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27.04.2015 - lavori pubblici

LA DICHIARAZIONE RESA PER CONTO DEGLI ALTRI AMMINISTRATORI E’ VALIDA ANCHE SE NON NE RIPORTA I NOMINATIVI

(Consiglio di Stato sez. II 4/3/2015 n. 1079)

1. Una lettura formalistica dell’art. 38 del d. lgs. 163/2006 è stata definitivamente superata dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio nella sentenza n. 16 del 31.7.2014 e, ora, anche dalla nuova previsione del comma 2-bis, introdotto dall’art. 39 del d.l. 90/2014, conv. in l. 114/2014, per quanto inapplicabile ratione temporis alla controversia.
Ha chiarito l’Adunanza Plenaria di questo Consiglio, nella già menzionata sentenza n. 16 del 31.7.2014, che la dichiarazione sostitutiva relativa all’insussistenza delle condizioni ostative previste dall’art. 38 d. lgs. 163/2006 non deve contenere la menzione nominativa di tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell’impresa, quando questi ultimi possano essere agevolmente identificati, come nel caso di specie, mediante l’accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici.
Una dichiarazione sostitutiva confezionata in tal modo, ha aggiunto l’Adunanza, è completa e non necessita di integrazioni o regolarizzazioni mediante l’uso dei poteri di soccorso istruttorio.

2. Alle considerazioni svolte dall’Adunanza Plenaria nella sentenza n. 16/2014, valevoli anche per i procuratori speciali muniti di ampi poteri rappresentativi, si devono peraltro aggiungere anche quelle svolte ancora dall’Adunanza nella precedente sentenza n. 23 del 2013, secondo cui, qualora la lex specialis non contenga al riguardo una specifica comminatoria di esclusione, quest’ultima potrà essere disposta non già per la mera omessa dichiarazione di cui art. 38, ma “soltanto là dove sia effettivamente riscontrabile l’assenza del requisito della moralità professionale”.
Ne segue che, anche ammettendo che i procuratori ad negotia di cui siano muniti di ampi poteri rappresentativi, tali da renderne assimilabile, per l’incidenza e la rilevanza del ruolo gestorio, il ruolo a quello degli amministratori, l’effetto espulsivo non potrebbe discendere, sul piano formale, dalla sola mancata dichiarazione di cui all’art. 38, ma solo e sostanzialmente dalla riscontrata ed effettiva sussistenza di precedenti penali in capo ad essi

 


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