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22.09.2015 - lavoro

INPS – TUTELA DELLA MATERNITÀ – D. LGS. 151/2001 – FRUIZIONE DEL CONGEDO PARENTALE – D.LGS. N. 80/2015 – MESSAGGI NN. 4576 E 4805/2015

Si informa che a fronte dell’introduzione delle modifiche apportate alla normativa sul congedo parentale ex D.Lgs. n. 151/2001, come modificato dal d.lgs. n. 80/2015, in vigore dal 25 giugno scorso, l’Inps ha diramato istruzioni operative sulle relative domande di fruizione.
Infatti l’Istituto con messaggio 4576 del 6 luglio 2015 e 4805 del 16 luglio 2015, nelle more dell’adeguamento degli applicativi informatici utilizzati per la presentazione della domanda on line, l’istanza per la fruizione del congedo parentale e per il prolungamento dello stesso per figli con disabilità in situazione di gravità, inerente i periodi dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 (periodo transitorio di vigenza delle relative disposizioni), per figli in età compresa tra gli 8 ed i 12 anni, oppure per minori in adozione o affidamento che si trovano tra l’8° ed il 12° anno di ingresso in famiglia, doveva essere presentata in modalità cartacea.
Con il messaggio n. 4899 del 21 luglio scorso, l’Istituto ha quindi comunicato che l’applicazione per l’invio telematico delle domande di maternità è stata modificata in modo tale da recepire l’elevazione da 8 a 12 anni del limite temporale di fruibilità del congedo parentale in base al citato decreto legislativo n. 80/15 e che è, altresì, disponibile l’applicazione per l’invio telematico delle domande di congedo parentale su base oraria.
Il congedo parentale può essere richiesto dai lavoratori dipendenti, per ogni bambino, fino ai dodici anni di vita, mentre in caso di adozione o affidamento, qualunque sia l’età del bambino, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
L’invio delle domande di congedo parentale su base oraria è possibile tramite Web, Contact center (numero verde 803164 da rete fissa, o 06/164164 da cellulare) o Patronati.
Con la circolare n. 139/2015, l’Istituto ha inoltre precisato, in particolare, che:
– i periodi di congedo fruiti fino a 6 anni di età del figlio, oppure fino a 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato, sono indennizzati al 30% della retribuzione media giornaliera, nel limite massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi, a prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente;
– gli ulteriori periodi di congedo rispetto al predetto limite di 6 mesi oppure fruiti tra i 6 e gli 8 anni del bambino (o dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato) sono indennizzati nella misura del 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale del richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Ago (pari, per il 2015, ad euro 6.531,07);
– la fruizione del congedo parentale tra il 25 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno del bambino, ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento.

 


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