LA SOSPENSIONE LAVORI PER LA STAGIONE BALNEARE COMPORTA IL RICONOSCIMENTO DEI DANNI DA FERMO CANTIERE
(Corte di Cassazione – sentenza n.10076 depositata il 18 maggio 2015)
1)L’Amministrazione comunale ha disposto una sospensione dei lavori per l’esigenza, rappresentata dal Comune che l’attività turistica e la balneazione non fossero intralciate dai lavori in corso nel periodo estivo.
La Corte d’appello ha ritenuto che tale esigenza giustificasse la sospensione dei lavori, ai sensi dell’art. 30, secondo comma, del D.P.R. n. 1063/1962, senza tuttavia considerare che “le ragioni di pubblico interesse o necessità” che legittimano l’ordine di sospensione dei lavori vanno identificate esclusivamente in esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute non previste né prevedibili dall’Amministrazione con l’uso dell’ordinaria diligenza (v. Cass. n. 13643/2004, n. 5135/2002), così che esse non possono essere invocate al fine di porre rimedio a negligenza o imprudenza dell’Amministrazione medesima nella predisposizione e nella verifica del progetto dell’opera ovvero nella definizione del cronoprogramma dei lavori Pertanto, seppure la valutazione di dette ragioni sia rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione committente (v. Cass. n. 16366/2014), la facoltà di sospensione non è libera né tanto meno svincolata dalle condizioni appena indicate che ne costituiscono il limite obiettivo, la cui ricorrenza o violazione il giudice ordinario è chiamato ad accertare. Laddove, nel caso in esame, la sentenza impugnata non si è avveduta che neanche l’Amministrazione committente aveva giustificato la sospensione con taluna di dette esigenze pubbliche e sopravvenute, tali non potendosi ritenere quelle turistiche o di balneazione dalla stessa invocate che, ricorrendo sistematicamente e comunque normalmente in ben individuati periodi dell’anno, non potevano, perciò stesso, qualificarsi imprevedibili, ma dovevano essere apprezzate dalla stazione appaltante nella predisposizione del programma dei lavori (v. Cass. n. 18239/2012).
2.- Nel secondo motivo l’impresa denuncia vizio di motivazione, per avere ritenuto insussistente il danno derivante dalla “terza” sospensione, senza considerare che il danno lamentato non era riferito al fermo totale del cantiere, ma alla flessione della produttività, com’era emerso dalla c.t.u. espletata in primo grado ed era stato evidenziato nell’atto di appello.
In effetti, la sentenza impugnata, escludendo l’esistenza di danni (in particolare “per fermo cantiere”) sul presupposto che la predetta sospensione avesse interessato solo una parte delle opere e non avesse impedito all’impresa di eseguire comunque i lavori previsti, non ha considerato che il danno lamentato era riferito anche allo stravolgimento ovvero all’inaspettato mutamento del programma esecutivo delle opere, fatti dedotti come causa di una flessione di produttività sulla quale la Corte non ha indagato. In tal senso il motivo è fondato, essendo stato omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio.
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