capo alle singole imprese consorziate.
In linea generale, comunque, l’ANCE continuerà ad evidenziare, anche in sede europea, le gravi criticità legate all’estrema lentezza del sistema italiano di rimborso dei crediti IVA vantati dalle imprese ed amplificati dallo “split payment”.
COMPENSAZIONE DEBITI FISCALI/CREDITI CON P.A.
Anche per il 2016, viene riconosciuta la possibilità di compensare le somme iscritte a ruolo con i crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni, forniture ed appalti, previa acquisizione, da parte del creditore, della certificazione relativa all’esigibilità del credito, rilasciata dalla medesima P.A..
Le modalità attuative di tale misura verranno definite con un Decreto da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di Stabilità 2016.
Come noto, l’art.28-quater del D.P.R. 602/1973 prevede che i crediti commerciali vantati nei confronti della P.A., non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni, forniture ed appalti, possono essere compensati con le somme iscritte a ruolo, previa acquisizione, da parte del creditore, della certificazione relativa all’esigibilità del credito, rilasciata dalla medesima P.A..
Si ricorda che, sul tema, sono intervenuti, nel corso degli anni, diversi e successivi Provvedimenti, volti a definire l’ambito applicativo di tale strumento, specie per quel che riguarda il termine di notifica delle cartelle di pagamento che hanno consentito di effettuare la compensazione con i crediti verso la P.A..
RIVALUTAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI – PRIVATI
La legge di Stabilità 2016 prevede una nuova riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree edificabili ed agricole, possedute da privati non esercenti attività commerciale, introdotta dall’art.7 della legge 448/2001, ed oggetto, nel tempo, di diverse proroghe e riaperture di termini.
In sostanza, viene nuovamente ammessa la possibilità di rideterminare il valore d’acquisto dei terreni edificabili ed agricoli posseduti da privati non esercenti attività commerciale alla data del 1° gennaio 2016, mediante la redazione di una perizia giurata di stima ed il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, pari al 8% dell’intero valore rivalutato delle aree.
Per completezza, si ricorda che la maggiorazione dell’aliquota all’8% si applica anche alle ipotesi di rivalutazione delle partecipazioni qualificate e non.
Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato in unica rata entro il 30 giugno 2016, ovvero in 3 rate annuali di pari importo da corrispondere entro il 30 giugno di ciascuna delle annualità 2016, 2017 e 2018.
In sostanza mediante la rivalutazione, i possessori possono utilizzare il nuovo valore dell’area come riferimento (“nuovo valore d’acquisto”) ai fini del calcolo delle imposte sui redditi (ossia della cd. “plusvalenza” – artt.67 e 68 del D.P.R. 917/1986 – TUIR) e delle imposte d’atto dovute in fase di cessione del terreno.
RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
La legge di Stabilità 2016 stabilisce la riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti nel bilancio relativo all’esercizio 2014, con applicazione di un’imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e 12% per quelli non ammortizzabili, da applicare sul maggior valore riconosciuto.
Sono espressamente esclusi dalla suddetta rivalutazione gli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa, ossia gli “immobili merce” delle imprese di costruzione.
La rivalutazione deve essere eseguita con riferimento al bilancio relativo all’esercizio 2015, e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.
Gli effetti della rivalutazione, effettuata relativamente all’esercizio 2015, verranno riconosciuti, in termini di maggior valore dei beni, a decorrere dal 2018 (ossia dal terzo esercizio successivo a quello in cui è effettuata la rivalutazione).
Tuttavia, per i soli beni immobili d’impresa gli effetti della rivalutazione, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, vengono anticipati al 1° dicembre 2017.
Le imposte sostitutive sono versate in un’unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è effettuata.
Viene, inoltre, riconosciuta la possibilità di operare l’affrancamento del saldo attivo generato a seguito della rivalutazione ed iscritto in bilancio, con il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e dell’IRAP, pari al 10%.
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