INPS – UNICITÀ DELLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA AZIENDALE – IMPRESE CHE OPERANO CON PIÙ MATRICOLE OMOGENEE – OBBLIGO ADEMPIMENTO ENTRO IL 31 MARZO 2015 – MESSAGGIO N. 9675/2014
Si informa che l’Inps con messaggio n. 9675 del 15 dicembre 2014, ha reso noto il differimento al 31 marzo 2015 dell’operatività degli obblighi relativi all’unicità della posizione contributiva aziendale dei datori di lavoro che operano con più matricole.
A tal proposito si rammenta che il termine era originariamente fissato al 31 dicembre 2014, come chiarito dalla circolare dell’Istituto n. 80 del 25 giugno 2014 che si riproduce in calce alla presente nota come riepilogo del tema in argomento (gli allegati nn. 1 e 2 alla circolare sono disponibili, oltre che sul sito dell’Inps anche sul sito del Collegio in calce alla presente nota).
L’Inps ha quindi, con il messaggio n. 9675/2014, differito al 31 marzo 2015 il termine per ultimare le attività volte a conseguire l’unicità della posizione contributiva aziendale dei datori di lavoro che operano attraverso l’utilizzo di più matricole aventi caratteristiche contributive omogenee, ovvero la cui differenziazione è gestibile mediante l’opportuna valorizzazione degli elementi individuali del flusso Uniemens di gennaio e febbraio dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono.
Inps
Roma, 25 giugno 2014
Circolare n. 80
Oggetto: Manuale di classificazione dei datori di lavoro aggiornato alla codifica Ateco 2007.
Procedura automatizzata degli inquadramenti dei datori di lavoro.
Chiarimenti sull’inquadramento di particolari attività.
Obbligatorietà dell’unicità della posizione contributiva aziendale.
1. Procedura automatizzata di inquadramento dei datori di lavoro
L’evoluzione tecnologica e normativa, cui è seguita la messa a disposizione dell’Istituto di diverse banche dati inerenti il mondo del lavoro e delle imprese, consente di semplificare la procedura di inquadramento dei datori di lavoro mediante un nuovo sistema automatizzato in grado di attribuire, in tempo reale, la matricola, il codice statistico contributivo (CSC) e gli eventuali codici di autorizzazione che potrebbero avere effetto su tipologia e misura dei contributi dovuti.
Il nuovo sistema è coerente con l’impianto normativo definito dall’art. 49 della legge n. 88/89, che assegna all’Istituto il potere di attribuire l’inquadramento previdenziale dei datori di lavoro.
La procedura automatizzata di inquadramento non modifica le regole finora seguite, che prevedono l’attribuzione ai datori di lavoro di una classificazione nel settore di riferimento in relazione all’attività effettivamente esercitata con i dipendenti assunti.
In caso di svolgimento di attività multiple, non connotate dai caratteri dell’autonomia funzionale ed organizzativa, ai fini dell’inquadramento, l’oggetto dell’azienda deve essere valutato unitariamente sulla base della natura dell’attività prevalente, con l’individuazione di quella primaria; da ciò deriva che l’inquadramento è di regola unico ed è determinato appunto dall’attività prevalente; le altre attività sono considerate accessoriealla principale e, di conseguenza, assimilate all’attività principale, della quale dovranno seguire il regime giuridico e contributivo.
Ciò non impedisce, nel caso in cui vengano svolte attività multiple, l’apertura di una posizione per l’attività secondaria, diversa da quella principale, qualora l’attività secondaria rientri in un diverso settore e presenti i caratteri di autonomia funzionale ed organizzativa, che legittimino l’attribuzione di distinti inquadramenti previdenziali.
La nuova procedura di iscrizione dei datori di lavoro prevede che, nella generalità dei casi, l’inquadramento dei datori di lavoro avvenga automaticamente al momento di presentazione della domanda.
Tuttavia, alcune attività non saranno suscettibili di inquadramento automatizzato sia per la specificità delle stesse, sia per necessità di maggiori approfondimenti sulle modalità di svolgimento dell’attività con dipendenti; in questi casi, l’inquadramento sarà effettuato dalla sede INPS di competenza.
Si precisa che non sarà possibile ottenere l’inquadramento automatizzato per una nuova iscrizione inviata oltre 45 giorni dalla data di inizio dell’attività con dipendenti. In tal caso l’inquadramento sarà effettuato dalla sede competente, previa verifica amministrativa, ovvero ispettiva qualora se ne ravvisi l’opportunità.
La nuova procedura automatizzata di inquadramento è strutturata per attribuire ai datori di lavoro l’inquadramento previdenziale sulla base dell’autocertificazione dell’attività dichiarata e, qualora sia necessario, sulla base dell’autocertificazione dell’attività attraverso la compilazione di un questionario, personalizzato in base all’attività indicata.
L’innovazione in argomento, quindi, attiene anche ai rapporti tra l’Istituto e i datori di lavoro e i loro intermediari che, in tal modo, diventano soggetti che partecipano in maniera diretta alla formazione del provvedimento di inquadramento.
Il nuovo sistema, nella maggioranza dei casi, consente l’immediata classificazione previdenziale dei datori di lavoro, rendendo quindi possibile il tempestivo assolvimento degli obblighi contributivi.
Resta immutato il potere/dovere dell’Inps di effettuare i controlli delle autocertificazioni.
Tutte le iscrizioni effettuate mediante il sistema automatizzato di inquadramento saranno, quindi, sottoposte a verifica automatizzata per il riscontro di quanto dichiarato.
In caso di esito positivo, l’inquadramento automatizzato attribuito sarà consolidato.
Qualora, invece, l’esito dei controlli evidenziasse difformità rispetto a quanto dichiarato, la sede competente per la gestione della matricola aziendale contatterà direttamente il datore di lavoro/intermediario per evidenziare le anomalie riscontrate.
Nel caso in cui l’inquadramento sia stato attribuito sulla base di un’autocertificazione che non abbia trovato riscontro, la sede modificherà l’inquadramento sulla base delle risultanze dell’istruttoria con decorrenza retroattiva. In questo caso, infatti, l’inquadramento è stato attribuito sulla scorta di dati forniti che non sono risultati veritieri e non a seguito di cambio di orientamento dell’Istituto sulla classificazione di quella determinata attività.
2. Adozione della codifica Ateco 2007
Con il Regolamento (CE) n. 1893/2006 del 20 dicembre 2006, successivamente modificato dal Regolamento (CE) n. 295/2008 dell’11 marzo 2008 è stata adottata, a livello europeo, una nomenclatura unica delle attività economiche finalizzata ad assolvere all’esigenza di pervenire a una classificazione di riferimento unica a livello mondiale, definita come tale anche in ambito ONU.
A livello nazionale, detta nuova nomenclatura viene rappresentata dalla tabella ATECO 2007, utilizzata dalla Pubblica Amministrazione quale sistema comune di classificazione delle attività economiche.
Sulla base di queste premesse, anche l’Istituto – cui l’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88 attribuisce la titolarità della classificazione dei datori di lavoro a tutti i fini previdenziali ed assistenziali – per consentire una lettura uniforme del tessuto produttivo da parte di tutti gli operatori economici pubblici e privati, è stato chiamato ad adeguare i propri standard e ha adottato l’ATECO 2007 quale criterio di catalogazione delle attività economiche su cui basare l’inquadramento dei datori di lavoro.
Conseguentemente, i datori di lavoro che inviano una domanda di iscrizione all’INPS hanno l’obbligo di comunicare il codice dell’attività economica esercitata in relazione alla posizione aziendale aperta per i dipendenti, desunto dalla tabella ATECO 2007 e riportata nel manuale (allegato n.1).
Laddove il codice ATECO 2007 riguardante l’attività economica esercitata e/o la descrizione di quest’ultima – da indicare all’atto della richiesta dell’apertura di una posizione aziendale per i dipendenti – non coincidesse con il corrispondente Ateco2007 presente nella Camera di Commercio, si precisa che l’inquadramento previdenziale dovrà comunque essere attribuito in relazione all’attività economica dichiarata e/o al codice ATECO 2007 indicato nella domanda d’iscrizione all’Istituto.
Come sopra specificato, qualora il datore di lavoro eserciti attività plurime con una diversa classificazione ATECO 2007 e tali attività non siano connotate dai caratteri dell’autonomia funzionale ed organizzativa, dovrà essere indicato il codice relativo all’attività prevalente svolta con i lavoratori dipendenti, ritenendosi le altre attività sussidiarie o ausiliarie di quella principale.
In ogni caso, si chiarisce che l’adozione della classificazione ATECO 2007 lascia impregiudicato il potere dell’Istituto di inquadrare i datori di lavoro in uno dei settori normativamente previsti in funzione dell’attività svolta, indipendentemente dal raggruppamento delle attività effettuato dall’Istat.
3. Codici Ateco da utilizzare
Per l’individuazione delle attività, la classificazione ATECO 2007 prevede la possibilità di utilizzare fino a 6 cifre di dettaglio; qualora tale maggior livello di dettaglio non sia necessario, la classificazione può limitarsi ad utilizzare 3, 4 oppure 5 cifre. Le regole stabilite dall’ISTAT prevedono che nel caso in cui il codice ATECO sia di 3, 4 o 5 cifre, lo stesso può essere esteso a sei cifre aggiungendo alla fine degli zeri.
Per individuare correttamente il settore di inquadramento aziendale, nei rapporti con l’INPS deve essere sempre indicato un codice a 6 cifre, contenente cioè il maggior dettaglio possibile, al fine di individuare correttamente il settore di inquadramento del datore di lavoro. La codifica a 6 cifre accettata dall’INPS è esclusivamente quella contenuta nel manuale allegato e utilizzata nella procedura on line di iscrizione dei datori di lavoro.
La classificazione ATECO 2007, ai fini Inps, talvolta non è esaustiva per le necessità di inquadramento previdenziale in quanto esistono attività che non sono censite dall’ISTAT (es. i proprietari di fabbricato, gli assistenti parlamentari assunti direttamente dal parlamentare, i cantieri di lavoro delle Pubbliche Amministrazioni, ecc…). In tal caso, nel manuale allegato, la classificazione ufficiale ATECO 2007 è stata integrata con codici di classificazione delle attività ad uso esclusivo dell’INPS (Sezione “Attività dei datori di lavoro non censite dall’ISTAT”).
4. Struttura del Manuale di classificazione
L’inquadramento attribuito dall’Inps, effettuato ai sensi dell’art. 49 della legge 88/89, è codificato con il codice statistico contributivo (CSC) composto da cinque cifre, dove:
– la prima cifra identifica il settore di attività;
– la seconda e terza cifra identificano la classe di attività nella quale opera il datore di lavoro (es: tessile, edilizia, metalmeccanica, ecc.);
– la quarta e la quinta cifra identificano la categoria, ossia la famiglia delle attività di dettaglio esercitate nell’ambito della classe.
Per ogni attività catalogata dall’ISTAT, nel manuale è stato riportato il/i codice/i statistico contributivo (CSC) attribuito. Qualora, in relazione a specificità di interesse contributivo, sia necessario distinguere, all’interno di un CSC, alcune situazioni particolari, la posizione contributiva viene contraddistinta anche da un codice di autorizzazione (CA). Se, quindi, all’interno del manuale, in corrispondenza di un’attività economica viene riportato oltre al CSC anche un codice di autorizzazione, ciò significa che, ai fini di un corretto inquadramento, devono essere attribuiti entrambi.
Per facilitare l’utilizzo del manuale di classificazione dei datori di lavoro e per mantenere la correlazione con la classificazione ATECO 2007, si è scelto di non raggruppare gli inquadramenti sulla base dei settori di attività nei quali l’Inps opera la classificazione (da 1XXXX a 7XXXX), ma di adottare la medesima struttura descrittiva della classificazione delle attività economiche utilizzata dall’ISTAT. All’interno del manuale è riportato anche il dettaglio delle descrizioni delle attività predisposto dall’ISTAT, come ausilio nella corretta classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali. Qualora l’attività oggetto di classificazione preveda delle particolarità, all’interno di riquadri denominati (“Particolari criteri di inquadramento”) sono state aggiunte delle note contenenti il riferimento a circolari e/o messaggi emanati dall’Istituto con riguardo all’attività per cui viene richiesto l’inquadramento. Ciò al fine di pervenire ad approfondimenti di maggior dettaglio che favoriscano l’adozione di un corretto provvedimento di classificazione contributiva.
5. Chiarimenti sull’inquadramento previdenziale di particolari attività:
5.1 Casse Edili
Con il messaggio n. 5850 del 12 gennaio 1990, è stato disposto che le Casse Edili – quali organismi costituiti da rappresentanti delle imprese edili e dei lavoratori dell’edilizia – dovevano essere classificate fra le attività ausiliarie dell’edilizia con il c.s.c.
1.13.05, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’art.49 della Legge 88/89, sempre che non fossero già inquadrate in tale settore.
In seguito ad approfondimenti circa la natura dell’attività svolta dalle Casse Edili, nonché nell’ottica di una rivisitazione e di un aggiornamento della classificazione dei datori di lavoro in base all’attività esercitata, si ritiene che non sia più possibile mantenere l’attuale inquadramento delle Casse Edili come sopra esposto.
Infatti, l’attività esercitata dai suddetti organismi (i quali svolgono, in generale, un ruolo di rilievo nell’assicurare ai lavoratori sia una parte importante del trattamento economico derivante dal contratto di lavoro, sia significative prestazioni integrative sul piano previdenziale e assistenziale) deve essere ricondotta nel settore terziario con il c.s.c 7.07.06, non potendo più essere considerata una vera e propria attività ausiliaria delle imprese edili nel senso proprio del termine, né assumendo alcuna rilevanza, ai fini classificatori, la circostanza che al personale dipendente delle Casse Edili venga applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore edile.
In conseguenza, si rende necessario variare l’inquadramento delle Casse Edili dal settore industria – attività ausiliaria dell’edilizia – al settore terziario con efficacia dal periodo di paga in corso alla data di emanazione della presente circolare, in considerazione del fatto che si tratta di una variazione disposta a seguito di un mutato indirizzo in materia da parte dell’Istituto.
Le sedi provvederanno, quindi, ad effettuare la variazione di inquadramento e a notificare il provvedimento alle Casse edili.
5.2 Sale di scommesse
In relazione ai quesiti pervenuti circa il corretto inquadramento delle aziende che svolgono attività di case da gioco e sale di scommesse, si evidenzia che con la circolare n.66/2010, che ha recepito gli interpelli n.21/2007 e n.59/2009, è stato precisato che i lavoratori dipendenti delle case da gioco, sale scommesse e sale giochi devono essere iscritti alla Gestione ex Enpals, sempre che le attività di che trattasi siano esercitate in modo esclusivo dal datore di lavoro.
Nel caso in cui, invece, l’attività abbia carattere promiscuo (essendo spesso le case da gioco e le sale giochi all’interno o annesse ai pubblici esercizi) e non rivesta carattere di autonomia, i lavoratori occupati continueranno a essere assicurati presso l’INPS anche ai fini previdenziali.
Le imprese che svolgono le attività descritte dovranno essere inquadrate nel settore terziario, sia ai fini del versamento delle sole contribuzioni minori (con obblighi contributivi pensionistici alla gestione ex Enpals), sia nell’ipotesi di completo regime previdenziale INPS.
Tenendo fermo quanto sopra, in seguito agli approfondimenti effettuati e in considerazione dell’attuale fase di generale rivisitazione delle attività e della classificazione dei datori di lavoro in base alla codifica Ateco 2007, si precisa quanto segue.
Nell’ipotesi in cui il versamento della contribuzione pensionistica debba essere effettuato alla gestione ex Enpals, la sala di scommesse o la casa da gioco dovrà essere inquadrata con il c.s.c. 7.07.09.
Laddove, invece, l’attività delle sale di scommesse o delle case da gioco abbia caratteristiche per cui i lavoratori soggiacciono al completo regime previdenziale INPS, l’inquadramento dovrà essere attribuito nel settore terziario con il c.s.c. 7.07.08.
6. Obbligo dell’unicità della posizione contributiva aziendale
Con la circolare n. 172 del 31/12/2010 è stato introdotto il principio dell’unicità della posizione contributiva.
Nel corso di questi anni sono sorti dubbi circa la portata di tale innovazione, in particolare, con riferimento al dettato dei punti 2 e 3 della suddetta circolare.
Al riguardo, in considerazione delle disposizioni che regolano l’apertura di distinte posizioni aziendali in ragione delle quali, a norma dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono previsti obblighi contributivi differenziati in capo al medesimo datore di lavoro e dalle quali possono discendere anche diversità di classificazione ai fini previdenziali e assistenziali, si evidenzia che il principio dell’unicità della posizione contributiva aziendale non può considerarsi discrezionale ma deve intendersi come obbligatorio.
Per consentire, tuttavia, un graduale adeguamento di tutti gli attori del sistema alle regole dell’unicità della posizione contributiva, viene previsto un periodo transitorio, fino al 31.12.2014, entro il quale, datori di lavoro e/o intermediari dovranno registrare nella procedura Iscrizioni e Variazioni le Unità operative alle quali abbinare i lavoratori che attualmente fanno capo a matricole aziendali diverse e chiedere la chiusura delle posizioni contributive (matricole) secondarie.
In caso di mancato adempimento, le Sedi – dopo aver attivato le opportune sinergie – cesseranno d’ufficio le posizioni contributive secondarie aventi il medesimo inquadramento previdenziale della posizione primaria.
Si fa presente, ad ogni modo, che non potranno più essere riattivate le posizioni contributive secondarie che siano sospese durante il periodo transitorio.
Le procedure informatiche saranno aggiornate al fine di recepire il contenuto delle disposizioni di cui al presente paragrafo.
Si allega il manuale tecnico della procedura di Iscrizione e variazione aziende su web – Internet (allegato n.2).
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941