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23.10.2015 - lavori pubblici

L’AVVALIMENTO DELL’ATTESTATO SOA DEVE CONSISTERE IN UN SOSTANZIALE PRESTITO DI TUTTI I PRESUPPOSTI SULLA BASE DEI QUALI L’ATTESTAZIONE S.O.A. È STATA RILASCIATA

(Consiglio Giustizia Amministrativa Regione Sicilia 4/9/2015 n. 590)

1. Come è stato evidenziato in giurisprudenza, nelle gare pubbliche avvalersi dell’attestazione S.O.A. di una ditta ausiliaria significa avvalersi di tutto ciò che il rilascio di quella attestazione presuppone, atteso che il contratto di avvalimento non può consistere in un mero «prestito del requisito», astrattamente considerato, ma deve consistere in un sostanziale prestito di tutti i presupposti sulla base dei quali quell’attestazione S.O.A. è stata rilasciata, in quanto l’ avvalimento dell’attestazione S.O.A. di altro soggetto implica l’ avvalimento del complesso inscindibile dei requisiti la cui accertata sussistenza ha consentito di ottenere la relativa attestazione. (cfr. ad es. V Sez. n. 2627 del 2015). In sostanza, pur essendo ammesso l’utilizzo dell’avvalimento per l’attestazione S.O.A., è onere della concorrente dimostrare che l’Impresa ausiliaria non si impegna semplicemente a “prestare” il requisito soggettivo richiesto quale mero valore astratto, ma assume l’obbligazione di mettere a disposizione dell’impresa avvalente le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità (mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti). (cfr. IV Sez. n. 3310 del 2013).
2. In linea generale è senz’altro vero che, secondo l’indirizzo giurisprudenziale maggioritario, è illegittima l’ammissione ad una gara d’appalto dell’impresa che abbia fatto ricorso all’avvalimento producendo un contratto generico, non contenente cioè alcuna specifica elencazione o indicazione delle risorse e dei mezzi prestati. ( ad es. V Sez. n. 4595 del 2014). (..) L’art. 49 comma 2 lettera f) del codice degli appalti impone proprio la presentazione, in caso di avvalimento, di un contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti mancanti.

 


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