INPS – TRANSAZIONE SUI CREDITI CONTRIBUTIVI NELL’AMBITO DELLE PROCEDURE DI CONCORDATO PREVENTIVO E DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI – CIRCOLARE N. 148/2015
Si informa che l’Inps con circolare n. 148 del 12 agosto 2015 ha apportato alcune modifiche alle istruzioni diramate con precedente circolare n. 38 del 15 marzo 2010, in tema di proposta di accordo transattivo sui crediti contributivi dell’Istituto, ai sensi dell’art. 182-ter della Legge Fallimentare e del Decreto Ministeriale 4 agosto 2009.
In primo luogo, l’Istituto ricorda di aver previsto, al paragrafo 6. della circolare n. 38/2010, che la domanda di pagamento dilazionato, presentata a norma dell’art. 3 del Decreto Ministeriale 4 agosto 2009, deve essere corredata da apposita fidejussione o garanzia reale per il valore dell’importo definito nell’atto di transazione.
Tuttavia, osserva l’Istituto, l’analisi di quanto accaduto in questi anni evidenzia che la forma di definizione bonaria delle pendenze debitorie in discorso è spesso impedita proprio dalla necessità di reperire le garanzie richieste.
Anzi, di frequente, il costo della stipula di un contratto di fidejussione, o dell’accensione di un’ipoteca sui propri beni, di fatto vanifica i vantaggi derivanti dalla possibilità di una “falcidia” del debito (almeno per la parte riguardante le somme cosiddette “accessorie”).
Pertanto, allo scopo di perseguire il fine che il legislatore ha inteso raggiungere nel consentire ad un’azienda, in presenza di una istanza di concordato o di ristrutturazione del debito, di continuare ad operare sul mercato e, nel contempo, di soddisfare le pretese dei suoi creditori, l’Inps, a rettifica dell’indicazione fornita sul punto dalla circolare n. 38/2010, segnala che la proposta di accordo ai sensi dell’art. 182-ter della Legge Fallimentare con istanza di pagamento dilazionato non deve necessariamente essere supportata dalla presentazione di garanzie.
Tale rettifica è peraltro coerente con la disciplina generale sulle rateizzazioni illustrata dalla circolare n. 108 del 12 luglio 2013, per effetto della quale le aziende non sono obbligate a presentare garanzie per ottenere la rateizzazione dei propri debiti, neppure in caso di dilazione cosiddetta “breve”, richiesta per il pagamento dei debiti maturati nel corso di una dilazione principale.
Quanto sopra rilevato, l’Inps fa presente che, stante la possibilità di raggiungere un accordo che preveda non solo la “falcidia” di parte del debito, ma anche la rateizzazione del pagamento con l’applicazione di interessi al tasso legale e senza la presentazione di garanzie, le Direzioni Regionali e le competenti Sedi dell’Istituto dovranno monitorare con attenzione che le aziende debitrici adempiano puntualmente agli obblighi assunti, chiedendo, in caso contrario, al Tribunale territorialmente competente la risoluzione dell’accordo omologato ai sensi dell’art. 186 della Legge Fallimentare.
In ogni caso, le condizioni di pagamento presentate all’INPS, relativamente sia ai crediti privilegiati che ai crediti aventi natura chirografaria, non possono essere inferiori a quelle proposte agli altri creditori.
Di conseguenza, anche in applicazione dell’art. 4, comma 1, lettera a), del Decreto Ministeriale 4 agosto 2009, nell’eventualità in cui il pagamento dei debiti verso altri creditori fosse assicurato dalla presentazione di garanzie, anche la proposta all’INPS dovrà essere supportata da garanzie, per un valore almeno equivalente.
L’Istituto rettifica inoltre il paragrafo 5. della circolare n. 38/2010, laddove, fra i documenti da allegare alla proposta di transazione, ricomprende anche la quietanza di pagamento degli aggi dovuti all’esattore in caso di crediti iscritti a ruolo.
Considerato che l’importo degli aggi viene rideterminato dall’Agente della riscossione a seguito della “falcidia” effettuata dall’Inps e che lo stesso Agente può accogliere la richiesta di rateizzazione di tale somma, la predetta quietanza non dovrà essere presentata.
Le modifiche suindicate hanno effetto anche sulle domande pervenute e non ancora oggetto di decisione da parte delle competenti strutture dell’Istituto.
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941