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29.06.2015 - lavori pubblici

L’AUTORITA’ NON PUO’ INSERIRE ANNOTAZIONI NEL CASELLARIO SENZA TENER CONTO DELLE VALUTAZIONI DELL’IMPRESA

(TAR Lazio, Sez. III, 10/3/2015, n. 3943)

. . . . omisiss. . .

Ciò significa che l’ANAC non ha preso in considerazione le osservazioni difensive in effetti prodotte (le quali, come risulta dalla copia depositata in atti sub 13, anticipano in larga parte quanto poi dedotto con il ricorso all’odierno esame), il che integra violazione della garanzia di partecipazione procedimentale – che l’ANAC deve assicurare anche nei procedimenti di annotazione in virtù di quanto espressamente dispone l’art. 8, comma 12, D.P.R.. n. 207 / 2010 – e, in particolare, dell’art. 10, lett. b) della Legge n. 241 del 1990 a mente del quale gli interessati “hanno diritto:….b) di presentare memorie scritte e documenti che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento”.
L’ANAC, pertanto, era senza dubbio tenuta a valutare le deduzioni della ricorrente, rilevanti ai fini del legittimo esercizio del proprio potere di inserimento nel casellario ex art. 8 cit., potere che, con riferimento alle informazioni “atipiche” in oggetto (trattandosi di notizie non tipizzate o predeterminate dal Legislatore che l’ANAC può comunque ritenere “utili ai fini della tenuta del casellario”) è connotato da margini, seppur limitati, di discrezionalità e che, ove esercitato tenendo in debito conto gli elementi di valutazione introdotti dalla odierna ricorrente, avrebbe potuto condurre ad un diverso esito.
Non è escluso infatti che, valorizzando gli argomenti e le circostanze dedotte dalla ricorrente e, in particolare, l’inadempimento del corrispettivo da parte del committente, l’ANAC avrebbe potuto ritenere “non utile” ovvero non giustificata la risoluzione comunicata committente oppure, altrimenti, sarebbe potuta pervenire ad una annotazione di diverso tenore nella quale si desse anche conto della contrastante posizione della ricorrente e delle contenzioso non ancora definito tra le parti.
5.2. L’adozione del provvedimento finale, senza l’esame delle osservazioni difensive e dei documenti allegati dall’odierna ricorrente, integra, altresì, il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto l’attività espletata si appalesa come incompleta e lacunosa, svolta senza assumere gli elementi giuridici e le circostanze fattuali introdotti nel procedimento (ci si riferisce in particolare all’inadempimento nel pagamento dei corrispettivi contestato al committente ed alla causa civile in corso tra le parti) e che, come detto, avrebbero potuto condurre ad un diverso esito procedimentale.
Per tali ragioni il ricorso è fondato e l’atto impugnato deve essere annullato.

. . . omissis . . .

 


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